Ordinanza n. 2980/2026 - Roma, Sezione 1B
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: PER L'ANNULLAMENTO DELLA DETERMINAZIONE DEL COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI NUMERO -OMISSIS- - 11/T - 1/STUD. DEL - I REP.- SM-UF. IMPIEGO PERSONALE MBAC; Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 21.1.2026: PER L'ANNULLAMENTO DELLA DETERMINAZIONE DEL COMANDO GENERALE DELL’ARMA DEI CARABINIERI NUMERO -OMISSIS- – 11/T – 1/STUD. DEL – I REP.- SM-UF. IMPIEGO PERSONALE MBAC.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: assegnazione del maresciallo a una sede di servizio presso la Legione Carabinieri Lombardia
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione militare)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente, dopo avere superato il 12° Corso triennale per Marescialli dell'Arma dei Carabinieri, ha impugnato l'assegnazione a una sede in Lombardia, regione diversa dalle tre indicate come preferite. Ha dedotto la violazione dell'ordine della graduatoria di merito, sostenendo che colleghi collocati in posizione nettamente inferiore avevano ottenuto una delle regioni da lui richieste. Dalla documentazione risultava tuttavia che il ricorrente aveva indicato anche l'esigenza di essere assegnato, ove possibile, a un comando dell'Arma nella provincia idonea a garantire la convivenza con la propria compagna, anch'ella maresciallo e vincitrice del medesimo concorso. Il ricorrente non era collocato nel primo decimo della graduatoria.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare per difetto del fumus boni iuris. Ha ritenuto che l'ordine della graduatoria abbia rilievo, ma non costituisca criterio esclusivo né prioritario per la prima assegnazione della sede, poiché l'art. 976 del codice dell'ordinamento militare rimette l'assegnazione alle direttive d'impiego della Forza armata, tenendo conto della graduatoria. La circolare applicabile consentiva di assegnare i primi classificati, entro il primo decimo, a una delle sedi richieste, mentre per gli altri frequentatori permetteva l'assegnazione anche a regioni non richieste, ove maggiormente impegnate sotto il profilo dell'ordine e della sicurezza pubblica, allo scopo di distribuire omogeneamente il personale qualificato. Poiché il ricorrente era 217° e non rientrava nel primo decimo, non vantava, in base alla disciplina applicabile, una pretesa prioritaria all'assegnazione nelle regioni preferite. Inoltre, l'assegnazione in Lombardia risultava coerente con la sua richiesta di tutelare la convivenza con la compagna, assegnata alla medesima Legione. Le spese della fase cautelare sono state compensate in ragione della peculiarità della vicenda.
Norme richiamate
art. 976 d.lgs. 66/2010 (codice dell'ordinamento militare)
Al termine della fase di formazione, la prima assegnazione di sede di servizio del militare è stabilita sulla base delle direttive d’impiego di ciascuna Forza armata, tenuto conto dell’ordine della graduatoria di merito
L'ordine della graduatoria deve essere considerato, ma non costituisce criterio esclusivo né prioritario, poiché la prima assegnazione è disciplinata anche dalle direttive d'impiego della Forza armata e dalle esigenze organizzative e di servizio.
La domanda cautelare è stata esaminata secondo i presupposti della tutela cautelare, risultando insussistente il fumus boni iuris.
Massime di principio
- Nella prima assegnazione di sede del personale militare, l'ordine della graduatoria di merito deve essere considerato, ma non opera come criterio esclusivo o necessariamente prioritario, dovendo essere coordinato con le direttive d'impiego della Forza armata e con le esigenze organizzative e di servizio.
- Le direttive d'impiego possono prevedere, per i militari non collocati entro la fascia alta della graduatoria, l'assegnazione a sedi diverse da quelle preferite quando ciò sia giustificato dalla necessità di distribuire omogeneamente il personale qualificato nelle aree maggiormente impegnate sotto il profilo dell'ordine e della sicurezza pubblica.
- La verifica cautelare della legittimità dell'assegnazione deve considerare anche le preferenze e le esigenze personali espresse dall'interessato: non sussiste il fumus dell'illegittimità quando l'amministrazione abbia assegnato il militare a una sede coerente con una specifica esigenza personale o familiare da lui previamente rappresentata, pur non coincidente con la prima preferenza territoriale.
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