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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 02930/2026 del 26/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano la decisione della Corte di appello di Roma che aveva dichiarato inammissibile l'appello avverso la sentenza del G.U.P. di Frosinone che aveva disposto il non luogo a procedere per particolare tenuità dei fatti (art. 131-bis c.p.), nonché censurano: (1) la presunta irregolarità della notificazione del decreto di citazione (notifica a mezzo posta perfezionata per giacenza senza prova dell'avviso di ricevimento); (2) la mancata trasmissione degli atti alla Corte di cassazione qualora l'appello fosse stato proposto con mezzo difforme dall'ordinario, invocando l'art. 568, comma 5, cod. proc. pen.; (3) la riqualificazione del fatto operata dal G.U.P. senza adeguato contraddittorio e senza prospettare la possibilità di oblazione in caso di riqualificazione contravvenzionale.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il secondo motivo relativo alla violazione dell'art. 568, comma 5, cod. proc. pen. e ha annullato senza rinvio la sentenza della Corte di appello, disponendo che gli atti siano assunti come ricorso dinanzi alla Corte di cassazione (fase rescindente). Tuttavia, ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto da Rachid Zarouali perché sottoscritto da un difensore non iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione (violazione art. 613 cod. proc. pen.). Quanto agli altri motivi proposti da Mohcine Zarouali (notificazione, riqualificazione e presunto vizio del contraddittorio), la Corte li ha giudicati manifestamente infondati: ha ritenuto legittima la riqualificazione del fatto operata dal G.U.P. (si è trattato di diversa qualificazione giuridica in melius, non di mutamento essenziale del fatto), che poteva essere prospettata dalle parti in udienza e che era stata in effetti richiesta dal Pubblico Ministero; ha escluso il diritto al rimedio dell'oblazione per mancata istanza difensiva di riqualificazione. Conclusivamente i ricorsi sono stati dichiarati inammissibili; i ricorrenti condannati al pagamento delle spese e a una sanzione pecuniaria di euro 3.000 ciascuno a favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 131-bis c.p.

    Disciplina la causa speciale di non punibilità per particolare tenuità del fatto; può essere pronunciata anche con sentenza di non luogo a procedere ex art. 425 c.p.p., e giustifica il proscioglimento quando il fatto rientra nei suoi limiti.

  • art. 428, comma 3-quater c.p.p.

    "Sono inappellabili le sentenze di non luogo a procedere relative a reati puniti con la sola pena pecuniaria o con pena alternativa"

    Stabilisce l'inappellabilità delle sentenze di non luogo a procedere quando riguardano reati puniti solo con pena pecuniaria o alternativa; tale inappellabilità impone che un appello erroneamente proposto debba essere trasmesso alla Corte di cassazione ai sensi dell'art. 568, comma 5.

  • art. 568, comma 5 c.p.p.

    "L'impugnazione è ammissibile indipendentemente dalla qualificazione a essa data dalla parte che l'ha proposta. Se l'impugnazione è proposta a un giudice incompetente questi trasmette gli atti al giudice competente"

    Principio di conservazione dell'impugnazione: il giudice adito verifica l'oggettiva impugnabilità e la volontas impugnationis e, se incompetente, trasmette gli atti al giudice competente (anche trasformando un appello in ricorso per cassazione quando la legge prevede l'inappellabilità).

  • art. 613 c.p.p.

    Regola le formalità richieste per il ricorso per cassazione; la sottoscrizione da parte di difensore non iscritto nell'albo speciale comporta l'inammissibilità del ricorso.

  • art. 425 c.p.p.

    Consente al giudice dell'udienza preliminare di pronunciare sentenza di non doversi procedere anche quando l'imputato sia "non punibile per qualsiasi causa"; perciò la causa di non punibilità ex art. 131-bis rientra nella sua disciplina.

  • art. 521 c.p.p.

    Attribuisce al giudice il potere di derubricare o riqualificare d'ufficio la fattispecie al fine di adeguare la definizione giuridica del fatto nella sentenza, purché il fatto storico non subisca mutamento essenziale che pregiudichi il diritto di difesa.

  • art. 418 e ss. c.p.p.

    Disciplinano l'udienza preliminare, che si svolge in camera di consiglio ma con pieno contraddittorio tra le parti; la riqualificazione può essere discussa in quella sede.

  • art. 593, comma 3 c.p.p.

    Riferita nel testo come coerente con la limitazione dei casi di appellabilità: il decreto citato ha ampliato le ipotesi di inappellabilità per certe sentenze penali con efficacia di rimessione in cassazione.

  • art. 620 e art. 621 c.p.p.

    Norme di rito riferite al controllo di ammissibilità e alla pronuncia di annullamento senza rinvio; la Corte ha invocato tali disposizioni per annullare senza rinvio la sentenza impugnata della Corte territoriale e procedere alla decisione.

  • art. 616 c.p.p.

    Consente alla Corte di condannare il ricorrente al pagamento di sanzioni pecuniarie e spese in caso di ricorso inammissibile, salvo assenza di colpa: la Corte ha disposto una sanzione di euro 3.000 per ciascun ricorrente.

Massime di principio

  • Se un provvedimento è inappellabile per legge (es. art. 428, comma 3-quater c.p.p.), un atto di impugnazione erroneamente proposto deve essere trasmesso al giudice competente ai sensi dell'art. 568, comma 5; il giudice adito deve limitarsi a verificare l'impugnabilità oggettiva e la voluntas impugnationis, non a esaminare nel merito.
  • La riqualificazione giuridica del fatto in sede di G.U.P. è lecita se non altera la descrizione storica essenziale dell'evento; non costituisce mutamento del fatto quando la nuova qualificazione è un possibile epilogo prevedibile e l'imputato ha potuto difendersi in merito.
  • La causa di non punibilità per particolare tenuità (art. 131-bis c.p.) può essere pronunciata con sentenza di non luogo a procedere ex art. 425 c.p.p.; tale sentenza ha natura processuale e non sempre produce effetti di giudicato idonei a vincolare giudizi civili o amministrativi.
  • Per poter proporre ricorso per cassazione è necessario il rispetto delle forme sostanziali e formali (es. sottoscrizione da parte di difensore iscritto nell'albo speciale): il principio di conservazione dell'impugnazione non consente di derogare ai requisiti formali essenziali (art. 613 c.p.p.).
  • Se la difesa intende ottenere benefici che dipendono dalla riqualificazione del reato (es. oblazione per reati contravvenzionali), ha l'onere di sollecitare espressamente tale riqualificazione e di formulare l'istanza corrispondente in sede processuale; l'assenza di tale iniziativa può precludere il rimedio.
  • In caso di contestazione sulla regolarità delle notificazioni, è prudente conservare e documentare prova dell'avviso di ricevimento e di ogni atto postale; la mancanza di tali prove può essere censurata, ma il vizio va valutato in relazione al concreto pregiudizio per il diritto di difesa.
  • Quando si agisce in impugnazione con mezzo non previsto dalla legge, il difensore deve verificare due aspetti: (a) l'oggettiva impugnabilità del provvedimento col mezzo scelto; (b) la propria abilitazione/formalità richieste per il rimedio competente (es. iscrizione nell'albo speciale per la cassazione).

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