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Sentenza

Sentenza del 08/03/2017 n. 5979 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguarda l’avviso di accertamento (XXXXX), con cui era stata negata alla società la detrazione d’imposta per operazioni soggettivamente inesistenti, ritenute inserite in una frode carosello. La Commissione Tributaria Provinciale di Milano, con sentenza n. 288/44/12, aveva respinto il ricorso della società; la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, con sentenza n. 3008/22/14, depositata il 9 giugno 2014, aveva riformato tale decisione e accolto il ricorso, ritenendo che l’Ufficio dovesse provare che la contribuente sapeva o avrebbe potuto sapere della frode e che tale prova non fosse stata fornita. L’Agenzia ha proposto ricorso per Cassazione, denunciando un unico articolato motivo di nullità per motivazione apparente: da un lato, ha contestato che la CTR avesse affermato l’onere probatorio dell’Amministrazione senza adeguata motivazione giuridica; dall’altro, ha lamentato che la CTR non avesse spiegato perché gli elementi addotti dall’Ufficio fossero inidonei a dimostrare la consapevolezza della società.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell’Agenzia. La prima censura è stata dichiarata inammissibile perché contestava un asserito difetto di motivazione giuridica: l’eventuale errore di diritto avrebbe dovuto essere denunciato come violazione di legge, mentre una motivazione giuridica errata o insufficiente può essere corretta dalla Corte se la decisione è conforme a diritto. La seconda censura è stata dichiarata inammissibile perché lamentava l’insufficienza della motivazione sull’accertamento fattuale della consapevolezza della contribuente, profilo non più sindacabile in Cassazione dopo la riformulazione dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. La sentenza della CTR resta quindi ferma. Non è stato disposto il regolamento delle spese, poiché la resistente non si è costituita; l’Agenzia, quale parte pubblica soccombente, non è stata assoggettata al raddoppio del contributo unificato. Decisione assunta il 30 gennaio 2017 e depositata l’8 marzo 2017.

Norme richiamate

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 36

    La disposizione è stata invocata dall’Agenzia a sostegno della denuncia di nullità della sentenza per difetto di motivazione, ma la Corte ha dichiarato inammissibile il motivo senza fondare su questo articolo una distinta statuizione interpretativa.

  • Codice di procedura civile, art. 132, secondo comma, n. 4

    È stato richiamato dall’Agenzia nella censura di nullità per motivazione apparente; la Corte ha ritenuto inammissibili le doglianze, distinguendo tra contestazioni di diritto e contestazioni dell’accertamento fattuale.

  • Codice di procedura civile, art. 118 disp. att.

    È stato menzionato nel motivo di ricorso relativo alla motivazione apparente, ma la Corte non ne ha fornito una specifica interpretazione.

  • Codice di procedura civile, art. 384, quarto comma

    la motivazione giuridica errata o insufficiente deve essere semplicemente corretta dalla corte se la decisione è conforme a diritto

    Un errore o un’insufficienza nella motivazione giuridica non determina di per sé la nullità della sentenza: se la decisione è conforme a diritto, la Corte di Cassazione può correggerne la motivazione.

  • Codice di procedura civile, art. 360, primo comma, n. 3

    il ridetto difetto di motivazione giuridica può essere oggetto di doglianza solamente se conduce a una violazione di legge da denunciarsi quindi ai sensi dell'art. 360 c.p.c. , comma 1, n. 3

    La contestazione dell’erronea motivazione giuridica è proponibile come motivo di ricorso soltanto se individua una conseguente violazione di legge, da denunciare ai sensi del n. 3.

  • Codice di procedura civile, art. 360, primo comma, n. 5

    Trattasi quindi di una censura che come noto - a seguito della riformulazione dell'art. 360 c.p.c. , comma 1, n. 5, - non è più sindacabile in questa sede di legittimità

    Dopo la riformulazione della norma, non è più possibile fondare il ricorso per Cassazione sulla mera insufficienza della motivazione relativa all’accertamento di un fatto; la censura deve rientrare nei limiti consentiti dal testo vigente.

Massime di principio

  • In Cassazione occorre distinguere la critica alla regola giuridica applicata dalla critica al modo in cui il giudice ha valutato i fatti: la prima va formulata come violazione di legge, mentre la seconda non può consistere nella mera denuncia di motivazione insufficiente.
  • Un’eventuale motivazione giuridica errata o incompleta non comporta automaticamente la nullità della sentenza; se il dispositivo è conforme a diritto, la Cassazione può correggere la motivazione.
  • Nel caso concreto, il rigetto del ricorso per inammissibilità non equivale a una nuova valutazione della prova sulla frode carosello: resta ferma la decisione della CTR favorevole alla contribuente.
  • Quando la parte intimata non si costituisce in Cassazione, non si procede al regolamento delle spese processuali.

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