Cassazione Civile, Sentenza n. 18053/2023 del 23/06/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza della Corte d'Appello di Venezia che aveva rigettato la domanda principale di acquisto per usucapione della servitù di passaggio (e la subordinata richiesta di costituzione di servitù coattiva). I motivi di ricorso in Cassazione denunciavano: nullità per presunta decisione anteriore alla scadenza dei termini (vizio procedurale); preteso giudicato impeditivo fondato su precedenti sentenze; violazione del principio dell'accessione del possesso (art. 1146 c.c.) e mancata valutazione/negazione ingiustificata delle prove testimoniali e peritali; e, in subordine, errata valutazione dei presupposti per la servitù di passaggio coattivo (artt. 1051-1052 c.c.).
La decisione
La Corte di Cassazione ha: rigettato la doglianza sulla nullità del procedimento (ha ritenuto che la data di deliberazione indicata fosse un mero refuso e non una nullità); dichiarato inammissibile il motivo relativo al presunto giudicato per difetto di chiarezza e sinteticità del ricorso; accolto il terzo motivo relativo alla violazione del principio dell'accessione del possesso ex art. 1146 c.c. e alla carenza motivazionale sul rifiuto della prova testimoniale; dichiarato assorbito il quarto motivo; rigettati gli altri motivi. Conseguentemente la causa è stata rinviata alla Corte d'Appello di Venezia in diversa composizione per nuovo esame sulla questione principale (usucapione delle servitù) e per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 1146 c.c.
il successore a titolo particolare può unire al proprio possesso quello del suo autore per goderne gli effetti
La Corte ha richiamato il principio dell'accessione del possesso: il successore può cumulare il possesso del suo autore ai fini dell'usucapione. La mancata considerazione di tale principio da parte della Corte d'appello ha determinato l'annullamento parziale e il rinvio.
art. 1158 c.c.
Norma sul termine dell'usucapione; rilevante per valutare se il tempo intercorrente tra l'acquisto dei fondi e la domanda giudiziale fosse idoneo, tenendo conto anche dell'eventuale accessione del possesso.
art. 1051 c.c.
Individua il presupposto per la servitù coattiva (interclusione assoluta o relativa). La Corte d'appello aveva ritenuto non sussistenti tali presupposti; tale questione è stata però assorbita dal rinvio disposto dopo l'accoglimento del motivo sull'usucapione.
art. 1052 c.c.
Specifiche norme procedurali e sostanziali sulla costituzione della servitù coattiva; la Cassazione ha ritenuto sussistere censura rilevante solo nella parte assorbita dal rinvio.
art. 190 c.p.c.
Ragiona sui termini per precisare le conclusioni in udienza e sulle presunte decorrenze: la Corte ha escluso la nullità processuale basata sulla indicazione errata della data di deliberazione.
art. 352 c.p.c.
Richiamato in relazione alla denuncia di nullità del procedimento; la Corte ha valutato lo storico del fascicolo telematico e ritenuto il vizio come mero refuso.
art. 287 c.p.c.
Norma che consente la correzione di errori materiali; la Corte ha ritenuto emendabile l'errata indicazione della data di deliberazione.
art. 288 c.p.c.
Collegata agli effetti della correzione degli errori materiali nella sentenza; usata per giustificare l'irrilevanza del refuso di data.
art. 345 c.p.c.
Richiamato con riferimento alla inammissibilità di talune domande in appello per novità: la Corte d'appello aveva utilizzato anche tale argomentazione nella sentenza precedente (2676/2011).
art. 360 c.p.c.
Riferimento alle tipologie di vizi sindacabili in cassazione; la Corte sottolinea l'obbligo di formulare le censure secondo gli artt. previsti per la legittimità.
art. 366 c.p.c.
Richiamato per i requisiti formali del ricorso per cassazione (nn. 3 e 4), cui il Collegio ha attenuto nel dichiarare inammissibile parte delle doglianze per difetto di chiarezza e sintesi.
art. 324 c.p.c.
Cita le regole sulla formazione e efficacia del giudicato e sull'ammissibilità delle doglianze connesse a sentenze precedenti.
art. 132 c.p.c.
Richiamato nella discussione sull'onere di chiarezza e sinteticità delle conclusioni in cassazione.
art. 115 e 116 c.p.c.
Rilevate in relazione ai profili di falsità o mancata considerazione della prova: la Corte ha censurato la motivazione apparente della Corte d'appello sul diniego dei capitoli di prova testimoniale.
art. 111 Cost.
Richiamato tra le garanzie costituzionali del giusto processo in tema di impugnazioni e motivazione delle decisioni; citato dai ricorrenti ma la Corte ha valutato i profili di ragionevolezza della motivazione alla luce dei principi di diritto.
art. 1027 c.c.
Citato dai ricorrenti in relazione a pretesi effetti di sentenze precedenti (possibili questioni di diritto reale); la Cassazione ha comunque escluso l'accoglimento del motivo per difetti espositivi o lo ha assorbito.
art. 12 delle preleggi
Invocata dai ricorrenti rispetto all'efficacia delle sentenze anteriori; la Corte ha valutato la questione nel contesto dell'adeguatezza della esposizione in cassazione.
Massime di principio
- Nel giudizio di usucapione di una servitù è essenziale valutare il principio dell'accessione del possesso (art. 1146 c.c.): il possesso del successore può cumularsi a quello del precedente proprietario e ciò può incidere sul decorso del termine di usucapione.
- La Corte di merito deve motivare in modo comprensibile il rigetto di capitoli di prova testimoniale; la semplice affermazione che i capitoli sono "generici" è insufficiente se non spiegata e giustificata.
- Errori meramente formali nella indicazione della data di deliberazione non comportano necessariamente nullità della sentenza se hanno natura di refuso e la documentazione processuale mostra che la decisione non è stata pronunciata prima del materiale acquisto degli atti.
- In cassazione il ricorso deve rispettare i doveri di chiarezza e sinteticità: esposizioni prolisse, con riproduzione integrale di atti e sentenze, possono rendere inammissibili o indebolire le doglianze, soprattutto quelle fondate sul presunto giudicato.
- Per ottenere la servitù di passaggio coattivo (artt. 1051-1052 c.c.) è necessario provare l'interclusione assoluta o la interclusione relativa (accesso insufficiente/disagevole); le esigenze abitative possono, secondo giurisprudenza costituzionale, essere rilevanti ma devono essere valutate e motivate dal giudice.
- Quando una sentenza di merito omette di considerare un principio giuridico rilevante o manifesta carenze logiche nella motivazione, la Cassazione può annullare e rinviare la causa perché il giudice di merito esamini nuovamente la questione alla luce di quel principio.
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