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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 11583/2024 del 30/04/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

La ricorrente contestava la sentenza del Tribunale di Roma n. 3380/2018, che aveva dichiarato improponibile la sua domanda ritenendo che si fosse verificato un frazionamento illecito di un unico credito (per la campagna olearia 2003/2004 e la campagna 2004/2005) e avesse quindi ravvisato abuso del processo. Azzaretto deduceva invece che era già passata in giudicato la sentenza n. 7160/2015 del Tribunale di Roma che aveva escluso l'abuso ravvisato nelle cause riferite a campagne diverse e che, pertanto, il Tribunale d'appello avrebbe dovuto tenere conto del giudicato esterno. Ha proposto due ricorsi per cassazione (uno avverso la pronuncia d'appello n. 3380/2018 e l'altro avverso la sentenza che aveva respinto la richiesta di revocazione), denunciando violazione di norme processuali e sostanziali (art. 2909 c.c., art. 395 c.p.c. n.4 e n.5, violazioni degli artt. 360 e 132 c.p.c., omissione di motivazione, ecc.).

La decisione

La Corte di Cassazione ha riunito i ricorsi. Ha rigettato il ricorso avverso la sentenza che aveva respinto la revocazione (n. 3274/2021). Quanto al ricorso principale avverso la sentenza n. 3380/2018, la Corte ha ritenuto fondato il motivo relativo al mancato rispetto del giudicato (sentenza n. 7160/2015, passata in giudicato) e ha cassato la sentenza n. 3380/2018 rinviando il procedimento al Tribunale di Roma in persona di diverso magistrato per nuova decisione, anche ai fini della regolazione delle spese. La Corte ha inoltre disposto che, per il ricorso rigettato, sussistono gli obblighi di versamento del contributo unificato a norma dell'art. 13 d.P.R. n. 115/2002; ha disposto la regolazione delle spese del giudizio di legittimità in sede di rinvio.

Norme richiamate

  • art. 395 cod. proc. civ. (revocazione), n. 4

    Il motivo di revocazione per errore di fatto (n.4) richiede la viziata percezione o la falsa supposizione, espressa e non implicita, dell'esistenza o inesistenza di un fatto non controverso e incontrovertibilmente dimostrabile dagli atti; l'omesso esame di una questione non equivale necessariamente a tale errore di fatto.

  • art. 395 cod. proc. civ. (revocazione), n. 5

    La revocazione per giudicato 'esterno' (n.5) è la strada prevista quando sopravviene un giudicato esterno alla sentenza impugnata e tale circostanza non è stata eccepita davanti al giudice che ha reso la sentenza; la Corte ha ricordato la distinzione tra eccezione sollevata in grado e omissione di esame da parte del giudice, con conseguenze diverse (revocazione vs. vizio di motivazione impugnabile in cassazione).

  • art. 360 cod. proc. civ. (motivi di cassazione)

    Consente alla Corte di Cassazione di sindacare violazioni di legge, vizi di motivazione e omessa applicazione di norme; la Corte ha utilizzato tale rimedio per censurare la mancata considerazione del giudicato e la violazione della cosa giudicata (art. 2909 c.c.).

  • art. 2909 cod. civ. (cosa giudicata)

    La cosa giudicata impedisce la riesamina di questioni già definitivamente decise; la Corte ha ritenuto che la pronuncia passata in giudicato (n. 7160/2015) avesse rilievo impeditivo rispetto alla conclusione adottata dalla sentenza cassata e che la sua omissione integrasse un vizio rilevabile in Cassazione.

  • ordinanza Sezioni Unite n. 4090/2017

    "le domande aventi ad oggetto diversi e distinti diritti di credito ... possono essere proposte in separati processi, ma ... se le pretese sono inscrivibili nel medesimo ambito oggettivo di un possibile giudicato ... richiedono interesse oggettivo alla tutela frazionata"

    Principio sul 'frazionamento del credito': crediti analoghi o inscindibili rispetto alla stessa vicenda sostanziale non possono essere azionati in giudizi separati salvo che il creditore dimostri un interesse obiettivo alla tutela frazionata; la violazione è sanzionata con l'improponibilità della domanda. La Corte ha valutato l'incidenza di questo principio alla luce del giudicato esterno.

  • art. 335 cod. proc. civ. (riunione delle impugnazioni)

    Principio che giustifica la riunione dei ricorsi di cassazione avverso pronunce connesse: la Corte ha riunito i due ricorsi per ragioni di connessione e perché la decisione su uno poteva influire sull'altro.

  • art. 13 d.P.R. n. 115/2002 (contributo unificato)

    Norma che regola il contributo unificato; la Corte ha rilevato l'obbligo della ricorrente di versare un ulteriore importo a titolo di contributo per il ricorso rigettato.

  • art. 372 cod. proc. civ.

    La disposizione limita la produzione in giudizio di documenti formatisi nel corso del processo; la Corte ha ricordato i limiti e le possibilità di produzione di sentenze che attestano il passaggio in giudicato.

Massime di principio

  • Se è presente una sentenza passata in giudicato che ha deciso la stessa questione (giudicato 'esterno'), il giudice di merito deve valutarla: l'omessa considerazione può costituire motivo di cassazione per violazione della cosa giudicata.
  • L'eccezione di giudicato 'esterno' è rilevabile d'ufficio e può essere allegata anche in fase di merito (ad esempio in memoria di replica); la sua omessa valutazione può dar luogo a censura in Cassazione più che a revocazione, a seconda dei tempi e delle modalità di sollevazione.
  • Nel valutare il cosiddetto 'frazionamento del credito' occorre applicare il criterio delle Sezioni Unite (n. 4090/2017): va accertata l'unitarietà della vicenda fattuale e l'esistenza o meno di un interesse oggettivo del creditore a frazionare le domande; in caso di violazione la sanzione è l'improponibilità della domanda.
  • Quando sopravviene un giudicato nel corso del processo di gravame, la parte interessata dovrebbe tempestivamente produrre la documentazione e sollevare l'eccezione davanti al giudice che sta decidendo; tuttavia, la mancata eccezione non preclude che la Corte di legittimità valuti il rilievo del giudicato.
  • Se si intraprendono azioni riferite a crediti annuali simili (es. contributi per diverse campagne), è prudente documentare e dimostrare la distinta autonomia di ciascun credito o, in alternativa, chiedere la riunione delle domande per evitare contestazioni di frazionamento.
  • La scelta del rimedio processuale dipende dalla natura del vizio: l'omessa valutazione di un fatto/processo può essere un vizio di motivazione (impugnabile per cassazione) e non sempre configura l'errore di fatto revocatorio; valutare attentamente quale impugnazione sia la più adeguata.

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