Cassazione Penale, Sentenza n. 39377/2025 del 04/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte d'appello che lo aveva ritenuto responsabile del reato di tentato omicidio, rideterminando la pena a 7 anni per concessione delle attenuanti generiche; il ricorso in Cassazione articolava tre motivi: (1) violazione di legge e vizio di motivazione per mancata valutazione o mancata risposta alle doglianze di appello, con contestazione della attendibilità della persona offesa e delle testimonianze convergenti; (2) vizio di motivazione in relazione alle risultanze tecniche sull'arma (assenza di tracce ematiche riferibili alla vittima e assenza di impronte dell'imputato sul coltello) e sugli indumenti, deducendo che ciò renderebbe non provata la riferibilità dell'arma al ricorrente; (3) vizio di qualificazione giuridica (sostanzialmente che si sarebbe trattato di rissa e non di tentato omicidio, ovvero al più di lesioni personali aggravate), chiedendo la riqualificazione degli addebiti.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso: i primi due motivi sono stati ritenuti infondati (la valutazione dell'attendibilità della persona offesa e dei testi è questione di fatto non sindacabile in sede di legittimità salvo manifesta illogicità; le carenze probatorie addotte dal ricorrente sono state adeguatamente giustificate dai giudici di merito, ivi compresa la spiegazione dell'assenza di tracce ematiche della vittima sul coltello e delle impronte), il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile per manifesta genericità. È stata confermata la qualificazione in tentato omicidio operata dai giudici di merito (la ricostruzione fattuale mostrava due fasi distinte e la condotta non era riconducibile a rissa) e, di conseguenza, è stato confermato l'esito della sentenza impugnata; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 125, comma 3, cod. proc. pen.
Invocato dal ricorrente per lamentare omissione di risposta della Corte d'appello; la Cassazione osserva che, pur sussistendo l'obbligo motivazionale, la valutazione complessiva della motivazione dei giudici di merito è adeguata se affronta i punti essenziali e non risulta affetta da manifesta illogicità
art. 192, comma 3, cod. proc. pen.
La Suprema Corte precisa che le regole di cui all'art. 192(3) (concernenti l'obbligo di riscontro delle dichiarazioni del teste) non si applicano rigidamente alle dichiarazioni della persona offesa: queste possono, se ritenute credibili e con adeguata motivazione, fondare la condanna anche se non corroborate da riscontri esterni
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Richiamato in relazione ai limiti di esposizione del ricorso; indica i vincoli di sintesi e i limiti entro cui le censure possono essere formulate in Cassazione
Richiama la tipologia delle censure proponibili in cassazione: molte doglianze del ricorrente attengono alla valutazione delle prove (fatto) che non rientra nelle censure tipiche di legittimità, salvo profili di nullità o manifesta illogicità della motivazione
art. 588, art. 582, art. 583 cod. pen.
Norme penali relative a lesioni, omicidio e tentato omicidio; la Corte ha valutato la qualificazione applicando i principi per distinguere la rissa dalla condotta unilaterale e ha confermato la qualifica di tentato omicidio sulla base della ricostruzione fattuale (uso di arma, localizzazione della ferita in area di organi vitali, comportamento dell'agente e fuga)
Massime di principio
- La dichiarazione della persona offesa, se ritenuta credibile dal giudice e adeguatamente motivata, può da sola fondare la condanna: in Cassazione tale valutazione è sindacabile solo se emerge una manifesta illogicità o contraddizione della motivazione
- Le contestazioni circa la valutazione delle prove testimoniali (contrasti tra versioni, ricostruzione dei testimoni) sono essenzialmente questioni di fatto non ricorribili in Cassazione a meno che non si dimostri un travisamento palese o una motivazione manifestamente illogica
- L'assenza di tracce ematiche o di impronte su un'arma non annulla automaticamente la riferibilità dell'arma all'imputato se esistono altri elementi forensi o di contesto (tracce biologiche dell'imputato, rinvenimento dell'arma lungo il percorso di fuga, testimonianze, spiegazioni logiche sul lasso temporale) che i giudici di merito possono ritenere convincenti
- Per distinguere rissa da condotta unilaterale (es. tentato omicidio) occorre valutare la dinamica temporale e intenzionale: se l'aggressione è avvenuta in un atto successivo e distinto da una precedente zuffa, e l'azione è stata unilaterale con uso di arma in area vitale, la qualificazione come tentato omicidio può trovare fondamento
- Le censure in Cassazione devono essere specifiche e articolate: la mera prospettazione alternativa generica (es. riqualificazione del fatto in lesioni o rissa) senza dettagli fattuali e giuridici è spesso inammissibile
- Quando si assume l'inesistenza o l'inattendibilità di un elemento probatorio tecnico (per es. esami biologici), è necessario confrontare espressamente quegli esiti con la motivazione dei giudici di merito e, se possibile, proporre profili di vizio giuridico o di travisamento della prova per rendere il motivo valutabile in Cassazione
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 4 dic 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 39167/2025 del 04/12/2025
- Sentenza penale · 4 dic 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 39380/2025 del 04/12/2025
- Sentenza penale · 4 dic 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 39381/2025 del 04/12/2025
- Sentenza penale · 4 dic 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 39147/2025 del 04/12/2025
- Sentenza penale · 4 dic 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 39148/2025 del 04/12/2025
- Sentenza penale · 4 dic 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 39149/2025 del 04/12/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →