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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34226/2024 del 23/12/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, dichiarando assorbiti gli altri due, ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità. In sede di rinvio il giudice dovrà rideterminare le rendite catastali degli impianti escludendo dal computo le torri eoliche.

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

Le società impugnavano in cassazione la sentenza della CTR che aveva confermato il rigetto dei loro ricorsi contro avvisi di accertamento catastale relativi alla rendita di un parco eolico. La controversia riguardava la corretta determinazione della rendita catastale degli impianti eolici dopo l’entrata in vigore dell’art. 1, comma 21, l. n. 208 del 2015: l’amministrazione aveva modificato la rendita proposta con Docfa includendo anche il 'palo eolico' o torre eolica. Con il primo motivo le ricorrenti deducevano violazione e falsa applicazione dell’art. 1, comma 21, l. n. 208 del 2015; con il secondo denunciavano violazione dell’art. 2697 c.c.; con il terzo violazione e falsa applicazione del d.P.R. n. 114 del 1949 e del R.d.l. n. 652 del 1939. La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo, richiamando il consolidato orientamento secondo cui la torre eolica, pur stabilmente infissa al suolo, è esclusa dal calcolo della rendita catastale perché componente funzionale allo specifico processo produttivo e non mero elemento strutturale imponibile. Gli altri motivi sono stati assorbiti.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 21, L. n. 208 del 2015

    "a decorrere dal 1° gennaio 2016, la determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare, censibili nelle categorie catastali dei gruppi D ed E, è effettuata, tramite stima diretta, tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonché degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l'utilità, nei limiti dell'ordinario apprezzamento"; "sono esclusi dalla stessa stima diretta macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo"

    La norma, di natura catastale e non impositiva, impone di escludere dalla rendita le componenti impiantistiche funzionali allo specifico processo produttivo; la torre eolica rientra in tale esclusione perché componente essenziale e attiva dell’impianto eolico.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    Costituisce il parametro processuale dedotto per la censura di violazione o falsa applicazione di legge.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato quale norma sull’onere della prova, ma il relativo motivo è stato assorbito dall’accoglimento del primo motivo.

  • d.P.R. n. 114 del 1949

    Richiamato nel terzo motivo quale normativa catastale rilevante, ma il motivo è stato assorbito.

  • R.d.l. n. 652 del 1939

    Richiamato nel terzo motivo quale disciplina catastale di base, ma il motivo è stato assorbito.

Massime di principio

  • Ai fini della determinazione della rendita catastale degli impianti eolici, la torre o palo eolico non va automaticamente computato come elemento imponibile per il solo fatto di essere infisso al suolo, occorrendo verificare se esso sia funzionalmente inserito nel processo produttivo come componente attiva ed essenziale dell’impianto.
  • La disciplina dell’art. 1, comma 21, l. n. 208 del 2015 esclude dalla stima diretta i macchinari, congegni, attrezzature e altri impianti funzionali allo specifico processo produttivo; tale esclusione opera anche per componenti strutturalmente connesse che, pur presentando connotati immobiliari, assolvano una funzione impiantistica produttiva.
  • Quando la decisione di merito si fonda su un’erronea interpretazione della norma catastale e non su un accertamento fattuale controverso, la Corte di cassazione può correggere la statuizione in diritto senza rinvio per un nuovo esame del fatto.
  • Nel settore catastale relativo agli immobili a destinazione speciale e particolare, il criterio decisivo non è la sola stabilità al suolo del manufatto, ma la sua funzionalità rispetto al processo produttivo cui l’impianto è destinato.

Come è indicizzato

MaterieAccertamento
RamiTributi
IstitutiOnere della prova

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