Cassazione Civile, Ordinanza n. 36085/2022 del 09/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha rilevato d’ufficio la nullità dell’intero processo per violazione del litisconsorzio necessario. Ha cassato sia la sentenza di appello sia quella di primo grado e ha rinviato la causa al giudice di primo grado, in diversa composizione, affinché provveda all’integrazione del contraddittorio nei confronti dei soci pretermessi e alla liquidazione delle spese dell’intero giudizio.
Esito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La società aveva impugnato un avviso di accertamento per IRAP e IVA relativo all’anno 2003, emesso a seguito di indagini finanziarie e con recupero di maggiori tributi, interessi e sanzioni. In primo grado il ricorso era stato accolto, ma in appello la pronuncia era stata riformata e l’atto confermato. In cassazione la contribuente ha proposto ricorso per due motivi, ma dalla motivazione dell’ordinanza emerge che la Corte ha rilevato d’ufficio un vizio radicale del giudizio: dopo l’accertamento alla società erano stati notificati anche avvisi di accertamento IRPEF ai soci per trasparenza ex art. 5 TUIR, ma tali soci non erano stati parti nei giudizi di merito. La controversia, quindi, aveva ad oggetto un accertamento unitario inscindibilmente riferito alla società e ai soci, con necessità di integrare il contraddittorio nei confronti dei litisconsorti pretermessi ai sensi dell’art. 14 d.lgs. n. 546/1992. La mancata integrazione del contraddittorio ha determinato la nullità dell’intero giudizio.
Norme richiamate
Impone l’integrazione del contraddittorio quando la controversia riguarda soggetti la cui posizione è inscindibilmente comune, pena la nullità assoluta del giudizio rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado.
Richiamato per evidenziare l’imputazione per trasparenza ai soci degli utili/redditi della società di persone e, quindi, la loro necessaria partecipazione al giudizio sull’accertamento unitario.
Massime di principio
- Quando l’accertamento tributario riguarda in modo unitario una società di persone e i suoi soci, sussiste litisconsorzio necessario tra tutti i soggetti interessati.
- La mancata partecipazione di uno dei litisconsorti necessari comporta la nullità assoluta dell’intero giudizio, rilevabile anche d’ufficio in cassazione.
- L’obbligo di integrare il contraddittorio non viene meno solo perché l’atto riguarda imposte diverse, se i rilievi sono fondati su elementi comuni e l’accertamento è inscindibile.
- L’integrazione del contraddittorio può avvenire nei gradi di merito, ma non può essere sanata in sede di legittimità se i litisconsorti pretermessi non hanno partecipato al processo.
Come è indicizzato
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