Cassazione Penale, Sentenza n. 37085/2022 del 30/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione articolato in quattro motivi: 1) dedotta errata applicazione degli artt. 192 e 234 c.p.p. e travisamento motivazionale per avere il giudice valorizzato le dichiarazioni dei coimputati (Patrone e Cinelli) e la relazione del curatore fallimentare, contestando l'attribuzione al ricorrente della qualità di amministratore di fatto; 2) violazione dell'art. 533 c.p.p. per aversi dedotto l'imputazione dei reati automaticamente dal ruolo gestionale ascritto al ricorrente; 3) errata applicazione dell'art. 216, comma 1, n. 2, legge fallimentare, per avere i giudici ritenuto sufficiente il dolo generico; 4) mancata declaratoria di estinzione dei reati per intervenuta prescrizione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto inammissibili o manifestamente infondati i motivi: il primo in parte inammissibile per i limiti del sindacato di legittimità sull'art. 192 c.p.p.; il secondo generico e aspecifico, anche per la presenza di una "doppia conforme" tra primo e secondo grado; il terzo manifestamente infondato in quanto la bancarotta documentale generica richiede il dolo generico e la corte di merito ha accertato l'irregolare tenuta delle scritture; il quarto infondato perché la prescrizione non era maturata (fallimento dichiarato l'8.3.2010, termine massimo di pena 10 anni, aumentato di un quarto fino a 12 anni e 6 mesi, con scadenza il 8.9.2022). Per legge il rigetto comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, per colpa nell'impugnazione, al versamento di Euro 3.000,00 alla cassa delle ammende.
Norme richiamate
La normativa sui criteri di valutazione della prova non è automaticamente violabile in cassazione: la violazione può essere dedotta solo nei limiti della mancata, contraddittoria o manifestamente illogica motivazione desumibile dal provvedimento impugnato.
Richiamato in relazione a contestazioni di travisamento e vizio di motivazione; la Corte ha ritenuto che le valutazioni probatorie risultino sufficientemente motivate.
Invocato dal ricorrente per carenze motivazionali: la Corte ha censurato il motivo come generico e aspecifico, non idoneo a mettere in crisi la decisione di merito.
art. 216, comma 1, n. 2, legge fallimentare
Riguarda la fattispecie di bancarotta fraudolenta documentale; la Corte ha ritenuto corretta l'affermazione che, nella forma 'generica' contestata, è sufficiente il dolo generico.
Norma sul decorso della prescrizione: la Corte l'ha utilizzata per calcolare il termine di estinzione del reato a partire dalla data di dichiarazione di fallimento.
Richiamati per l'aumento della pena (incremento di un quarto) ai fini del computo del termine prescrizionale; la Corte ha applicato tale maggiorazione nel calcolo della scadenza.
art. 23, comma 8, d.l. n. 137/2020 conv. L. 176/2020
Norma che ha permesso la trattazione del ricorso senza intervento delle parti, con conclusioni per iscritto.
Prevede le conseguenze della declaratoria di inammissibilità del ricorso; la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, per profili di colpa nell'impugnazione, al versamento di una somma alla cassa delle ammende.
Massime di principio
- Il sindacato della Cassazione sulla valutazione della prova (art. 192 c.p.p.) è limitato: si può censurare la motivazione solo per mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità desumibile dal provvedimento; non è strumento per rimettere in discussione ogni apprezzamento di merito.
- La presenza di una "doppia conforme" (motivazioni concordi di primo e secondo grado) riduce ulteriormente lo spazio di sindacato in cassazione e rende più difficile la riforma per vizio motivazionale.
- Le censure generiche o aspecifiche sull'insufficienza motivazionale sono inammissibili: bisogna indicare punti precisi della motivazione e dimostrare il vizio.
- Nella bancarotta fraudolenta documentale 'generica' il requisito soggettivo richiesto è il dolo generico: la Corte di merito può ritenere sufficiente tale profilo a fronte di gravi irregolarità contabili.
- La prescrizione si calcola a partire dalla data rilevante indicata dalla legge (es.: dichiarazione di fallimento) e tenendo conto di eventuali aumenti di pena previsti dalla normativa applicabile; occorre indicare in ricorso i calcoli e i riferimenti normativi se si deduce l'estinzione per prescrizione.
- Un ricorso vistosamente generico o privo di punti capaci di mettere in crisi la decisione di merito può essere dichiarato inammissibile e comportare condanna alle spese e sanzioni per l'impugnazione colpevole.
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