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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 38212/2025 del 24/11/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso avverso l'ordinanza del 17/04/2025 del Tribunale del riesame di Catanzaro che aveva confermato la custodia cautelare in carcere disposta il 24/02/2025 dal GIP nei confronti di Aldo Marincola per: capo 1) partecipazione ad associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.) con riferimento alla locale di Cirò/Cariati, e capo 3) estorsione aggravata (qualificata ai fini cautelari come tentata) ai danni dell'imprenditore Alfonso Alterino (artt. 81, 56, 629 c.p. e aggravante ex art. 416-bis.1 c.p.). La difesa ha impugnato chiedendo annullamento per quattro motivi principali: 1) nullità/ motivazione apparente del provvedimento genetico ai sensi dell'art. 292 cod. proc. pen. per mancata valutazione autonoma degli indizi; 2) carenza/illogicità della motivazione sulla gravità indiziaria dell'associazione, denunciando l'eccessiva valorizzazione di una singola intercettazione (18/06/2020) e la diversa possibile interpretazione delle affermazioni dell'indagato; 3) mancata motivazione specifica circa la gravità indiziaria della tentata estorsione (ad es. mancata prova che le segretarie avessero trasmesso la richiesta al titolare); 4) mancanza di motivazione in ordine all'aggravante mafiosa di cui all'art. 416-bis.1 c.p. La difesa ha poi prodotto motivi aggiunti ribadendo che l'unicità dell'indizio non sarebbe sufficiente a sorreggere la misura cautelare.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati tutti e quattro i motivi: 1) la censura sulla motivazione apparente è infondata perché il Tribunale del riesame ha effettuato una disamina critica e ha dato conto delle ragioni per cui ha ritenuto adeguata la motivazione dell'ordinanza applicativa, potendo legittimamente richiamarne parti per relationem purché sia esplicitato l'esame critico; 2) la valutazione della gravità indiziaria relativa all'art. 416-bis è stata ritenuta congrua: l'intercettazione del 18/06/2020, unitamente al quadro investigativo e a precedenti emergenze cautelari, contiene affermazioni auto-indizianti e può fondare la gravità indiziaria in sede cautelare; la valutazione delle intercettazioni è attività di merito sindacabile in Cassazione solo per manifesta illogicità, che qui non sussiste; 3) quanto alla tentata estorsione, il Tribunale del riesame ha richiamato e condiviso l'analisi del provvedimento genetico che dava valenza confessoria alle dichiarazioni captate, ricostruendo anche l'atto intimidatorio (incendio dell'auto) come elemento confermativo; 4) l'aggravante ex art. 416-bis.1 c.p. è stata adeguatamente considerata tramite il richiamo al metodo mafioso e alla funzionalità dell'azione per il gruppo. In sintesi, la conferma della custodia cautelare è stata ritenuta fondata e il ricorso è stato rigettato.

Norme richiamate

  • art. 416-bis cod. pen.

    Norma che sanziona le associazioni di tipo mafioso; la Corte ha ritenuto che la gravità indiziaria per tale reato possa emergere anche da intercettazioni contenenti affermazioni autoincriminanti e dal complessivo quadro investigativo

  • art. 416-bis.1 cod. pen.

    Circostanza aggravante "per il metodo mafioso"; la Corte ha ritenuto che l'uso di gesti intimidatori come l'incendio dell'auto possa comprovare il metodo mafioso e la funzionalità dell'azione all'interesse del gruppo

  • artt. 81, 56, 629 cod. pen.

    Norme relative alla tentata estorsione aggravata e alla continuazione/connessione dei reati; la Corte ha confermato la derubricazione cautelare a tentativo e la sussistenza della gravità indiziaria per l'episodio contestato

  • art. 292, comma 2, lett. c) cod. proc. pen.

    Prescrive la motivazione autonoma del giudice cautelare; la Corte ha chiarito che il rinvio per relationem è ammissibile se il giudice compie un esame critico e dà conto delle ragioni per cui ritiene sufficienti gli elementi richiamati

  • art. 273 cod. proc. pen.

    Regola la valutazione della gravità indiziaria ai fini delle misure cautelari; la Corte ha ribadito che, in sede cautelare, è sufficiente la gravità indiziaria idonea a fondare una qualificata probabilità di responsabilità

  • art. 274 cod. proc. pen.

    Disciplina le esigenze cautelari; la Corte ha verificato la presenza delle esigenze cautelari richieste (necessità, proporzionalità, adeguatezza) senza sostituirsi al giudizio di merito

  • art. 275, comma 3 cod. proc. pen.

    Riferimento alla presunzione legata alle esigenze cautelari in casi specifici; la Corte ha richiamato l'assetto presuntivo quando ha valutato l'esistenza delle esigenze cautelari

Massime di principio

  • In sede di misure cautelari la gravità indiziaria richiede una "qualificata probabilità" di responsabilità; non è necessario il livello di prova richiesto in giudizio di merito
  • Il giudice cautelare può richiamare per relationem gli elementi della richiesta del pubblico ministero, a condizione di effettuare e motivare un esame critico degli stessi; la mera copia passiva non è sufficiente
  • L'interpretazione e la valutazione delle intercettazioni sono attività di merito valutabili in Cassazione solo se la motivazione è manifestamente illogica o contraddittoria; diverse letture plausibili non rendono la motivazione viziosa
  • Una singola intercettazione contenente affermazioni autoindizianti può, in concreto, essere idonea a fondare la gravità indiziaria per l'adozione di misure cautelari, se inserita nel più ampio quadro probatorio
  • La derubricazione cautelare di un reato a tentativo non esclude la possibilità di misure cautelari quando sussistono elementi indiziari significativi e esigenze cautelari dimostrate
  • La circostanza aggravante di stampo mafioso può essere desunta dal metodo (es. incendi, minacce tipiche) e dalla funzionalità dell'azione rispetto all'interesse e al prestigio del gruppo criminale
  • Il ricorrente deve indicare con precisione i vizi di motivazione che lamenta: censure generiche o prive di puntualizzazione sui passaggi decisivi sono spesso ritenute inammissibili o infondate

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