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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 11648/2024 del 30/04/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Controversia sulla decadenza del potere dell'Agente della riscossione di notificare due cartelle di pagamento (IRAP e IVA per il 2002) nei confronti del coobbligato solidale. La questione centrale era se il termine decadenziale previsto dall'art. 25 del d.P.R. n. 602/1973 debba essere valutato in relazione alla notificazione effettuata al debitore principale (A A) o, invece, alla notificazione effettuata al coobbligato (Dal Grande). Equitalia ha impugnato la sentenza della CTR che aveva ritenuto la decadenza sulla base della notificazione al coobbligato; ha dedotto inoltre motivi di omessa/insufficiente motivazione (art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.) e violazione di norme sostanziali e processuali (art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. e art. 25 d.P.R. 602/1973, nonché richiamo ad artt. cod. civ. relativi alla solidarietà e alla prescrizione).

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il secondo motivo (violazione di legge) e assorbito il primo. Ha affermato che, in materia tributaria, la tempestiva notifica della cartella a uno dei condebitori (anche al debitore principale) impedisce che si produca la decadenza ai danni degli altri coobbligati, richiamando l'art. 25 d.P.R. n. 602/1973 e l'interpretazione conforme della giurisprudenza di legittimità. Perciò la sentenza della CTR è stata cassata in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, la Corte ha rigettato l'originario ricorso proposto da Silvano Dal Grande. La Corte ha altresì disposto la compensazione delle spese di lite per l'intero giudizio, ritenendo che l'orientamento di legittimità si sia consolidato dopo la proposizione del ricorso del contribuente. Nota procedurale: documenti depositati telematicamente tardivamente non sono stati considerati.

Norme richiamate

  • d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 - art. 25

    la notifica è effettuata, a pena di decadenza, 'al debitore iscritto a ruolo o al coobbligato nei confronti dei quali procede'

    La Corte interpreta l'art. 25 nel senso che la tempestiva notifica effettuata anche solo nei confronti del debitore principale impedisce la decadenza nei confronti degli altri coobbligati; il termine decadenziale non richiede che tutte le notifiche siano eseguite entro lo stesso termine.

  • Codice civile - art. 1310, comma 1

    art. richiamato in dottrina e giurisprudenza in tema di prescrizione

    Applicazione analogica in materia tributaria per escludere la decadenza quando la notifica è tempestiva nei confronti di almeno un coobbligato; la Corte utilizza il principio per raccordare la disciplina speciale della riscossione con regole generali sulla prescrizione/decadenza.

  • Codice civile - artt. 2966 e 2967

    richiamati nella motivazione

    Richiamati in relazione alle regole sulla prescrizione e sulla solidarietà tra debitori; servono a richiamare il quadro generale dei termini e degli effetti della notificazione tra coobbligati.

  • d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 - art. 20, comma 3

    norma sulle sanzioni e sulla proroga del termine decadenziale

    Secondo la Corte, la norma coerentemente prevede che se la notificazione è stata eseguita nei termini almeno nei confronti di un coobbligato, il termine decadenziale è prorogato automaticamente di un anno; ciò avvalora la conclusione che la notifica ad uno solo è idonea a impedire la decadenza per gli altri.

  • Codice di procedura civile - art. 360, primo comma, nn. 3 e 5

    facoltà di impugnazione per violazione di legge e per mancata/insufficiente motivazione

    Articolano i motivi di cassazione proposti da Equitalia: n. 3 per violazione/falsa applicazione di norme, n. 5 per omessa o insufficiente motivazione; la Corte ha accolto il motivo n. 3 (violazione di legge) e ha assorbito il n. 5.

  • d.l. 17 giugno 2005, n. 106, conv. con modif. nella l. 31 luglio 2005, n. 156 - art. 1, comma 5-bis

    norma richiamata nel ricorso

    Richiamata dalla parte ricorrente nell'ambito della contestazione sui termini e sugli effetti delle notifiche; non è centrale nella motivazione della Corte ma parte del quadro normativo citato.

Massime di principio

  • In materia tributaria la decadenza prevista dall'art. 25 d.P.R. n. 602/1973 va valutata anche con riguardo alla notificazione effettuata al debitore principale: se la cartella è stata notificata tempestivamente a uno dei coobbligati (anche il debitore principale), ciò impedisce la decadenza nei confronti degli altri coobbligati.
  • L'Agente della riscossione non è tenuto a effettuare tutte le notifiche a tutti i coobbligati entro lo stesso termine per evitare la decadenza; la notifica valida a uno dei soggetti solidali è efficace ai fini dell'esercizio del potere di riscossione.
  • Per evitare l'azione di durata indeterminata da parte dell'Erario si applicano poi i normali termini di prescrizione una volta che la decadenza sia stata esclusa mediante notificazione valida a uno dei coobbligati.
  • La giurisprudenza di legittimità consolidata che interviene successivamente alla decisione di merito può giustificare la compensazione delle spese tra le parti quando l'orientamento della Corte si è formato dopo la proposizione del ricorso del contribuente.
  • In Cassazione documenti o note depositati oltre i termini previsti e non prodotti in udienza prima della discussione orale possono essere disattesi e non considerati nel giudizio.

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