Sentenza n. 12953/2026 - Roma, Sezione 3Q
per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: del decreto del Ministero della Difesa, Direzione Generale per il Personale militare del 17 marzo 2023 – notificato il 27 marzo 2023 con il quale al ricorrente è stata irrogata la sanzione di stato della sospensione disciplinare dall'impiego per mesi 3 a decorrere dal 27 marzo 2023. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da -OMISSIS- il 2/10/2023: del decreto del Ministero della Difesa, Direzione Generale per il Personale militare del 17 marzo 2023 con il quale al ricorrente è stata irrogata la sanzione di stato della sospensione disciplinare dall'impiego.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto ministeriale di irrogazione della sospensione disciplinare dall’impiego per tre mesi
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il decreto con cui gli è stata inflitta la sospensione disciplinare dall’impiego per tre mesi, deducendo, in primo luogo, la violazione del principio di tempestività dell’azione disciplinare, poiché la contestazione era intervenuta oltre sette anni dopo i fatti e l’Amministrazione avrebbe potuto avviare autonomamente il procedimento senza attendere la definizione del processo penale. Ha inoltre contestato l’automatismo della sanzione, sostenendo che l’Amministrazione si sarebbe limitata a recepire la descrizione dei fatti contenuta nel capo di imputazione, senza un autonomo accertamento, nonostante il procedimento penale fosse terminato con l’estinzione del reato per esito positivo della messa alla prova, istituto che non comporta un accertamento di colpevolezza. È stato altresì valorizzato il pregresso stato di servizio impeccabile. I fatti riguardavano il rifiuto, da parte dell’ufficiale, di sottoporsi all’accertamento alcolemico durante un controllo stradale. Nel procedimento disciplinare l’interessato non aveva presentato giustificazioni, documenti o memorie, né aveva contestato la verità dei fatti addebitati.
La decisione
Il TAR ha respinto integralmente il ricorso. Quanto alla tempestività, ha ritenuto legittima la scelta discrezionale dell’Amministrazione di attendere la definizione del procedimento penale, trattandosi di fatti rilevanti sia penalmente sia disciplinarmente. Richiamando il principio dell’Adunanza plenaria n. 14/2022, ha affermato che, quando l’Amministrazione decide di attendere il processo penale, il procedimento disciplinare deve essere instaurato o ripreso dalla data di conoscenza integrale della sentenza penale definitiva; non rileva la precedente conoscenza aliunde dei fatti o degli esiti del processo. Poiché la sentenza penale era stata acquisita dall’Amministrazione il 16 novembre 2022, l’azione disciplinare è stata ritenuta tempestiva. Nel merito, il Collegio ha osservato che il ricorrente non aveva contestato la verità dei fatti e che l’esito positivo della messa alla prova non cancella il fatto commesso ai fini della valutazione disciplinare. La messa alla prova presuppone il sostanziale esercizio dell’azione penale e incide sull’espiazione della pena, senza elidere la consumazione del reato sul piano della rilevanza disciplinare. La sanzione è stata quindi ritenuta non manifestamente erronea o irragionevole, anche in considerazione della discrezionalità amministrativa e della motivazione riferita alla lesione del prestigio dell’Istituzione, ai doveri connessi al grado, al giuramento, all’esemplarità e al senso di responsabilità. Spese compensate.
Norme richiamate
La messa alla prova e il suo esito positivo determinano l’estinzione del reato, ma non impediscono la valutazione disciplinare del fatto commesso.
Richiamato in relazione alla trattazione dell’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale base per l’oscuramento delle generalità e dei dati identificativi della parte.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato a tutela dei dati personali relativi alla parte interessata.
Massime di principio
- Quando l’Amministrazione, in presenza di fatti rilevanti sia penalmente sia disciplinarmente, decide discrezionalmente di attendere la definizione del processo penale, il procedimento disciplinare deve essere instaurato o ripreso dalla data in cui essa acquisisce conoscenza integrale della sentenza penale definitiva; la precedente conoscenza aliunde dei fatti o degli esiti del processo non costituisce, in tale ipotesi, il dies a quo del termine per l’azione disciplinare.
- L’esito positivo della messa alla prova, pur determinando l’estinzione del reato, non elide il fatto storico commesso né impedisce che esso sia autonomamente valutato sul piano disciplinare.
- La sanzione disciplinare rientrante nella discrezionalità dell’Amministrazione è sindacabile dal giudice amministrativo nei limiti della manifesta erroneità o irragionevolezza e dell’adeguatezza della motivazione; in assenza di tali vizi, la scelta della misura non può essere sostituita da una diversa valutazione giudiziale.
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