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Cassazione Civile, Ordinanza n. 28344/2023 del 10/10/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce dall'impugnazione, da parte di amministratori e di un segretario generale comunale, della delibera con cui l'ANAC aveva irrogato una sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione dell'art. 19, comma 5, lett. b), d.l. n. 90/2014, ritenendo omesso l'aggiornamento del piano triennale di prevenzione della corruzione, del programma triennale per la trasparenza e dei codici di comportamento del Comune. I giudici di merito hanno accolto l'opposizione, ritenendo che la norma sanzionatoria colpisca solo la mancata adozione dei piani e non anche il loro mancato aggiornamento annuale. In cassazione l'ANAC ha denunciato violazione dell'art. 19, comma 5, d.l. n. 90/2014, dell'art. 1 l. n. 689/1981, dell'art. 10, comma 1, d.lgs. n. 33/2013, dell'art. 1, comma 8, l. n. 190/2012 e del regolamento ANAC sul potere sanzionatorio, sostenendo che l'obbligo di aggiornamento annuale dei piani è espressamente previsto dalla normativa anticorruzione e che la norma punitiva andrebbe interpretata in modo evolutivo ed estensivo, in coerenza con la ratio della disciplina.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondato l'unico motivo di ricorso. Ha confermato che l'art. 19, comma 5, lett. b), d.l. n. 90/2014 sanziona in modo espresso e tassativo soltanto l'omessa adozione dei piani triennali di prevenzione della corruzione, dei programmi triennali di trasparenza o dei codici di comportamento, mentre non prevede anche l'ipotesi del loro mancato aggiornamento annuale. Poiché la sanzione era stata irrogata proprio per il mancato aggiornamento, il fatto contestato è stato ritenuto diverso da quello tipizzato dalla norma. La Corte ha richiamato il principio di tipicità e tassatività degli illeciti amministrativi di cui all'art. 1 l. n. 689/1981, escludendo ogni interpretazione integrativa o analogica in materia punitiva. Il ricorso è stato quindi rigettato e, non essendosi difese le parti intimate, non sono state liquidate spese; è stato inoltre dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 19, comma 5, lett. b), d.l. 24 giugno 2014, n. 90

    "nel caso in cui il soggetto obbligato ometta l'adozione dei piani triennali di prevenzione della corruzione, dei programmi triennali di trasparenza o dei codici di comportamento"

    La disposizione sanziona solo la mancata adozione dei piani e non estende la sanzione al loro mancato aggiornamento annuale.

  • art. 1 l. 24 novembre 1981, n. 689

    "Le leggi che prevedono sanzioni amministrative si applicano soltanto nei casi e per i tempi in esse considerati"

    In materia di illeciti amministrativi opera il principio di tipicità e tassatività, che impedisce interpretazioni estensive o analogiche del precetto sanzionatorio.

  • art. 10, comma 1, d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33

    È richiamato come fonte dell'obbligo di aggiornamento annuale dei piani, ma tale obbligo è distinto dalla fattispecie sanzionata dall'art. 19, comma 5, lett. b), d.l. n. 90/2014.

  • art. 1, comma 8, l. 6 novembre 2012, n. 190

    "l'organo di indirizzo politico, su proposta del responsabile del procedimento individuato ai sensi dell'art. 7, entro il 31 dicembre di ogni anno, adotta il piano triennale di prevenzione della corruzione"

    L'obbligo annuale di adozione/aggiornamento dei piani è espressamente previsto dalla normativa di settore, ma la sua violazione non è automaticamente ricompresa nella sanzione contestata.

  • Regolamento ANAC in materia di esercizio del potere sanzionatorio del 9 settembre 2014

    È menzionato come fonte regolamentare richiamata nel ricorso, senza che la Corte ne fondi la decisione.

  • art. 12 disp. prel. c.c.

    È evocato dalla ricorrente per sostenere un'interpretazione evolutiva ed estensiva delle norme, ma la Corte esclude che ciò sia consentito in materia sanzionatoria quando il testo è chiaro.

Massime di principio

  • In materia di sanzioni amministrative, la fattispecie punibile deve essere desunta in modo rigoroso dal testo della norma: non è consentito punire una condotta diversa da quella espressamente tipizzata, anche se simile o collegata sul piano funzionale.
  • L'obbligo di aggiornamento di un atto o piano previsto dalla normativa di settore non equivale, di per sé, alla sua mancata adozione iniziale: le due omissioni sono giuridicamente e materialmente distinte e non possono essere automaticamente assimilate ai fini sanzionatori.
  • Quando la disposizione sanzionatoria descrive puntualmente la condotta vietata, il principio di tipicità e determinatezza esclude interpretazioni integrative, analogiche o estensive volte a ricomprendere condotte ulteriori non menzionate dal legislatore.
  • La finalità di tutela perseguita dalla disciplina anticorruzione non consente di superare il dato testuale della norma punitiva, poiché in materia amministrativa punitiva prevale la legalità formale della fattispecie sanzionatoria.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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