Cassazione Penale, Sentenza n. 25414/2024 del 27/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso deduceva l'erronea qualificazione giuridica dei fatti operata dal GIP in sede di patteggiamento: il GIP aveva ricondotto le condotte di Mustafà a un delitto diverso dall'associazione mafiosa (applicando la pena per art. 378 comma 2 c.p. e qualificandole come favoreggiamento) e aveva qualificato la posizione di Paviglianiti ai sensi dell'art. 418 c.p. (rifugio/vitto), mentre il capo di imputazione descriveva atti di intimidazione con armi, partecipazione organizzativa, rispetto di gerarchie e attività di promozione e supporto alla cosca, elementi riconducibili al reato di associazione di tipo mafioso ex art. 416-bis c.p. Inoltre il ricorso evidenziava la mancata ottemperanza al dictum della sentenza rescindente della Cassazione che richiedeva di motivare la diversa qualificazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Pur richiamando i limiti di proponibilità del ricorso contro sentenze di applicazione della pena introdotti dall'art. 448 comma 2-bis c.p.p., ha ritenuto che qui sussistesse un errore di qualificazione manifestamente eccentrico rispetto al capo di imputazione per entrambi gli imputati. Ha constatato che la qualificazione di Mustafà come autore di favoreggiamento e quella di Paviglianiti come autore ai sensi dell'art. 418 c.p. non erano compatibili con le condotte descritte nel capo di imputazione e che il GIP non aveva adempiuto all'obbligo di motivare rispetto al dictum della sentenza rescindente. Per questi motivi la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata.
Norme richiamate
Norma sull'associazione di tipo mafioso; la Corte ha ritenuto che il contenuto del capo di imputazione fosse riconducibile a partecipazione all'associazione mafiosa e che la sentenza impugnata avesse errato nel derubricare tali fatti.
Norma sul favoreggiamento personale (rifugio o vitto). La Corte ha ritenuto che la qualificazione ai sensi di art. 418 per Paviglianiti fosse palesemente eccentrica rispetto alla descrizione del capo di imputazione, che invece indicava partecipazione associativa.
Nel provvedimento impugnato le condotte di Mustafà erano state riqualificate in relazione a questa fattispecie; la Cassazione ha ritenuto tale riqualificazione incongrua rispetto agli elementi descritti nel capo di imputazione.
art. 448 comma 2-bis cod. proc. pen.
introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n.2103, art.1 comma 50 (come indicato nella sentenza)
Limita la proponibilità del ricorso per cassazione avverso la sentenza di applicazione della pena ai motivi espressamente indicati (tra cui l'erronea qualificazione del fatto) e circoscrive la cognizione della Corte ai casi di errore manifesto nella qualificazione.
art. 444 comma secondo cod. proc. pen.
La verifica dell'osservanza dell'accordo in caso di patteggiamento si basa sui capi di imputazione, sulla succinta motivazione e sui motivi di ricorso; non sono ammissibili deduzioni probatorie non immediatamente desumibili dal testo.
art. 627 comma 3 cod. proc. pen.
La Corte ha ritenuto violata tale disposizione perché il giudice non ha ottemperato al dictum della sentenza rescindente che chiedeva di spiegare la diversa qualificazione, fatto che ha contribuito all'annullamento.
Massime di principio
- In caso di patteggiamento la Cassazione può sindacare la qualificazione giuridica solo se l'errore è manifesto e immediatamente desumibile dal capo di imputazione e dalla succinta motivazione; non sono ammesse ricostruzioni probatorie complesse.
- Quando si impugna in Cassazione la qualificazione giuridica contenuta in una sentenza di applicazione della pena, il ricorso deve dimostrare una evidente discrepanza tra i fatti contestati e il reato applicato; margini di opinabilità o valutazioni probatorie impediscono l'accoglimento.
- Per distinguere tra partecipazione associativa (art. 416-bis) e condotte di favoreggiamento personale o rifugio (art. 418) occorre valutare se l'azione fosse a vantaggio dell'organizzazione nel suo complesso (ruoli, gerarchie, esecuzione di direttive, raccolte fondi, incontri) o rivolta a singoli affiliati senza condivisione del proposito criminoso.
- Se la Corte di Cassazione in una pronuncia rescindente ordina al giudice di motivare specificamente una diversa qualificazione, il mancato rispetto di tale dictum può determinare l'annullamento senza rinvio.
- Per chi propone o accetta patteggiamenti: rendere espliciti nel verbale e nella motivazione gli elementi fattuali e la precisa qualificazione giuridica concordata per ridurre il rischio di annullamento per manifesta errata qualificazione.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 27 giu 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 25316/2024 del 27/06/2024
- Sentenza penale · 27 giu 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 25324/2024 del 27/06/2024
- Sentenza penale · 27 giu 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 25325/2024 del 27/06/2024
- Sentenza penale · 27 giu 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 25331/2024 del 27/06/2024
- Sentenza penale · 27 giu 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 25378/2024 del 27/06/2024
- Sentenza penale · 27 giu 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 25401/2024 del 27/06/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →