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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 11623/2024 del 30/04/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnavano la sentenza della Corte d'appello di Bologna che aveva dichiarato il diritto di proprietà per usucapione a favore della Fogli e dei Chiodi su un minor stacco del terreno conteso. In primo grado gli Scanavini/Naldi avevano chiesto l'accertamento per usucapione di un appezzamento di 636 mq asserendo possesso sin dal 1976; le controparti avevano chiesto usucapione di 356 mq sostenendo possesso sin dal 1965. In cassazione i ricorrenti sollevavano cinque motivi centrati su: (1) violazione art.1144 c.c. in relazione a un presunto comodato con restituzione su richiesta (dichiarazioni di terzi quali Pasquina Chiodi e Bighi); (2) errata computazione del tempo utile per l'usucapione in relazione all'età dei figli del de cuius e quindi presunto possesso solo dal 1994 al 2009; (3) erronea qualificazione del possesso degli eredi come possesso derivato invece che nuovo (art.1146 c.c.); (4) omesso esame di fatto decisivo consistente nella cura e coltivazione del terreno da parte della Naldi e degli Scanavini e possibile unione dei periodi possessori per raggiungere il ventennio; (5) richiesta di condanna alle spese. Parallelamente sono sorte questioni procedurali circa la regolarità del deposito della copia autentica della sentenza impugnata dopo notificazione telematica e la necessità dell'asseverazione di conformità.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato procedibile ma rigettato. La Corte ha ritenuto i primi tre motivi inammissibili perché costituivano una mera riproposizione delle tesi di merito già motivate e disattese (cd. "non motivi"). Il quarto motivo è stato ritenuto inammissibile per essere diretto a un riesame integrale delle prove e per la violazione del principio della "doppia conforme" (mancata indicazione delle diverse ragioni di fatto fra primo e secondo grado). Il quinto motivo è stato considerato incapace di sorreggere il ricorso. Sono state segnalate e chiarite questioni sul deposito della copia analogica dell'atto notificato per PEC: la Corte ha ribadito l'orientamento meno formalistico richiamando che, se la controparte non contesta la conformità o deposita a sua volta la copia autenticata, l'assenza di una formale asseverazione non comporta automaticamente l'improcedibilità. In definitiva la Corte ha rigettato il ricorso e ha condannato i ricorrenti in solido al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore dei controricorrenti: compensi euro 3.500,00, spese forfettarie 15%, esborsi euro 200,00 e accessori di legge; ha inoltre dato atto della sussistenza dei presupposti per l'eventuale ulteriore versamento del contributo unificato ai sensi dell'art.13 DPR 115/02. Si segnala anche che in appello gli appellanti erano stati condannati al pagamento di complessive € 3.777,00 oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 380-bis cod. proc. civ.

    La proposta di trattazione in camera prevista dall'art.380-bis non ha carattere decisorio: è una prima interlocuzione tra relatore e presidente e non obbliga il relatore ad astensione né vincola il collegio, che può confermare o non condividere la proposta e rinviare alla pubblica udienza.

  • art. 369 cod. proc. civ.

    L'onere di depositare la copia autentica della sentenza impugnata entro i termini è fondamentale per la procedibilità; tuttavia la giurisprudenza della Corte tende a non dichiarare improcedibile il ricorso se la controparte non contesta la conformità della copia depositata o deposita a sua volta copia autenticata.

  • art.16-bis, comma 9-bis d.l. n.179/2012 (conv. l. n.221/2012)

    Riguarda l'attestazione di conformità delle copie estratte da fascicolo informatico: l'assenza di sottoscrizione autografa sull'attestazione non determina di per sé improcedibilità se non sussiste contestazione della controparte.

  • art. 366, comma 1, n. 4 cod. proc. civ.

    Il ricorso per cassazione deve enunciare specifici motivi di diritto; non sono ammissibili i c.d. "non motivi", ossia mere riproposizioni delle valutazioni di merito già disattese.

  • art. 360, n. 5 cod. proc. civ.

    La censura per omesso esame di un fatto decisivo non può essere utilizzata per un riesame generale e sommario delle prove: deve indicare fatti specifici e il carattere decisivo degli stessi.

  • art. 348-ter, comma 5 cod. proc. civ.

    In caso di doppia conforme (stessi esiti motivazionali in primo e secondo grado) il ricorrente deve indicare le ragioni di fatto poste a base della decisione di primo grado e quelle poste a base della sentenza di rigetto dell'appello, dimostrando che sono diverse; in mancanza il motivo è inammissibile.

  • art. 51, n. 4 cod. proc. civ.

    La proposta del relatore ai sensi dell'art.380-bis non integra di per sé un motivo di astensione del giudice (recusazione) ai sensi dell'art.51, n.4.

  • art. 1144, 1146 e 118 cod. civ.

    Norme sostanziali richiamate dai ricorrenti in ordine a comodato, possesso derivato/nuovo e computo del tempo acquisitivo; la Corte ha ritenuto le censure esposte in cassazione come meri rilanci di questioni di merito già decise, e quindi inammissibili.

  • art. 13, comma 1-quater D.P.R. n.115/2002

    Prevede l'eventuale obbligo di versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato; la Corte ha rilevato che sussistono i presupposti processuali per tale versamento ratione temporis.

  • d.m. n. 55/014

    Richiamato in relazione alla liquidazione delle spese di appello; citazione tecnico-organizzativa per la determinazione degli importi.

Massime di principio

  • Se la decisione impugnata è stata notificata via PEC, il difensore deve comunque curare il deposito della copia analogica; tuttavia, se la controparte non contesta la conformità o deposita a sua volta copia autenticata, la mancanza di una formale asseverazione non comporta automaticamente l'improcedibilità del ricorso.
  • La proposta di trattazione camerale ex art.380-bis c.p.c. non è decisoria e non costituisce motivo automatico di astensione del relatore: non può essere usata per ottenere la ricusazione del giudice.
  • In cassazione non è ammesso il semplice riproporre le valutazioni di merito già disattese (c.d. "non motivi"): i motivi devono evidenziare specifici errori di diritto o vizi logico-giuridici della motivazione.
  • Per le censure ai sensi dell'art.360, n.5 c.p.c. (omesso esame di fatto decisivo) è necessario indicare in modo preciso i fatti posti a base delle decisioni di primo e secondo grado e spiegare perché sono diversi; in caso di doppia conforme il ricorso è inammissibile se non si dimostra la differenza motivazionale.
  • Le questioni di usucapione richiedono un accertamento rigoroso e motivato del possesso continuativo, pacifico e non interrotto; contese probatorie complesse difficilmente sono risolte in cassazione, che non è sedi di riesame integrale delle prove.
  • La soccombenza in cassazione comporta normalmente la condanna alle spese del giudizio di legittimità e l'applicazione delle norme sul contributo unificato (art.13 DPR 115/02) quando previste; dunque valutare il rischio economico prima di proporre gravami infondati.

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