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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 27076/2022 del 14/09/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Andromeda impugnava un decreto ingiuntivo per canoni locativi (€119.429,58 per gen-set 2013), sostenendo di aver effettuato pagamenti mediante bonifico e chiedendo l'imputazione di tali pagamenti e/o la compensazione con crediti per spese di manutenzione e danni alle merci causati da infiltrazioni dal tetto; in via principale chiedeva l'accertamento dell'insussistenza del credito e la revoca del decreto, in via riconvenzionale la riduzione del canone del 25% per diminuzione della superficie utilizzabile e, in via subordinata, il rimborso di spese (potatura €6.418,80) e risarcimento danni (€243.000). Fin Fide chiedeva il rigetto dell'opposizione e, incidentalmente, chiamò Liquid Sun S.r.l. (non costituitasi) per la manleva. In primo grado il tribunale revocò il d.i. ma condannò Andromeda al pagamento di canoni residui (€98.089,19) e Fin Fide al risarcimento danni (€90.500), con parziale obbligo di manleva di Liquid Sun; in appello la Corte di Bologna rigettò l'appello principale, ritenne non applicabile l'art.1193 c.c. in tema di imputazione dei pagamenti per canoni periodici di un unico rapporto, ridusse il risarcimento a €20.500 ritenendo compensato con il credito locativo e condannò Andromeda a restituire €71.849,63; Andromeda ha proposto ricorso per cassazione articolato in quattro motivi (erronea applicazione art.1193, omesso esame di fatto decisivo, violazione del diritto di difesa e omessa pronuncia sui rimborsi/riduzione canone, vizi motivazionali sull'accoglimento dell'appello incidentale).

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Sul punto centrale di diritto (art.1193 c.c.) il Collegio ha aderito all'orientamento prevalente secondo cui l'art.1193 c.c. presuppone la sussistenza di pluralità di crediti distinti tra le stesse parti e non si applica alle prestazioni periodiche riconducibili a un'unica obbligazione (come i canoni di locazione), ritenendo dunque corretta la decisione della Corte d'appello che aveva escluso l'imputazione dei bonifici ai canoni contestati. Gli altri motivi sono stati dichiarati inammissibili o infondati in quanto tendevano a una rivalutazione del merito e non hanno indicato in termini idonei fatti decisivi omessi dalla motivazione. Per tali ragioni il ricorso è stato integralmente respinto e le spese di cassazione compensate fra le parti; la Corte ha inoltre richiamato l'eventuale obbligo di versamento del contributo unificato aggiuntivo da parte della ricorrente.

Norme richiamate

  • art. 1193 c.c.

    La norma sull'imputazione del pagamento presuppone la pluralità di crediti distinti tra le stesse parti; non è applicabile quando esiste un unico debito (anche se frazionato nel tempo, come i canoni di un contratto di locazione).

  • art. 1181 c.c.

    Richiamato come principio che consente al creditore di rifiutare l'adempimento parziale; rilevante nella discussione sulla compatibilità tra imputazione e obbligazione unitaria.

  • art. 1576 c.c.

    Conferma l'obbligo del locatore di provvedere alle riparazioni necessarie per mantenere la cosa locata idonea all'uso convenuto; la Corte d'appello ha ritenuto sussistente l'obbligo di riparazione.

  • art. 1578 c.c.

    La riduzione del canone o la risoluzione per inidoneità richiedono che la cosa sia realmente inidonea all'uso convenuto; nel caso la Corte ha ritenuto non integrata tale fattispecie e quindi non ha riconosciuto diritto alla riduzione o risoluzione.

  • art. 2697 c.c.

    Principio sulla distribuzione dell'onere della prova: il debitore che allega l'adempimento ha l'onere di provarlo; la Corte ha ritenuto corretta l'allocazione dell'onere della prova nei termini indicati.

  • art. 360 c.p.c. (n.3 e n.5)

    Norme processuali di cassazione: i vizi denunciati (omesso esame di fatto decisivo, violazioni processuali) richiedono indicazione puntuale dei fatti omessi e non possono essere usati per una rivalutazione del merito; la Corte ha dichiarato inammissibili o infondati i motivi che non rispettavano tali requisiti.

  • art. 115 c.p.c.

    Regola la valutazione delle fonti di prova; la Corte ha ritenuto che non sussistesse violazione per aver il giudice dato maggiore peso a talune prove nell'ambito del prudente apprezzamento.

  • art. 111 Cost.

    Richiamato nella doglianza sul giusto processo e diritto di difesa; la Corte ha ritenuto che non fosse stata violata la garanzia del giusto processo nella motivazione impugnata.

  • art. 348-ter c.p.c.

    Richiama i limiti processuali della cassazione in ordine alla rivalutazione del merito; la Corte ha dichiarato inammissibili i motivi che, in sostanza, tentavano una nuova valutazione dei fatti di causa.

  • art. 13 d.P.R. 30 maggio 2002 n.115 (art.1, comma 17, legge 24/12/2012 n.228 richiamata)

    Norme sul contributo unificato e sugli eventuali versamenti aggiuntivi: la Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, se dovuto, da parte della ricorrente.

Massime di principio

  • La disciplina dell'imputazione dei pagamenti ex art.1193 c.c. si applica quando esistono pluralità di crediti distinti tra le stesse parti; i pagamenti riferibili a prestazioni periodiche riconducibili a un'unica obbligazione (es. canoni di locazione) non rientrano in tale fattispecie.
  • In materia locativa, in assenza di una chiara e tempestiva imputazione del debitore, il locatore può imputare i pagamenti ai canoni preesistenti e il debitore ha l'onere di provare che tali canoni erano già estinti.
  • I vizi di motivazione e l'omesso esame di fatti decisivi in cassazione richiedono l'indicazione puntuale del fatto storico omesso, della sua decisività e della prova della sua discussione in giudizio; mere contestazioni del valutazione probatoria sono inammissibili.
  • Le valutazioni tecniche (CTU) e le conclusioni di merito dei giudici di merito sono difficilmente riformabili in cassazione: il sindacato è limitato alla correttezza giuridica e logico-formale della motivazione, non alla rivalutazione dei fatti.
  • Per ottenere riduzioni del canone o risoluzioni ex art.1578 c.c. è necessario dimostrare l'inidoneità della cosa all'uso convenuto; danni o vizi temporanei o parziali non sempre giustificano riduzioni automatiche.
  • Nelle controversie contrattuali, il debitore che invoca l'adempimento o compensazioni deve fornire la prova dei pagamenti e delle cause che giustificano la compensazione; diversamente il credito del creditore può considerarsi provato.

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