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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 38649/2025 del 28/11/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione avverso la sentenza confermata dalla Corte d'appello di Venezia per essere stato condannato, a seguito di giudizio abbreviato, per furti, rapina e lesioni. Unico motivo di ricorso: violazione di legge e vizio di motivazione per il diniego di invio dell'imputato a un Centro di giustizia riparativa ai sensi dell'art. 129-bis c.p.p.; si contestava che la Corte di appello avesse ritenuto inammissibile l'istanza perché proposta solo in appello e avesse posto come condizione la resipiscenza dell'imputato e la natura delle vittime (commercianti), mentre, secondo il ricorrente, l'art. 129-bis consente l'invio in ogni stato e grado quando il programma sia "utile" e non comporti pericolo, senza richiedere necessariamente una dimostrazione di pentimento. Si sosteneva altresì che la circostanza attenuante prevista dall'art. 62, n. 6 (come integrato dal d.lgs. n.150/2022) non è vincolata all'invio a giustizia riparativa.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il procedimento riparativo, disciplinato dal d.lgs. n.150/2022 e ancorato dall'art. 129-bis c.p.p., sia distinto dal procedimento penale e che la decisione di avviare o meno il programma spetti a un giudizio di valutazione discrezionale dell'autorità giudiziaria, fondato su prognosi di utilità e assenza di pericoli per i partecipanti e per l'accertamento dei fatti. Nel caso di specie la Corte territoriale aveva motivatamente respinto l'istanza non perché proposta in appello, ma perché non ritenuta utile: l'imputato non aveva mostrato interesse a instaurare relazioni con le vittime, l'istanza mancava di specificità circa le persone offese e le caratteristiche dei reati (più condotte predatorie contro commercianti) ne rendevano dubbia l'utilità. La Corte ha confermato che non esiste un diritto automatico all'accesso e ha considerato le motivazioni conformi ai principi di diritto. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e a un'ammenda di euro 3.000.

Norme richiamate

  • art. 129-bis cod. proc. pen.

    qualora reputi che lo svolgimento di un programma di giustizia riparativa possa essere utile alla risoluzione delle questioni derivanti dal fatto per cui si procede e non comporti un pericolo concreto per gli interessati e per l'accertamento dei fatti

    La norma affida all'autorità giudiziaria una valutazione discrezionale, in ogni stato e grado del procedimento, sulla utilità del programma e sull'assenza di pericoli; non crea un diritto automatico all'invio e richiede una delibazione preliminare dei presupposti di utilità e sicurezza.

  • d.lgs. n.150/2022

    Regola il procedimento riparativo come procedimento autonomo rispetto a quello penale, con finalità e disciplina proprie; tuttavia l'avvio dipende da un atto dell'autorità giudiziaria nel procedimento penale e il giudice valutatore deve accertarne l'utilità e l'assenza di rischi per partecipanti e per l'accertamento processuale.

  • art. 62, n. 6 c.p. (come integrato dall'art. 1, comma 1, lett. b), d.lgs. n.150/2022)

    La circostanza attenuante menzionata non è automaticamente correlata alla decisione di inviare l'imputato alla giustizia riparativa; il riconoscimento di benefici o attenuanti resta rimesso alla valutazione del giudice e non dipende necessariamente dall'avvio del percorso riparativo.

  • Sezioni Unite della Cassazione, 30 ottobre 2025 (richiamata)

    Secondo la pronuncia delle Sezioni Unite è impugnabile il provvedimento di diniego dell'accesso alla giustizia riparativa unitamente alla sentenza che definisce la fase del giudizio in cui è stata emessa l'ordinanza di diniego.

Massime di principio

  • Non esiste un diritto automatico dell'imputato ad essere inviato a un programma di giustizia riparativa: l'accesso è subordinato a una valutazione discrezionale sulla utilità del percorso e sull'assenza di pericoli per i partecipanti e per l'accertamento dei fatti.
  • Il giudice deve motivare la valutazione di utilità tenendo conto di elementi quali la personalità e l'atteggiamento dell'imputato (es. reale volontà di impegno e di riparazione), le modalità del fatto e le caratteristiche delle persone offese (inclusa la loro disponibilità o la natura del danno subito).
  • La presentazione tardiva dell'istanza (es. proposta solo in appello) non è, di per sé, motivo sufficiente per escludere l'accesso; ciò detto, la mancanza di specificità e di adesione delle vittime può giustificare il diniego.
  • L'istanza dovrebbe essere dettagliata: indicare le specifiche persone offese, dimostrare la possibile utilità per la risoluzione delle questioni derivanti dal reato e, se possibile, documentare la disponibilità o l'interesse delle vittime a partecipare.
  • Il riconoscimento di attenuanti o benefici collegati al percorso riparativo resta soggetto alla valutazione giudiziale e non è automaticamente vincolato all'avvio del procedimento riparativo.
  • Il provvedimento di diniego è impugnabile unitamente alla sentenza che definisce la fase processuale in cui è stato emanato; dunque la contestazione è possibile, ma la cassazione potrà dichiararla inammissibile se ritiene la motivazione adeguata.

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