Cassazione Civile, Sentenza n. 11642/2024 del 30/04/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza della Corte d'Appello di Roma che confermava la decisione del Tribunale di Latina che aveva dichiarato risolto, per inadempimento del professionista-architetto (incarico del 28/04/1993), il contratto di prestazione d'opera. I committenti (i Ciccarello) avevano revocato l'incarico perché il progetto presentato dal ricorrente era un piano di lottizzazione ritenuto non approvabile per la sottozona C1: mancava il piano plano-volumetrico convenzionato richiesto dalle norme locali, non era stata approvata la preventiva "piano quadro" necessaria per la formazione dei comparti e non era soddisfatta la condizione di adesione qualificata (tre quarti) prevista per i consorzi/comparti; pertanto il progetto non poteva ottenere le licenze edilizie.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondate o inammissibili le censure del ricorrente, confermando che, alla luce della normativa locale (art. 8 e 16 delle norme tecniche del PRG di Aprilia e art. 23 della L. 1150/1942), per la zona C1 era necessario il piano plano-volumetrico convenzionato e la preventiva individuazione dei comparti tramite piano quadro; il piano di lottizzazione presentato dal ricorrente era quindi inidoneo ad ottenere le autorizzazioni. La Corte ha altresì richiamato i limiti del sindacato di legittimità (impossibilità di riconsiderare il merito/riadattare le valutazioni tecniche e la CTU) e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio.
Norme richiamate
Legge 17 agosto 1942, n. 1150 - art. 23
"il mezzo di attuazione del piano regolatore particolareggiato e rende possibile l'edificazione privata attraverso la formazione di consorzi tra proprietari rappresentanti almeno i tre quarti del valore dell'intero comparto"
Disciplina il comparto edificatorio (collegato all'art. 870 c.c.): per l'attuazione mediante comparto è necessaria la formazione del consorzio con adesione qualificata (almeno 3/4), requisito rilevante per la formazione dei comparti edificatori.
Legge 17 agosto 1942, n. 1150 - art. 28
Regola il piano di lottizzazione convenzionata come strumento di iniziativa privata che può essere approvato dal Comune; non elimina tuttavia le specifiche esigenze normative locali che possono rendere necessario l'uso di diversi strumenti attuativi (es. piani plano-volumetrici) in particolari zone.
Norme tecniche di attuazione del PRG di Aprilia - art. 8
"dopo l'approvazione dei P.R.G. -e qualora il Comune non intenda procedere alla formazione dei relativi PP.PP.– possano essere presentati dai proprietari delle aree fabbricabili ... un progetto di lottizzazione o un piano plano-volumetrico delle aree edificabili"
Consente la presentazione sia di piani di lottizzazione sia di piani plano-volumetrici, ma la sezione relativa ai comparti riguarda esclusivamente PP.PP. e piani plano-volumetrici: per la formazione dei comparti è necessaria l'approvazione del piano quadro; quindi in alcune zone il piano di lottizzazione non è idoneo per l'effettiva edificabilità.
Norme tecniche di attuazione del PRG di Aprilia - art. 16
"La concessione delle licenze edilizie per edifici ricadenti nell'ambito della sottozona C1 sarà subordinata alla preventiva approvazione, nei modi o termini di legge, dei PP.PP. di iniziativa comunale, ovvero dei Piani plano-volumetrici convenzionati ai termini di quanto stabilito all'art. 8 delle presenti norme"
Stabilisce che nella sottozona C1 il rilascio delle licenze edilizie richiede preventivamente PP.PP. comunali o piani plano-volumetrici convenzionati: ciò rende il piano di lottizzazione inidoneo, nella pratica, a sbloccare l'edificabilità in quella zona.
Codice Civile - art. 870 (richiamato)
Riferimento alla figura del comparto edificatorio quale mezzo di attuazione del piano particolareggiato e disciplina correlata al consorzio dei proprietari.
Codice di Procedura Civile - art. 360 c.p.c. (nn. 3, 4, 5)
Regola i motivi di ricorso in Cassazione; la Corte ricorda i limiti del sindacato di legittimità (in particolare la restrizione sui vizi di motivazione) e dichiara inammissibili o infondati i motivi che tentano una riconsiderazione di merito o una rivalutazione delle risultanze tecniche/CTU.
Codice di Procedura Civile - art. 91 c.p.c.
Norma sulle spese di giudizio: la Corte d'Appello ha applicato tale norma condannando il ricorrente soccombente al pagamento delle spese; la Cassazione ha confermato tale decisione.
Costituzione - artt. 24 e 111 (richiamati)
Richiami costituzionali invocati dal ricorrente in relazione alla tutela processuale e al giusto processo; la Corte ha ritenuto le censure non fondate o inammissibili nel concreto caso.
Massime di principio
- Verificare sempre lo strumento urbanistico esatto richiesto dalle norme locali: in alcune zone (es. sottozona C1) il PRG può imporre PP.PP. o piani plano-volumetrici convenzionati e rendere il piano di lottizzazione inefficace per ottenere licenze edilizie.
- Controllare i presupposti formali necessari (es. approvazione del piano quadro, individuazione dei comparti, adesione qualificata dei proprietari) prima di presentare un progetto: la loro assenza può rendere il progetto non approvabile e far configurare responsabilità professionale.
- Il progettista rischia la dichiarazione di inadempimento se presenta un progetto che, per incompatibilità normativa locale, non può essere approvato; il committente può legittimamente revocare l'incarico e chiedere la risoluzione.
- In sede di Cassazione non è possibile ottenere la riconsiderazione del merito tecnico o delle valutazioni della CTU: i motivi devono mirare a vizi di diritto o a vizi gravi di motivazione, non a una rivalutazione fattuale.
- Le censure procedurali relative a CTU, integrazioni o richieste istruttorie devono essere formulate tempestivamente e con specificità; l'omessa o generica deduzione può renderle inammissibili in appello e in Cassazione.
- La prova documentale e cartografica (piani, tavole, delibere comunali) va curata e comparata con attenzione: discrepanze sulle misure o sul perimetro possono essere decisive ma saranno esaminate dal merito e non rinnovabili in Cassazione.
- Chi perde in primo e secondo grado è generalmente condannato alle spese; le richieste accessorie (es. risarcimento per lite temeraria) richiedono elementi specifici e non si ottengono automaticamente con l'impugnazione.
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