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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 26981/2022 del 14/09/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente chiedeva la restituzione di Euro 3.098,74, somma che dichiara di aver anticipato direttamente all'impresa appaltatrice (ditta IRA di Giovanni Cosentino) quale acconto per il restauro della facciata deliberato dall'assemblea condominiale. Sosteneva che l'importo non era stato poi riconosciuto nel rendiconto e che quindi il condominio doveva rimborsarla. Il ricorso in Cassazione contestava il rigetto del giudizio di merito fondato sull'affermazione che le obbligazioni contratte per conto del condominio hanno natura parziaria e non solidale, e quindi che chi ha pagato non può esercitare azione di regresso contro il condominio nella sua totalità.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato che la responsabilità dei condomini per debiti contratti in interesse del condominio è parziaria e non solidale, per cui il condomino che abbia pagato le quote anche per gli altri non acquisisce un diritto di regresso verso il condominio inteso come ente per l'intero. La Corte ha altresì escluso l'applicabilità della surrogazione legale (art. 1203 n.3 c.c.) e dell'istituto dell'azione di regresso salvo il caso di coobbligazione per l'intero (art. 1299 c.c.). Ha ritenuto assorbita la censura relativa all'art. 1134 c.c. (spese per urgenze) e precisato che tale disciplina non muta l'esito quando manca il presupposto della responsabilità solidale. Le spese sono compensate.

Norme richiamate

  • art. 1123 cod. civ.

    Richiamato per il principio che la ripartizione delle spese avviene secondo le quote e che le obbligazioni contratte per il condominio si imputano pro quota ai singoli condomini (natura parziaria dell'obbligazione).

  • art. 1299 cod. civ.

    Richiamato per affermare che l'azione di regresso è possibile solo se il coobbligato è obbligato per l'intero; nel caso di obbligazioni parziarie tale azione non sussiste.

  • art. 1203 n.3 cod. civ.

    Esclusa l'applicabilità della surrogazione legale: la surrogazione presuppone che il pagante avesse interesse a soddisfare un debito per cui era coobbligato e non si applica quando manca tale condizione (quindi non opera a favore del condomino che paga le quote altrui).

  • art. 1134 cod. civ.

    La Corte ha ritenuto non applicabile la disciplina delle spese anticipate per urgenze nel caso concreto, perché mancavano i presupposti fattuali (i lavori erano deliberati dall'assemblea e non urgenti) e comunque tale disposizione non muta la natura parziaria delle obbligazioni.

  • art. 2697 cod. civ.

    Richiamato dalla ricorrente in via di censura sul piano probatorio; la Corte ha comunque ritenuto assorbita la questione dato l'esito fondato sui principi di diritto sostanziale già consolidati.

Massime di principio

  • Le obbligazioni assunte nell'interesse del condominio hanno natura parziaria: ogni condomino è obbligato per la propria quota (art. 1123 c.c.); dunque chi paga per tutti non acquisisce automaticamente un diritto di regresso verso il condominio inteso come ente per l'intero.
  • Il condomino che anticipa pagamenti per conto degli altri può ottenere il rimborso rivolgendosi ai singoli condomini per la loro quota e non può pretendere che il condominio/ amministratore sia condannato a restituire l'intera somma, salvo che non ricorra una situazione di solidarietà o coobbligazione per l'intero.
  • La surrogazione legale (art. 1203 n.3 c.c.) non opera a favore del condomino che paga le quote altrui se non sussiste il presupposto dell'interesse derivante da una coobbligazione per l'intero.
  • Le spese anticipate per lavori urgenti sulle parti comuni (richiamate dall'art. 1134 c.c. e relative giurisprudenza) richiedono il verificarsi dei presupposti fattuali di urgenza e non si applicano automaticamente quando i lavori sono stati previamente deliberati dall'assemblea.
  • In situazioni simili è consigliabile ottenere preventiva autorizzazione scritta dall'assemblea o dai condomini, conservare documentazione e quietanze, e, se si anticipano somme per gli altri, prevedere accordi di ripartizione o garanzie che consentano il successivo rimborso pro quota dai singoli condomini.

Testo integrale

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