Cassazione Penale, Sentenza n. 38649/2025 del 28/11/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione avverso la sentenza confermata dalla Corte d'appello di Venezia per essere stato condannato, a seguito di giudizio abbreviato, per furti, rapina e lesioni. Unico motivo di ricorso: violazione di legge e vizio di motivazione per il diniego di invio dell'imputato a un Centro di giustizia riparativa ai sensi dell'art. 129-bis c.p.p.; si contestava che la Corte di appello avesse ritenuto inammissibile l'istanza perché proposta solo in appello e avesse posto come condizione la resipiscenza dell'imputato e la natura delle vittime (commercianti), mentre, secondo il ricorrente, l'art. 129-bis consente l'invio in ogni stato e grado quando il programma sia "utile" e non comporti pericolo, senza richiedere necessariamente una dimostrazione di pentimento. Si sosteneva altresì che la circostanza attenuante prevista dall'art. 62, n. 6 (come integrato dal d.lgs. n.150/2022) non è vincolata all'invio a giustizia riparativa.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il procedimento riparativo, disciplinato dal d.lgs. n.150/2022 e ancorato dall'art. 129-bis c.p.p., sia distinto dal procedimento penale e che la decisione di avviare o meno il programma spetti a un giudizio di valutazione discrezionale dell'autorità giudiziaria, fondato su prognosi di utilità e assenza di pericoli per i partecipanti e per l'accertamento dei fatti. Nel caso di specie la Corte territoriale aveva motivatamente respinto l'istanza non perché proposta in appello, ma perché non ritenuta utile: l'imputato non aveva mostrato interesse a instaurare relazioni con le vittime, l'istanza mancava di specificità circa le persone offese e le caratteristiche dei reati (più condotte predatorie contro commercianti) ne rendevano dubbia l'utilità. La Corte ha confermato che non esiste un diritto automatico all'accesso e ha considerato le motivazioni conformi ai principi di diritto. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e a un'ammenda di euro 3.000.
Norme richiamate
qualora reputi che lo svolgimento di un programma di giustizia riparativa possa essere utile alla risoluzione delle questioni derivanti dal fatto per cui si procede e non comporti un pericolo concreto per gli interessati e per l'accertamento dei fatti
La norma affida all'autorità giudiziaria una valutazione discrezionale, in ogni stato e grado del procedimento, sulla utilità del programma e sull'assenza di pericoli; non crea un diritto automatico all'invio e richiede una delibazione preliminare dei presupposti di utilità e sicurezza.
Regola il procedimento riparativo come procedimento autonomo rispetto a quello penale, con finalità e disciplina proprie; tuttavia l'avvio dipende da un atto dell'autorità giudiziaria nel procedimento penale e il giudice valutatore deve accertarne l'utilità e l'assenza di rischi per partecipanti e per l'accertamento processuale.
art. 62, n. 6 c.p. (come integrato dall'art. 1, comma 1, lett. b), d.lgs. n.150/2022)
La circostanza attenuante menzionata non è automaticamente correlata alla decisione di inviare l'imputato alla giustizia riparativa; il riconoscimento di benefici o attenuanti resta rimesso alla valutazione del giudice e non dipende necessariamente dall'avvio del percorso riparativo.
Sezioni Unite della Cassazione, 30 ottobre 2025 (richiamata)
Secondo la pronuncia delle Sezioni Unite è impugnabile il provvedimento di diniego dell'accesso alla giustizia riparativa unitamente alla sentenza che definisce la fase del giudizio in cui è stata emessa l'ordinanza di diniego.
Massime di principio
- Non esiste un diritto automatico dell'imputato ad essere inviato a un programma di giustizia riparativa: l'accesso è subordinato a una valutazione discrezionale sulla utilità del percorso e sull'assenza di pericoli per i partecipanti e per l'accertamento dei fatti.
- Il giudice deve motivare la valutazione di utilità tenendo conto di elementi quali la personalità e l'atteggiamento dell'imputato (es. reale volontà di impegno e di riparazione), le modalità del fatto e le caratteristiche delle persone offese (inclusa la loro disponibilità o la natura del danno subito).
- La presentazione tardiva dell'istanza (es. proposta solo in appello) non è, di per sé, motivo sufficiente per escludere l'accesso; ciò detto, la mancanza di specificità e di adesione delle vittime può giustificare il diniego.
- L'istanza dovrebbe essere dettagliata: indicare le specifiche persone offese, dimostrare la possibile utilità per la risoluzione delle questioni derivanti dal reato e, se possibile, documentare la disponibilità o l'interesse delle vittime a partecipare.
- Il riconoscimento di attenuanti o benefici collegati al percorso riparativo resta soggetto alla valutazione giudiziale e non è automaticamente vincolato all'avvio del procedimento riparativo.
- Il provvedimento di diniego è impugnabile unitamente alla sentenza che definisce la fase processuale in cui è stato emanato; dunque la contestazione è possibile, ma la cassazione potrà dichiararla inammissibile se ritiene la motivazione adeguata.
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