Salta al contenuto
Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 26991/2022 del 14/09/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza del CNF che aveva respinto il gravame avverso la decisione del CDDF di Roma che aveva irrogato la radiazione dall'albo per violazione degli artt. 9, 12, 30 e 31 del Codice deontologico. La contestazione disciplinare nasceva dall'accusa che l'avv. Di Domenico si fosse presentato come mandatario di terzi, avesse incassato caparre per la compravendita di box di proprietà di Vigi senza titolo, e non avesse restituito tali somme. Il ricorrente denunciava:nullità per mancata convocazione nella fase predibattimentale; travisamento dei fatti e omessa valutazione di documentazione probatoria a discarico; errata applicazione delle norme sulla prescrizione (sostenendo si dovesse applicare l'art. 51 R.D. 1578/1933 e che la prescrizione era già maturata); applicazione indebita della l. 247/2012 invece delle norme antecedenti; e, nel merito, contestava la fondatezza dei rilievi disciplinari.

La decisione

La Corte di Cassazione, Sezioni Unite, ha respinto il ricorso. Ha ritenuto legittima la decisione del CNF avendo il giudice disciplinare correttamente: escluso la prescrizione in ragione del carattere permanente dell'illecito (mancata restituzione di somme) e della sospensione/interruzione della prescrizione dovuta al procedimento penale; constatato che il ricorrente era stato convocato nella fase istruttoria e che la sua mancata comparizione non era giustificata da legittimo impedimento; fatto propri gli accertamenti probatori svolti in sede penale (anche se i reati penali sono stati dichiarati prescritti, la decisione penale aveva pur sempre ricostruito i fatti) e ritenuto che le censure di merito (fatti e valutazione della gravità della condotta) siano inammissibili in cassazione salvo vizio di motivazione. Pertanto confermata la radiazione; rigettata l'istanza cautelare; nulla per spese per mancanza di costituzione avversaria; dichiarata la sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato a carico del ricorrente ai sensi del D.P.R. 115/2002.

Norme richiamate

  • Regolamento CNF 21 febbraio 2014, n. 2 (Codice deontologico forense), artt. 9, 12, 30, 31

    Le norme deontologiche sono state ritenute violate per fatti connessi all'incasso e alla mancata restituzione di somme di denaro; tali obblighi deontologici, inseriti in un rapporto professionale duraturo, hanno carattere non meramente istantaneo e consentono di qualificare la condotta come illecita permanente ai fini disciplinari.

  • Legge 31 dicembre 2012, n. 247, art. 36, comma 6

    Norma richiamata quale base processuale per il ricorso alle Sezioni Unite; la Corte ha ricordato i limiti di specificità del ricorso per cassazione avverso decisioni disciplinari secondo le regole introdotte dalla legge.

  • Legge 31 dicembre 2012, n. 247, art. 56

    La Corte ha osservato il principio di irretroattività delle norme in materia di sanzioni amministrative: il tenore dell'art. 56 non è applicabile a fatti anteriori alla sua entrata in vigore; il ricorso che assume l'erronea applicazione di tale norma a vicende anteriori non coglie il vero della decisione impugnata.

  • R.D. 27 novembre 1933, n. 1578, art. 51 (richiamato)

    Il ricorrente invocava questa disciplina più antica per la prescrizione; la Corte ha comunque ritenuto che, per i fatti in esame, il carattere permanente dell'illecito e la sospensione/interruzione della prescrizione resa necessaria dal procedimento penale rendessero infondata la tesi della maturazione della prescrizione.

  • Costituzione, art. 111

    Richiamato per delimitare l'ambito del controllo di legittimità: la Corte di cassazione può sindacare i provvedimenti disciplinari per violazione di legge e vizio di motivazione, ma non per rivalutare il merito o le prove quando la motivazione è congrua.

  • Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, n. 5

    Invocato dal ricorrente per censurare un presunto travisamento dei fatti; la Corte ha ritenuto che molte delle censure attengano al merito/fatto e siano quindi inammissibili se non specificamente confrontate con la motivazione impugnata.

  • D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1‑quater

    Applicato per dichiarare la sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato a carico del ricorrente.

Massime di principio

  • In materia disciplinare forense la Cassazione sindaca principalmente illegittimità, eccesso di potere e vizi di motivazione: le valutazioni fattuali e la graduazione della sanzione restano, di regola, riservate al giudice del merito.
  • La mancata restituzione di somme del cliente può configurare un illecito disciplinare di natura permanente: la prescrizione decorre dalla cessazione della permanenza e non necessariamente dalla commissione dell'atto.
  • La prescrizione disciplinare può essere sospesa o interrotta dal fenomeno processuale del procedimento penale inerente gli stessi fatti; ciò può impedire la maturazione della prescrizione anche per fatti antecedenti.
  • Il principio di irretroattività delle norme sanzionatorie amministrative va rispettato: regole entrate in vigore successivamente ai fatti non si applicano retroattivamente salvo diversa previsione normativa.
  • Se l'incolpato non compare alla convocazione istruttoria, per far valere la nullità del procedimento deve provare di aver tempestivamente comunicato un legittimo impedimento o di esservi stato impossibilitato; altrimenti la mancata comparizione è considerata una scelta che preclude la censura.
  • Le risultanze e le motivazioni del giudizio penale, anche se il reato è prescritto, possono essere acquisite/utilizzate dal giudice disciplinare come elementi di prova della dinamica dei fatti, sempre che la motivazione disciplinare li espliciti adeguatamente.
  • Le censure generiche o che reiterano affermazioni già disattese dal giudice di merito senza confrontarsi con la motivazione sono inammissibili per difetto di specificità in sede di cassazione.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.