Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 25857/2025 del 15/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo non scrutinabile il motivo che investiva l'art. 62-bis c.p. perché le circostanze attenuanti generiche risultavano già riconosciute in primo grado. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende per la proposizione del ricorso con elevato grado di colpa.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli del 25/09/2024. L'unico motivo dedotto lamentava un vizio motivazionale in relazione al riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62-bis c.p., assumendo in sostanza che la motivazione sulla loro concessione fosse viziata. La Corte rileva però che le attenuanti erano già state concesse in primo grado, sicché la censura è priva di concreto oggetto e risulta inammissibile.

Norme richiamate

  • art. 62-bis c.p.

    Le attenuanti generiche non possono costituire oggetto di un motivo di ricorso fondato su vizio motivazionale quando risultano già concesse in primo grado; in tal caso la censura è inammissibile perché non incide su una statuizione effettivamente sfavorevole all'imputato.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e, ricorrendone i presupposti, di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • È inammissibile il ricorso per cassazione che deduca un vizio motivazionale su una statuizione già favorevole all'imputato e quindi priva di concreta lesività.
  • Le doglianze devono colpire una decisione effettivamente sfavorevole e attuale; in difetto, il motivo non è scrutinabile nel merito.
  • La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna alle spese processuali e, quando il ricorso presenti un rilevante profilo di colpa, il versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.