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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 18092/2023 del 23/06/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione di avvisi di accertamento (IRES, IRAP, IVA) notificati alla società Viesse Service soc. coop. e ai soci, fondati sulla qualificazione della società come "interposta"/"cartiera" che emetteva e riceveva fatture per operazioni inesistenti; l'Ufficio aveva ritenuto che i redditi e l'IVA dovessero essere attribuiti ai soci che gestivano uti dominus la società. In primo grado la CTP aveva rigettato i ricorsi; la CTR aveva parzialmente accolto gli appelli limitatamente all'indeducibilità dei costi ai fini delle imposte dirette richiamando l'art. 8 d.l. 16/2012 (convertito in L.44/2012). L'Agenzia proponeva ricorso per cassazione articolato su più motivi, primo fra tutti la mancata riunione e l'omessa integrazione del contraddittorio rispetto a un giudizio connesso promosso da Abeni Massimo.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo dell'Agenzia: ha ritenuto che le controversie basate sulla contestazione di interposizione siano inscindibili e che la CTR avrebbe dovuto disporre l'integrazione del contraddittorio e la riunione dei giudizi (o comunque l'integrazione delle parti) includendo anche Abeni Massimo. Perciò la Corte ha dichiarato la nullità dell'intero giudizio di merito, ha cassato le sentenze di merito e ha rinviato alla Commissione Tributaria di primo grado di Bari per nuovo esame, previa integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soci interessati. Gli altri motivi del ricorso dell'Agenzia sono stati assorbiti.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 600/1973, art. 37 comma 3

    Consente la traslazione dei redditi dall'interposta al soggetto che ne è effettivo possessore mediante presunzioni gravi, precise e concordanti; applicabile anche alle società di capitali e all'IVA; non rileva se l'interposizione sia reale o fittizia.

  • D.P.R. n. 600/1973, art. 39 comma 2

    Richiamato come criterio di determinazione del reddito nei casi di società priva di struttura operativa (cd. società "cartiera").

  • D.P.R. n. 633/1972, art. 3 comma 3

    Indica, in linea con la Sesta direttiva IVA (art. 6, par. 4), che il rapporto di mandato senza rappresentanza comporta che il soggetto che agisce per conto altrui possa essere considerato destinatario/erogatore della prestazione ai fini IVA.

  • Costituzione, art. 53

    Principio di capacità contributiva utilizzato come chiave interpretativa: i presupposti impositivi comuni a più soggetti devono essere trattati insieme per tutelare l'uguaglianza e la coerenza dell'imposizione.

  • d.lgs. n. 546/1992, art. 14 commi 1 e 2

    Norme sul coordinamento/riunione nel processo tributario richiamate come base per ritenere inscindibili le controversie connesse.

  • Codice di procedura civile, art. 331

    Obbligo di integrazione del contraddittorio in appello quando sussistono cause dipendenti o inscindibili; omissione comporta nullità del procedimento di secondo grado e della sentenza ed è rilevabile d'ufficio.

  • Codice di procedura civile, art. 102

    Richiamato nel quadro delle norme procedurali relative a litisconsorzio e connessità delle cause.

  • d.l. n. 16/2012 art. 8 (convertito in L. 44/2012)

    Norma citata dalla CTR in relazione all'indeducibilità dei costi per soggetti coinvolti in frodi carosello; la Corte di legittimità ha ritenuto il tema assorbito dalla decisione sul vizio procedurale.

  • d.l. n. 269/2003 (conv. L. 326/2003), art. 7

    Regola la responsabilità sanzionatoria della persona giuridica; la Corte segnala che la norma non opera quando la società sia mera fictio e l'illecito sia ascrivibile direttamente alle persone fisiche che l'hanno gestita.

  • TUIR, art. 109

    Norma sui presupposti della deducibilità dei costi, richiamata nei motivi dei ricorrenti; la Corte ha lasciato la questione al merito dopo la rinnovazione del giudizio.

  • D.P.R. n. 633/1972, art. 19

    Riferimento al diritto alla detrazione IVA riconosciuto all'interposto qualora ricorrano i presupposti, in applicazione della traslazione del reddito/diritti tra interposto e interponente.

Massime di principio

  • Quando atti impositivi si fondano su un'unica contestazione di fatto (es. interposizione) e coinvolgono più soggetti (società interposta e soci/interponenti), le controversie sono in genere inscindibili: i giudizi devono essere riuniti o il contraddittorio integrato per tutti i soggetti interessati; la mancata integrazione determina la nullità del giudizio di merito.
  • L'art. 37 DPR 600/1973 permette la traslazione del reddito dall'interposta all'effettivo possessore tramite presunzioni gravi, precise e concordanti; l'Amministrazione ha l'onere di provarne l'esistenza (anche con indizi), il contribuente può fornire prova contraria.
  • La qualificazione della società come "cartiera" o mera "fictio" comporta che le imposte e le sanzioni possano essere riferite alle persone fisiche che hanno gestito uti dominus l'attività; la disciplina delle sanzioni a carico della persona giuridica (art. 7 d.l. 269/2003) può non trovare applicazione quando la società è strumento fittizio.
  • Ai fini IVA, il rapporto riconducibile a mandato senza rappresentanza (gestione uti dominus) implica che le prestazioni possono essere considerate effettuate dall'interponente; ciò giustifica il recupero dell'IVA e la detrazione in capo al soggetto effettivamente titolare.
  • In fase di difesa è fondamentale proporre tempestive eccezioni di litisconsorzio/connessione o chiedere l'integrazione del contraddittorio quando esistono atti impositivi che colpiscono più soggetti in ragione dello stesso fatto, per evitare pronunce contrastanti e nullità procedurali.

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