Cassazione Civile, Ordinanza n. 08487/2025 del 31/03/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia riguarda la domanda di un lavoratore dello spettacolo, titolare di trattamento pensionistico a carico della gestione ex ENPALS, volta alla riliquidazione della quota B del supplemento di pensione, assumendo come base di calcolo la media effettiva delle migliori retribuzioni e non il limite giornaliero di lire 315.000. La Corte d'appello aveva respinto l'eccezione di decadenza sollevata dall'INPS, ritenendo che la decadenza introdotta dall'art. 47 del d.P.R. n. 639 del 1970, come novellato dal d.l. n. 98 del 2011, si applicasse solo alle prestazioni riconosciute dal 6 luglio 2011 in poi, e aveva inoltre escluso l'applicabilità del massimale pensionabile dell'art. 12, comma 7, d.P.R. n. 1420 del 1971 alla quota B. L'INPS ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: (1) violazione dell'art. 47 d.P.R. n. 639 del 1970, sostenendo che la nuova decadenza si applica anche alle pensioni già in essere, con decorrenza del termine triennale dal 6 luglio 2011, sicché l'azione proposta nel giugno 2016 sarebbe tardiva; (2) violazione dell'art. 12 d.P.R. n. 1420 del 1971 e dell'art. 4 d.lgs. n. 182 del 1997, assumendo che il massimale giornaliero pensionabile si applica anche al calcolo della quota B.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto entrambi i motivi dell'INPS. Ha escluso che vi fosse giudicato interno sulla questione del computo della quota B, rilevando che l'impugnazione investiva comunque l'assetto complessivo della decisione relativa alla riliquidazione. Nel merito, ha affermato che la decadenza introdotta dall'art. 47 d.P.R. n. 639 del 1970, come modificato nel 2011, opera anche per le prestazioni già liquidate, ma decorre dall'entrata in vigore della norma del 6 luglio 2011; essa colpisce però soltanto i ratei anteriori al triennio dalla domanda giudiziale, non l'intera pretesa di riliquidazione. Inoltre, ha ribadito che, per le pensioni dei lavoratori dello spettacolo, nella determinazione della quota B continua ad applicarsi il massimale giornaliero previsto dall'art. 12, comma 7, d.P.R. n. 1420 del 1971, non abrogato dai successivi interventi normativi. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Roma in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
è il vizio dedotto in cassazione per violazione di legge sostanziale.
art. 47 d.P.R. n. 639 del 1970
la decadenza per le azioni giudiziarie relative a prestazioni pensionistiche si applica anche alle prestazioni già liquidate, ma decorre dall'entrata in vigore della norma introduttiva; opera per i soli ratei ultratriennali rispetto alla domanda giudiziale.
art. 38, comma 1, lett. d), d.l. n. 98 del 2011, conv. in l. n. 111 del 2011
ha introdotto il nuovo termine di decadenza in materia pensionistica, applicabile anche alle situazioni già in essere con decorrenza dal 6 luglio 2011.
richiamato dall'INPS per sostenere il criterio generale di decorrenza dei termini rispetto alla nuova disciplina.
art. 12, comma 7, d.P.R. n. 1420 del 1971
il massimale giornaliero pensionabile resta applicabile alla determinazione della quota B delle pensioni dei lavoratori dello spettacolo.
art. 1, comma 10, d.lgs. n. 182 del 1997
ha modificato il limite giornaliero pensionabile, senza abrogarlo, mantenendone la vigenza e la rivalutazione ISTAT.
art. 4, comma 8, d.lgs. n. 182 del 1997
non abroga il criterio del massimale, ma lo integra nel sistema di calcolo delle pensioni successive alla sua entrata in vigore.
art. 12 d.lgs. n. 503 del 1992
richiamato come criterio per il computo della parte di retribuzione eccedente il limite massimo.
consente il rinvio alle motivazioni delle precedenti pronunce conformi.
Massime di principio
- Quando una nuova decadenza viene introdotta da una modifica normativa, essa può operare anche per situazioni soggettive già sorte, ma il termine decorre dall'entrata in vigore della disciplina che la introduce.
- Nelle azioni di riliquidazione pensionistica, la decadenza ex art. 47 d.P.R. n. 639 del 1970 colpisce solo i ratei anteriori al triennio rispetto alla domanda giudiziale, non l'intero diritto alla riliquidazione.
- Il giudicato interno non si forma sulle singole argomentazioni della sentenza, ma solo sull'unità minima di decisione composta da fatto, norma ed effetto; se l'impugnazione investe uno degli elementi di tale sequenza, la questione resta devoluta al giudice dell'impugnazione.
- Per le pensioni dei lavoratori dello spettacolo, il massimale giornaliero pensionabile previsto dalla normativa speciale non si considera abrogato per effetto dei successivi interventi legislativi, salvo espressa previsione contraria; esso continua a operare nel calcolo della quota B.
- Nella disciplina speciale previdenziale dei lavoratori dello spettacolo, il limite alla retribuzione giornaliera pensionabile è un elemento strutturale del sistema di calcolo e si coordina con le regole di rendimento previste dalla legislazione successiva.
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