Cassazione Penale, Sentenza n. 13173/2025 del 04/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Richiesta di liquidazione di un equo indennizzo per ingiusta privazione della libertà personale patita dal 6 luglio 2020 al 12 gennaio 2021 in relazione al procedimento per il reato di partecipazione a un'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti (art. 74 d.P.R. n. 309/1990) aggravato ex art. 416 bis c.p.. Il ricorrente era stato assolto con formula "perché il fatto non sussiste" dal GIP il 12/01/2021, sentenza confermata in appello il 25/03/2022 e passata in giudicato l'8/09/2022. Il Tribunale della riparazione ha invece ritenuto che il Virgara avesse concorso a causare la detenzione con dolo o colpa grave in ragione di comportamenti e frequentazioni ritenute sintomatiche di contiguità con ambienti criminali (intercettazioni, ricezione di somme non giustificate, consegna di telefoni non intercettabili, coabitazione/frequentazione con soggetti indicati come affiliati), e ha rigettato la richiesta di indennizzo.
La decisione
La Corte di legittimità ha dichiarato il ricorso infondato e ha rigettato l'impugnazione del Virgara contro l'ordinanza della Corte d'appello di Milano. Ha confermato che la Corte territoriale aveva correttamente individuato, sulla base di elementi emersi nel procedimento di merito e non esclusi dai giudici della cognizione, comportamenti e frequentazioni idonei a integrare una causa ostativa (dolo o colpa grave) al riconoscimento dell'indennizzo per ingiusta detenzione. Conseguentemente il ricorso è stato rigettato e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali; nulla è stato riconosciuto a favore del Ministero in ragione dell'assenza di un'effettiva attività difensiva sostanziale da parte dell'Avvocatura dello Stato nella memoria depositata.
Norme richiamate
art. 74 d.P.R. n. 309/1990
Norma incriminatrice sul traffico di sostanze stupefacenti: era il reato contestato all'istante e costituisce il contesto fattuale del procedimento di merito dal quale è derivata la misura cautelare.
Aggravante per il delitto associativo con "metodo mafioso"; la contestazione di affiliazione alla 'ndrangheta aggrava il quadro indiziario e giustifica un'attenzione maggiore alle frequentazioni e ai comportamenti del soggetto ai fini della valutazione della causa ostativa all'indennizzo.
codice di procedura penale, art. 314
Disciplina il diritto all'indennizzo per ingiusta detenzione: il diritto sussiste in presenza delle forme di proscioglimento indicate; tuttavia il beneficio è escluso se si accerta che l'interessato abbia concorso a dar luogo alla detenzione con dolo o colpa grave.
codice di procedura penale, art. 530
art. 530 cod. proc. pen., comma 2
Indica la formula di assoluzione "perché il fatto non sussiste"; la sentenza con tale formula dà titolo alla domanda di riparazione, ma non impedisce che il giudice della riparazione esamini se esistano cause ostative come dolo o colpa grave.
Massime di principio
- L'assoluzione con formula favorevole (es. "perché il fatto non sussiste") dà titolo alla richiesta di indennizzo, ma non esclude automaticamente la verifica di eventuali comportamenti dell'interessato che abbiano concorso, con dolo o colpa grave, a determinare la misura cautelare.
- Il giudice della riparazione svolge un'operazione logico-motivazionale autonoma rispetto al giudice del merito: non decide sulla colpevolezza penale, ma valuta se fatti o comportamenti, anche se insufficienti a integrare reato, abbiano creato l'apparenza della loro configurabilità e quindi determinato la detenzione.
- Frequentazioni ambigue o la convivenza/continua vicinanza con soggetti notoriamente coinvolti in traffici illeciti, la ricezione di somme ingiustificate, l'uso di linguaggio criptico o la disponibilità di telefoni non intercettabili possono costituire indizi valutabili dal giudice della riparazione come elementi sintomatici di colpa grave ostativa all'indennizzo.
- Il giudice della riparazione può esaminare e valorizzare elementi emersi nel processo penale purché non ritenga provati fatti che il giudice della cognizione ha escluso; la motivazione deve essere specifica e riferita agli elementi non esclusi dal processo di merito.
- In procedimenti relativi a reati associativi e con metodo mafioso, il valore indiziario delle frequentazioni e degli intrecci tra soggetti è particolarmente elevato e il rigore della motivazione richiesta al giudice della riparazione è maggiore, per stabilire l'incidenza dei comportamenti sulla decisione di applicare la misura cautelare.
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