Cassazione Civile, Sentenza n. 11598/2024 del 30/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione per cassazione avverso la sentenza della Corte d'Appello di Bari che aveva confermato la pronuncia di primo grado, con la quale la ricorrente era stata condannata a demolire un balcone aggettante, a ripristinare l'apertura trasformata in finestra nelle originarie dimensioni, e a rimuovere la scala, il contatore del gas e i tubi addossati al muro di recinzione dell'Istituto. Le questioni principali riguardano (i) la pretesa ultra o extra petita rispetto alle conclusioni dedotte dall'Istituto, (ii) la correttezza della motivazione in relazione all'ordine di demolizione del balcone senza valutare soluzioni meno radicali, (iii) la corretta qualificazione normativa della distanza della scala (veduta ai sensi dell'art.905 c.c. vs distacco delle costruzioni ai sensi dell'art.873 c.c.), (iv) presunte carenze e vizi della CTU e del relativo utilizzo in giudizio, e (v) prova dell'altezza del muro di cinta e della sua incidenza sulla clausola contrattuale limitativa delle vedute.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto alcuni motivi di ricorso (in particolare il primo, il quarto e il quinto), dichiarato inammissibili altri (nono e decimo) e assorbito i restanti. Ha ritenuto che la Corte d'Appello abbia errato nel (a) disporre la demolizione del balcone e della scala senza verificare preliminarmente se fossero possibili rimedi meno radicali idonei a impedire l'affaccio/veduta illecita (es. arretramento del parapetto, pannelli), travalicando in parte i limiti della domanda; (b) errata sussunzione della fattispecie relativa alla scala nell'art.873 c.c. anziché nell'art.905 c.c. (distanze per vedute), con conseguente vizio di diritto. Per tali motivi la sentenza impugnata è stata cassata e la causa rinviata alla Corte d'Appello di Bari in diversa composizione per ulteriore decisione anche sulle spese. I motivi relativi alla prova dell'altezza del muro e alle censure sulla CTU sono stati invece ritenuti inammissibili o assorbiti perché la ricorrente non aveva allegato circostanze concrete attinenti alla modifica del muro dopo la costituzione della servitù.
Norme richiamate
art. 112 c.p.c.
richiama il principio secondo cui il giudice è vincolato al petitum delle parti e non può pronunciare ultra o extra petita; la Corte ha ritenuto che la decisione d'appello in parte abbia oltrepassato i limiti della domanda senza valutare alternative meno gravose
art. 360 c.p.c. (primo comma, n.4 e n.5)
norma di cassazione invocata per vizio di motivazione e per insufficiente corrispondenza tra chiesto e deciso; la Corte ha accolto censure basate su tale vizio
art. 905 c.c.
"Non si possono aprire vedute dirette verso il fondo chiuso o non chiuso e neppure sopra il tetto del vicino, se tra il fondo di questo e la faccia esteriore del muro in cui si aprono le vedute dirette non vi è la distanza di un metro e mezzo. Non si possono parimenti costruire balconi o altri sporti, terrazze, lastrici solari e simili, muniti di parapetto che permetta di affacciarsi sul fondo del vicino, se non vi è la distanza di un metro e mezzo tra questo fondo e la linea esteriore di dette opere. Il divieto cessa allorquando tra i due fondi vicini vi è una via pubblica"
applicabile alla vicenda delle vedute/affacci dal balcone e dalla scala; la Corte ha richiamato questa norma per affermare che la questione della scala attiene alle vedute e non al distacco delle costruzioni
art. 873 c.c.
norma sulle distanze tra costruzioni (distacco), impropriamente richiamata dalla Corte d'appello in relazione alla scala; la Cassazione ha rilevato errore di sussunzione: la fattispecie era di vedute (art.905) e non di distacco (art.873)
art. 2907 c.c.
riferita nella censura circa l'onere della prova e la capacità probatoria delle dichiarazioni sulle caratteristiche del muro; la Corte ha ritenuto che non fosse stata validamente allegata e provata la modifica del muro dalla ricorrente
artt. 99, 115, 116, 132 c.p.c.; artt. 195, 196 c.p.c.; art. 118 disp. att. c.p.c.
richiamate dalle parti per censurare modalità probatorie e motivazionali (valore della CTU, contraddittorio, esposizione della motivazione). La Cassazione ha ritenuto inammissibili o infondati alcuni rilievi, ritenendo la CTU valutabile come prova salvo specifiche e concrete contestazioni che non sono state adeguatamente allegati dalla ricorrente
art. 2697 c.p.c.
regola l'onere della prova; la Corte ha osservato che l'attore (Istituto) non aveva l'onere di provare modifiche al muro, mentre chi eccepisce la modificazione doveva allegarla e provarla
estratto dell'atto notarile Caggianelli del 31/03/1964
"ove gli acquirenti dovessero sopraelevare sulla costruzione di loro proprietà e comunque in eccedenza al filo superiore del muro di cinta così come oggi esistente e dell'altezza di circa due metri e mezzo, non potranno aprire vedute dirette o di affaccio nella proprietà della venditrice o suoi aventi causa ma potranno solo usufruire di luci di tolleranza a norma di legge"
contratto che ha costituito un vincolo reale limitativo delle vedute/affacci: la Corte ha ritenuto rilevante tale clausola per accertare l'illiceità dell'affaccio dalla sopraelevazione e dagli interventi eseguiti dalla ricorrente
Massime di principio
- Il giudice non può pronunciare oltre le conclusioni delle parti (divieto di decisione ultra o extra petita): prima di disporre rimedi drastici (es. demolizione) deve verificare se esistono misure meno afflittive ed idonee a rimuovere la violazione
- Per le vedute e gli affacci la norma di riferimento è l'art.905 c.c.; l'art.873 c.c. riguarda il distacco tra costruzioni e non è pertinente alle vedute: va quindi scelta correttamente la norma in base alla fattispecie
- La demolizione non è l'unica soluzione possibile per eliminare vedute illecite: il giudice può ordinare l'arretramento del parapetto, l'apposizione di pannelli o altri accorgimenti idonei a impedire l'affaccio, rispondendo al criterio di proporzionalità
- Chi contesta fatti sopravvenuti o modifiche del contesto (es. variazione dell'altezza del muro) deve allegarli e proporre adeguata prova: l'assenza di tali allegazioni rende inammissibili le relative doglianze
- La CTU è prova tecnica valutabile dal giudice; per vederne annullati gli effetti occorre dimostrare specifici vizi procedurali o carenze probatorie non generiche, e aver chiesto esplicitamente chiarimenti o integrazioni nel contraddittorio
- In caso di errori di sussunzione o di applicazione della norma, la Cassazione può cassare con rinvio anche per consentire al giudice di merito di adottare soluzioni meno invasive e di riformulare la motivazione attenendosi al petitum
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- Sentenza civile · 30 apr 2024Cassazione Civile, Sentenza n. 11583/2024 del 30/04/2024
- Sentenza civile · 30 apr 2024Cassazione Civile, Sentenza n. 11584/2024 del 30/04/2024
- Sentenza civile · 30 apr 2024Cassazione Civile, Sentenza n. 11623/2024 del 30/04/2024
- Sentenza civile · 30 apr 2024Cassazione Civile, Sentenza n. 11642/2024 del 30/04/2024
- Sentenza civile · 30 apr 2024Cassazione Civile, Sentenza n. 11645/2024 del 30/04/2024
- Sentenza civile · 30 apr 2024Cassazione Civile, Sentenza n. 11648/2024 del 30/04/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →