Cassazione Penale, Ordinanza n. 36864/2025 del 12/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione dichiara inammissibile il ricorso, ritenendo il motivo generico, meramente reiterativo delle doglianze di appello e volto impropriamente a ottenere una rivalutazione del compendio probatorio. Conseguentemente condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte di appello deducendo, in un unico motivo, violazione di legge processuale e mancanza di motivazione in relazione al giudizio di responsabilità per un episodio di truffa aggravata in concorso con falsità nella dichiarazione di identità a privato. La difesa ha contestato la valutazione probatoria compiuta dai giudici di merito e, in sostanza, ha chiesto una diversa lettura degli elementi di fatto. La Corte di cassazione rileva però che il motivo è del tutto generico, perché fondato su argomentazioni astratte e non correlate alle specifiche ragioni della decisione impugnata, oltre a essere reiterativo dei motivi di appello. La doglianza mira inoltre a una nuova ricostruzione dei fatti, attività preclusa al giudice di legittimità, a fronte di una motivazione di merito ritenuta congrua e immune da vizi logici e giuridici, basata anche su riconoscimento dell'imputato e riscontri di polizia giudiziaria tratti dalle telecamere autostradali.
Norme richiamate
richiamato quale norma sul concorso di persone nel reato, in relazione ai reati contestati
art. 640, comma secondo, n. 2 c.p.
richiamato come titolo del delitto di truffa aggravata contestato
art. 640, comma secondo, n. 2-bis c.p.
richiamato come ulteriore aggravante della truffa contestata
richiamato come reato concorrente di falsa dichiarazione sull'identità o qualità personali
richiamato quale aggravante comune contestata in relazione al reato ex art. 494 c.p.
implicito nel dispositivo per la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende, conseguenza tipica della declaratoria di inammissibilità del ricorso
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando si limita a dedurre censure generiche, astratte o meramente riproduttive dei motivi di appello, senza una critica specifica e argomentata della motivazione della sentenza impugnata.
- In sede di legittimità non è consentito sollecitare una nuova valutazione del compendio probatorio o una diversa ricostruzione dei fatti, poiché la lettura delle prove è riservata al giudice di merito se la motivazione è logicamente e giuridicamente congrua.
- La deduzione di vizio di motivazione non può tradursi in una contestazione meramente assertiva della valutazione delle prove, specie quando la decisione impugnata indica in modo puntuale gli elementi probatori posti a fondamento dell'affermazione di responsabilità.
- La presenza di riscontri probatori specifici, come riconoscimenti e attività investigativa convergente, rende non sindacabile in cassazione la valutazione di merito se la censura mira solo a opporre una lettura alternativa dei fatti.
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