Sentenza n. 1375/2026 - Salerno, Sezione 3
per l’ottemperanza alla sentenza n. 69/2024 emessa dal Tribunale di Salerno – Sezione Lavoro.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata completa esecuzione della sentenza del Tribunale di Salerno – Sezione Lavoro che aveva riconosciuto la carta docente di 500 euro per l'anno scolastico 2022-2023, inclusi interessi o rivalutazione
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto ricorso ex artt. 112 ss. c.p.a. per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Salerno – Sezione Lavoro, passata in giudicato, che aveva dichiarato il suo diritto alla carta docente del valore nominale di 500 euro per l'anno scolastico 2022-2023 e aveva condannato il Ministero all'attribuzione del beneficio, oltre agli interessi o alla rivalutazione ai sensi dell'art. 22, comma 36, della l. n. 724/1994, dalla data del diritto all'accredito fino alla concreta attribuzione. La ricorrente ha dedotto l'avvenuta notificazione del titolo, il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'esecuzione delle sentenze nei confronti delle amministrazioni pubbliche, il passaggio in giudicato e l'inerzia dell'amministrazione. Ha chiesto l'ottemperanza, la nomina di un commissario ad acta e, inizialmente, la penalità di mora, alla quale ha poi rinunciato. Nel corso del giudizio l'amministrazione ha dimostrato di avere accreditato, il 18 dicembre 2025, il voucher di 500 euro. La ricorrente ha quindi riconosciuto l'avvenuto pagamento del capitale, ma ha lamentato il mancato pagamento degli accessori riconosciuti dal giudice ordinario.
La decisione
Il TAR ha accertato che la sentenza del giudice ordinario era passata in giudicato e che, dopo la notificazione del titolo, era decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997. Poiché l'amministrazione aveva attribuito in corso di causa il voucher di 500 euro, il giudice ha dichiarato parzialmente cessata la materia del contendere limitatamente al capitale. Ha invece accolto il ricorso quanto agli accessori, ordinando al Ministero di pagare interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della l. n. 724/1994, dalla data del diritto all'accredito fino alla concreta attribuzione, entro 90 giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza. Per l'eventuale ulteriore inadempimento è stato nominato un commissario ad acta, incaricato di compiere tutti gli atti necessari all'integrale esecuzione, comprese le operazioni contabili e di bilancio. Il TAR ha precisato che l'esaurimento degli stanziamenti o la mancanza di cassa non costituiscono impedimenti legittimi all'esecuzione del giudicato. Le spese sono state compensate per metà, mentre per la restante metà il Ministero è stato condannato al pagamento di 250 euro, oltre accessori, rimborso forfettario e contributo unificato se versato.
Norme richiamate
Disciplinano il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione delle decisioni giurisdizionali non spontaneamente eseguite.
Costituisce la base processuale specifica del giudizio di ottemperanza e consente al giudice di ordinare all'amministrazione l'esecuzione del giudicato e di nominare, in caso di persistente inerzia, un commissario ad acta.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997
Prevede il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo prima di poter procedere all'esecuzione nei confronti delle amministrazioni pubbliche.
art. 22, comma 36, l. n. 724/1994
interessi o rivalutazione, ai sensi dell’art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all’accredito alla concreta attribuzione
È il parametro indicato dal titolo giudiziale per determinare gli accessori dovuti sul beneficio economico fino alla sua concreta attribuzione.
art. 1, comma 121, l. n. 107/2015
Individua la finalità della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, l'avvenuta esecuzione parziale del titolo durante il processo determina la cessazione della materia del contendere limitatamente alla parte ormai soddisfatta, mentre il giudizio prosegue per le obbligazioni ancora ineseguite.
- Quando il giudicato riconosce, oltre al capitale, interessi o rivalutazione fino alla concreta attribuzione della somma o del beneficio, l'amministrazione deve eseguire anche tale statuizione accessoria; l'accredito del solo capitale non integra completa ottemperanza.
- Decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo all'amministrazione, il giudizio di ottemperanza può essere validamente proposto nei confronti dell'amministrazione debitrice.
- In caso di persistente inottemperanza, il giudice dell'ottemperanza può nominare un commissario ad acta con il compito di compiere tutte le operazioni necessarie all'esecuzione, comprese allocazione in bilancio, impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento della spesa.
- L'esaurimento degli stanziamenti di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono, di per sé, una causa legittima di impedimento all'esecuzione del giudicato da parte dell'amministrazione.
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