Cassazione Civile, Sentenza n. 18120/2023 del 23/06/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della sentenza della CTR Lombardia che aveva annullato cinque avvisi di accertamento (anni 2005-2009) nei quali erano stati recuperati a tassazione costi ritenuti indeducibili per operazioni considerate oggettivamente inesistenti. La CTR aveva ritenuto gli avvisi nulli perché sottoscritti da dipendenti privi della qualificazione dirigenziale, in applicazione della sentenza della Corte costituzionale n. 37/2015. L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione articolando tre motivi: (1) vizio di motivazione apparente della CTR; (2) illegittima rilevabilità d'ufficio e qualificazione come "emendatio libelli" della nullità sollevata solo in appello; (3) errata interpretazione circa la necessità che sia il capo ufficio sia i funzionari delegati rivestissero qualifica dirigenziale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il terzo motivo ritenendolo fondato e ha cassato la sentenza della CTR limitatamente al motivo accolto, rinviando la causa alla Commissione tributaria regionale della Lombardia in diversa composizione per nuovo esame. La Corte ha stabilito che, ai fini della validità degli avvisi di accertamento, è necessario che gli atti siano sottoscritti dal capo dell'ufficio o da altro funzionario delegato appartenente alla "carriera direttiva" (area terza del comparto agenzie fiscali), ma non è richiesta la qualifica dirigenziale; pertanto la pronuncia costituzionale sulla qualifica dirigenziale non comporta la nullità automatica degli atti impugnati. I restanti motivi del ricorso restano assorbiti. Spese del giudizio di cassazione a carico della CTR di merito in sede di rinvio.
Norme richiamate
Gli avvisi di accertamento e gli accertamenti d'ufficio devono essere sottoscritti dal capo dell'ufficio o da altro funzionario delegato di carriera direttiva; non è richiesta la qualifica dirigenziale per la validità dell'atto
art. 8, comma 24, d.l. n. 16/2012 conv. dalla l. n. 44/2012
La declaratoria di incostituzionalità relativa a questa norma (richiesta dalla giurisprudenza di merito) non determina automaticamente la nullità degli avvisi di accertamento quando la sottoscrizione sia stata effettuata da funzionari di carriera direttiva senza qualifica dirigenziale
sentenza Corte costituzionale n. 37/2015
La sentenza ha riguardato la legittimità della previsione relativa alla qualifica dirigenziale; tuttavia la Cassazione interpreta che quella pronuncia non produca automaticamente la nullità degli avvisi sottoscritti da funzionari di carriera direttiva
art. 360 cod. proc. civ., comma 1, nn. 3 e 4
Norme invoked per i motivi di cassazione; la Corte ha ritenuto fondato il motivo n.3 (vizio di diritto) e assorbiti gli altri
d.lgs. n. 546/1992 (articoli citati nel ricorso: es. art. 32)
Normativa di rito processuale tributario richiamata nel corso del ricorso; la Corte ha comunque ritenuto assorbite le questioni procedurali non decisive rispetto all'interpretazione della sottoscrizione degli avvisi
Massime di principio
- Per la validità di un avviso di accertamento fiscale è sufficiente la sottoscrizione del capo dell'ufficio o di un funzionario delegato appartenente alla "carriera direttiva" (area terza): non è richiesta la qualifica dirigenziale.
- Una pronuncia di incostituzionalità che riguarda la qualifica dirigenziale non determina automaticamente la nullità degli atti amministrativi firmati da funzionari di carriera direttiva; occorre valutare la disciplina previgente e la natura della carica rivestita dal sottoscrittore.
- Se la questione della mancanza di qualifica dirigenziale è stata sollevata solo in grado d'appello, la sua rilevabilità automatica d'ufficio dal giudice di merito non determina necessariamente l'annullamento degli atti quando la sottoscrizione sia comunque riconducibile a figura legittimata (carriera direttiva).
- In ricorsi analoghi è opportuno verificare la qualifica funzionale reale del sottoscrittore (appartenenza a carriera direttiva/area terza) prima di sostenere la nullità formale dell'atto per mancata qualifica dirigenziale.
- La Cassazione può cassare e rinviare la causa per riesame quando accerta un errore di diritto sul requisito della sottoscrizione, lasciando alla Corte territoriale ristabilire le conseguenze pratiche sul merito dell'accertamento.
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