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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 26572/2024 del 05/07/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso per cassazione articolato in due motivi: 1) censura di illogicità della motivazione circa la responsabilità per detenzione di arma (capo A), contestando che la Corte territoriale abbia ricavato la disponibilità esclusiva della cantina e dell'arma da mere presunzioni (es. disponibilità delle chiavi) senza dimostrare un minimo di permanenza/autonomia nella detenzione; 2) violazione dell'art. 606 c.1 lett. b) e c) c.p.p. in relazione alla condanna per detenzione di due cartucce (capo B), sostenendo che la sentenza non ha valutato adeguatamente se le cartucce, pur con innesco percosso e inesploso, fossero concretamente riutilizzabili; la difesa aveva prodotto consulenza di parte che dichiarava le munizioni inefficienti.

La decisione

La Corte di Cassazione ha parzialmente accolto il ricorso. Sul primo motivo (capo A) il ricorso è stato ritenuto infondato: la Corte d'appello aveva esaminato e valutato una serie di elementi indiziari (disponibilità chiavi, dichiarazioni dell'imputato escludenti altri titolari, madre che non scende in cantina, dimensioni ridotte della finestra che rendono improbabile accesso esterno, modalità di rinvenimento dell'arma appoggiata alla parete) che, considerati nel loro complesso, giustificavano la conclusione sulla disponibilità dell'arma da parte dell'imputato. Sul secondo motivo (capo B) la Corte ha invece accolto la censura: i giudici di merito non hanno dato risposta motivata e critica alla consulenza tecnica di parte che sosteneva l'inefficienza delle cartucce, limitandosi ad affermare l'idoneità minima all'uso; essendovi incertezza sulla concreta possibilità di utilizzo delle due cartucce, la prova della colpevolezza non supera il ragionevole dubbio. Ne consegue l'annullamento senza rinvio della sentenza limitatamente al reato di cui al capo B) perché il fatto non sussiste e la rideterminazione della pena per il solo reato di cui al capo A) in anni uno di reclusione ed euro 3.000,00 di multa. Il resto del ricorso è respinto.

Norme richiamate

  • art. 697 cod. pen.

    La detenzione di munizioni per arma comune da sparo integra la contravvenzione prevista dall'art. 697; tuttavia, ai fini della condanna, la valutazione deve accertare almeno una minima idoneità effettiva delle munizioni all'impiego, e tale idoneità va dimostrata con adeguata valutazione tecnica.

  • art. 606, comma 1, lett. b) e c) cod. proc. pen.

    Permette di censurare la motivazione per vizio logico o omissione di trattazione di questioni decisive: la Corte ha ritenuto che i giudici di merito non abbiano adeguatamente risposto alla consulenza tecnica di parte, configurando carenza motivazionale rilevante sul capo B.

  • art. 620 cod. proc. pen.

    Consente alla Corte di Cassazione, in caso di annullamento parziale della sentenza impugnata, di procedere alla rideterminazione della pena residua per i reati non annullati; così operato nella specie per il solo capo A.

Massime di principio

  • La responsabilità per detenzione illegale di arma può essere accerta anche su base indiziaria quando esistono più elementi convergenti (es. disponibilità delle chiavi, dichiarazioni che escludono altri titolari, caratteristiche locali che impediscono accessi esterni, modalità di rinvenimento dell'arma) purché la motivazione colleghi logicamente tali elementi alla detenzione.
  • Per ravvisare la detenzione di munizioni (art. 697 c.p.) non è sufficiente la mera presenza materiale: è necessario valutare la concreta idoneità delle munizioni all'impiego; se esiste una contestazione tecnica sulla inefficienza delle stesse, i giudici devono motivare espressamente il rigetto di tale prova tecnica.
  • I giudici di merito sono tenuti a rispondere in modo motivato alle censure e alla consulenza tecnica della difesa; l'omissione o la risposta apodittica può portare all'annullamento per difetto di motivazione.
  • In caso di incertezza tecnica rilevante che incida sulla prova della colpevolezza, opera il principio del ragionevole dubbio a favore dell'imputato con annullamento (fatto non sussiste) per quella fattispecie.
  • La Corte di Cassazione può annullare in parte la sentenza e rideterminare la pena residua per i capi non annullati ex art. 620 c.p.p.; pertanto, anche un accoglimento parziale del ricorso può portare a una riduzione della pena complessiva.

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