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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 18043/2023 del 23/06/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La società ha chiesto il rimborso IRES per euro 1.432.866,05 relativo all'anno di imposta 2009, sostenendo di poter computare in diminuzione dell'imponibile accertato perdite fiscali pregresse originate nel 2002 (perdita residua di euro 5.210.422) che non erano state utilizzate nella dichiarazione del 2009. L'Agenzia aveva negato il rimborso ritenendo precluso il diritto alla deduzione per omissione dell'opzione in dichiarazione e per decadenza del diritto al rimborso; la società aveva inoltre prestato acquiescenza agli avvisi di accertamento e versato le somme richieste senza impugnare. In primo e secondo grado la questione ha riguardato la tempestività e specificità dell'istanza di rimborso, la natura dell'utilizzo delle perdite (facoltà vs obbligo), la possibilità di correggere omissioni dichiarative e l'applicabilità del procedimento introdotto dall'art.25 d.lgs.158/2015 (Modello IPEA).

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso principale della contribuente e ha assorbito il ricorso incidentale per carenza di interesse. Ha confermato che l'esercizio dell'opzione di utilizzo delle perdite pregresse è una manifestazione di volontà negoziale che deve essere espressa nella dichiarazione fiscale e non può essere rettificata dall'ufficio; l'eventuale correzione è ammessa solo se il contribuente dimostra un errore essenziale e obiettivamente riconoscibile ai sensi degli artt.1427 e ss. c.c. La Corte ha inoltre ritenuto inapplicabile ratione temporis la disciplina del procedimento IPEA (art.25 d.lgs.158/2015), sicché la società, avendo prestato acquiescenza e pagato quanto dovuto senza impugnare gli avvisi, non poteva ottenere il rimborso richiesto. Condanna della ricorrente al pagamento delle spese di giudizio (liquidate in euro 11.000,00 oltre spese prenotate a debito).

Norme richiamate

  • art. 84 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR)

    La Corte interpreta la norma nel senso che l'utilizzo delle perdite pregresse è una facoltà del contribuente e costituisce una manifestazione di volontà negoziale da esercitarsi nella dichiarazione fiscale; l'assenza di tale opzione non può essere integrata d'ufficio dall'amministrazione e la rettifica è ammessa solo se ricorre un errore essenziale e obiettivamente riconoscibile.

  • art. 25 d.lgs. 14 settembre 2015, n. 158

    La norma istituisce il procedimento (Modello IPEA) per chiedere lo scomputo delle perdite pregresse nell'ambito dell'accertamento, ma la Corte ha ritenuto la disciplina inapplicabile ratione temporis al caso concreto, oltre a chiarire che il procedimento deve essere esperito prima che l'avviso di accertamento diventi definitivo.

  • artt. 1427 e ss. cod. civ.

    La Corte richiama i principi sui vizi della volontà: per rettificare una manifestazione di volontà negoziale (qui, l'omessa opzione nelle dichiarazioni), il contribuente deve provare l'esistenza di un errore essenziale e obiettivamente riconoscibile.

  • art. 38 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602

    Norma richiamata in relazione ai termini e alla specificazione della domanda di rimborso: la Corte sottolinea l'importanza di motivare la natura "indebita" del versamento in rapporto all'atto cui si riferisce il versamento, e che i termini decorrono dalla data del versamento rilevante.

  • art. 43 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    Richiamato in relazione all'entrata in vigore delle disposizioni di cui all'art.25 d.lgs.158/2015; la Corte osserva che l'applicabilità dell'istituto è condizionata alla sussistenza dei termini processuali ancora pendenti alla data indicata dalla legge.

  • art. 115, artt. 132 e 360 cod. proc. civ.

    Norme processuali richiamate relativamente ai motivi di impugnazione in Cassazione e alle doglianze di violazione delle regole sulla decisione e sulla motivazione; la Corte le utilizza per valutare la fondatezza formale e sostanziale dei motivi proposti da entrambe le parti.

Massime di principio

  • L'utilizzo delle perdite fiscali pregresse è una facoltà del contribuente che deve essere esercitata nella dichiarazione dei redditi: se non espressa, l'amministrazione non può integrarla d'ufficio.
  • Un'omissione nella dichiarazione relativa all'opzione per l'utilizzo delle perdite può essere sanata solo se il contribuente prova l'esistenza di un errore essenziale e obiettivamente riconoscibile (artt.1427 e ss. c.c.).
  • Se il contribuente acquiesce a un avviso di accertamento e versa le somme dovute senza impugnare, l'atto diventa definitivo e la strada del rimborso è fortemente compromessa, salvo che non si dimostri un versamento effettivamente non dovuto o si utilizzi tempestivamente un rimedio procedurale previsto e applicabile.
  • Il procedimento IPEA (art.25 d.lgs.158/2015) consente lo scomputo delle perdite nell'ambito dell'accertamento, ma va attivato nei termini e nelle condizioni previste e non è applicabile retroattivamente quando l'atto è già divenuto definitivo.
  • Nelle controversie tributarie è fondamentale agire tempestivamente e con la specificazione formale del motivo: per contestare l'importo di un avviso di accertamento relativo al mancato computo di perdite, il contribuente dovrebbe impugnare l'atto impositivo o presentare gli specifici strumenti procedurali antesignani della definitivezza dell'accertamento.

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