Cassazione Penale, Ordinanza n. 00955/2025 del 09/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte di appello di Salerno aveva confermato la condanna di un imputato alla pena di sei mesi di reclusione e 133 euro di multa per detenzione abusiva di arma comune da sparo. Con il ricorso per cassazione, proposto tramite il difensore, l'imputato deduceva: 1) violazione di legge e difetto dell'elemento soggettivo, sostenendo di aver custodito l'arma in buona fede, senza consapevolezza dell'obbligo di denuncia, perché rassicurato dal precedente detentore/acquirente circa la regolarità del trasferimento; 2) prescrizione del reato, assumendo che si trattasse di reato istantaneo consumato nel 1997, allo spirare del termine concesso per adempiere alle formalità, e non di reato permanente.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché, in tema di detenzione abusiva di arma, sono irrilevanti il titolo dell'acquisto e le modalità di apprensione del bene, restando comunque necessario che chi acquisisce la disponibilità dell'arma provveda alla denuncia all'autorità competente; inoltre, l'erroneo convincimento circa l'obbligo di denuncia integra errore su norme che concorrono a formare il precetto penale e non esclude il dolo. Ha ritenuto inammissibile anche il secondo motivo, richiamando il principio per cui la detenzione illegale di armi è reato permanente, che cessa solo con la perdita della disponibilità dell'arma o con la denuncia, sicché correttamente i giudici di merito avevano escluso la prescrizione. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Disposizione incriminatrice richiamata per qualificare il fatto come detenzione abusiva di arma comune da sparo; la Corte la applica nel senso che la detenzione è illecita se manca la denuncia all'autorità competente.
Norma richiamata unitamente all'art. 10 L. 497/1974 quale base della contestazione; nel testo non è specificata una diversa funzione interpretativa autonoma.
Non applicabile all'errore prospettato dalla difesa, perché l'errore invocato riguarda norme che integrano il precetto penale e non una legge diversa da quella penale.
Prevede, in caso di inammissibilità del ricorso, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in presenza dei presupposti, della somma in favore della Cassa delle ammende.
art. 20896/2015
Sez. 1, Sentenza n. 20896 del 28/04/2015 Rv. 263607
Richiamata come precedente sul principio per cui, ai fini della detenzione abusiva di arma comune da sparo, sono irrilevanti titolo dell'acquisto e modalità di possesso, essendo comunque necessaria la denuncia dell'arma.
art. 24231/2019
Sez. 7, Ordinanza n. 24231 del 06/02/2019 Rv. 276481
Richiamata per affermare che l'erroneo convincimento sull'obbligo di denunciare il possesso dell'arma non esclude il dolo, perché si tratta di errore su norme integratrici del precetto penale.
art. 46422/2021
Sez. 1, Sentenza n. 46422 del 03/12/2021 Rv. 282317
Richiamata per il principio secondo cui la detenzione illegale di armi è un reato permanente, che si interrompe con la cessazione della disponibilità dell'arma o con la sua denuncia.
Massime di principio
- Nel delitto di detenzione abusiva di arma comune da sparo, il soggetto che acquisisce la disponibilità dell'arma deve denunciarla all'autorità competente, a prescindere dal titolo dell'acquisto o dalle modalità del passaggio materiale del bene.
- L'errore dell'agente circa l'obbligo di denuncia dell'arma non è un errore su legge extrapenale ai sensi dell'art. 47, comma terzo, c.p., ma riguarda norme che integrano il precetto penale e non esclude il dolo.
- La detenzione illegale di armi ha natura permanente: il reato perdura finché permane la disponibilità dell'arma e cessa solo con la perdita della disponibilità o con la denuncia presso gli organi competenti; la prescrizione decorre quindi dalla cessazione della permanenza, non dal primo possesso.
- In sede di legittimità sono inammissibili le doglianze che si pongano in palese contrasto con un orientamento giurisprudenziale consolidato, specie quando la motivazione di merito abbia già affrontato e confutato le medesime censure.
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