Cassazione Civile, Sentenza n. 27015/2022 del 14/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Domanda di pagamento di canoni locativi e oneri accessori relativi a un contratto di locazione (periodo indicato ottobre 2001 - febbraio 2008). Questione principale: termine di prescrizione applicabile agli oneri accessori (se biennale in base all'art.6 L.22/12/1973 n.841 o quinquennale ai sensi dell'art.2948 c.c. dopo il d.l. 112/2008 conv. L.133/2008) e rilevanza di atti interruttivi e della risoluzione contrattuale ai fini della prescrizione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il primo mezzo di ricorso (che invocava la prescrizione decennale ex art.1591 c.c. in relazione alla risoluzione contrattuale) perché contenente novum non adeguatamente dedotto; ha invece accolto il secondo motivo, affermando il principio secondo cui la novella che prolunga il termine prescrizionale si applica ai crediti il cui termine sia gia avviato ma non ancora consumato alla data di entrata in vigore della norma. Sulla base di ciò la sentenza impugnata della Corte d'appello di Venezia è stata cassata e la causa rinviata alla Corte d'appello di Venezia in diversa sezione e composizione per nuovo giudizio anche per le spese.
Norme richiamate
La norma prevedeva prescrizione biennale per il rimborso delle spese sostenute dal locatore a carico del conduttore; la Corte ricostruisce che tale norma era stata applicata fino alla sua abrogazione legislativa operata dal d.l. 112/2008 conv. L.133/2008
n.3 (prescrizione quinquennale per i canoni e corrispettivi di locazione)
La regola codicistica quinquennale originaria era stata derogata dalla L.841/1973 che fissava termine biennale; il d.l.112/2008 ha riportato la materia alla disciplina codicistica quinquennale
Richiamati nella prospettazione del ricorrente per sostenere che, in presenza di conduttore in mora e risoluzione, le somme sarebbero soggette a prescrizione ordinaria decennale; la Corte di Cassazione non ha deciso il merito di questa interpretazione perché il relativo motivo è stato ritenuto novum e inammissibile
d.l. 25/6/2008 n.112, art.24, conv. L. 6/8/2008 n.133
La disposizione ha abrogato la disciplina speciale che stabiliva prescrizione biennale e ha riportato il termine alla regola quinquennale; la Corte ha riconosciuto l'effetto della novella nel prolungare il termine prescrizionale per crediti non ancora prescritti alla data di entrata in vigore
art.11 delle Preleggi
Principio di non retroattivita': la novella che prolunga il termine prescrizionale non cancella il tempo gia consumato; tuttavia aggiunge tempo per il futuro ai termini non ancora esauriti, per cui si applica ai rapporti il cui termine sia in corso ma non consumato
Norma processuale richiamata in relazione ai motivi di ricorso per violazione di norme processuali o di diritto; la Corte ha vagliato i motivi alla luce di questo articolo per valutare inammissibilita e fondatezza
Massime di principio
- Se sopravviene una norma che prolunga il termine di prescrizione, essa si applica ai crediti per i quali il termine era gia iniziato ma non si era ancora completamente consumato alla data di entrata in vigore della norma.
- Se sopravviene una norma che abbrevia il termine prescrizionale, la sua applicazione a termini gia in atto configurerebbe una retroattivita' vietata dall'art.11 delle Preleggi e dunque non trova applicazione ai rapporti gia in corso.
- Per far valere termini prescrizionali o regimi prescrizionali alternativi (es. prescrizione decennale per crediti da risoluzione per mora) occorre dedurre e documentare tempestivamente tali ragioni nel primo grado e in appello; l'introduzione di novita' documentali o di nuove contestazioni in Cassazione puo' essere dichiarata inammissibile come novum.
- La prova degli atti interruttivi o della data di risoluzione del rapporto e' centrale: la possibilita' di applicare una normativa sopravvenuta dipendera' dall'accertamento di quando il termine di prescrizione e' iniziato e se sia stato interrotto.
- In contenziosi locativi complessi e pluriennali e' utile valutare con attenzione l'impatto di normative sopravvenute (anche di conversione di decreti) sulla prescrizione e sul diritto al recupero degli oneri accessori, e sollevare prontamente tutte le eccezioni processuali per non perdere la possibilita' di riproporle in grado di legittima impugnazione
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