Cassazione Penale, Ordinanza n. 25857/2025 del 15/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo non scrutinabile il motivo che investiva l'art. 62-bis c.p. perché le circostanze attenuanti generiche risultavano già riconosciute in primo grado. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende per la proposizione del ricorso con elevato grado di colpa.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli del 25/09/2024. L'unico motivo dedotto lamentava un vizio motivazionale in relazione al riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62-bis c.p., assumendo in sostanza che la motivazione sulla loro concessione fosse viziata. La Corte rileva però che le attenuanti erano già state concesse in primo grado, sicché la censura è priva di concreto oggetto e risulta inammissibile.
Norme richiamate
Le attenuanti generiche non possono costituire oggetto di un motivo di ricorso fondato su vizio motivazionale quando risultano già concesse in primo grado; in tal caso la censura è inammissibile perché non incide su una statuizione effettivamente sfavorevole all'imputato.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e, ricorrendone i presupposti, di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che deduca un vizio motivazionale su una statuizione già favorevole all'imputato e quindi priva di concreta lesività.
- Le doglianze devono colpire una decisione effettivamente sfavorevole e attuale; in difetto, il motivo non è scrutinabile nel merito.
- La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna alle spese processuali e, quando il ricorso presenti un rilevante profilo di colpa, il versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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