Cassazione Civile, Ordinanza n. 21417/2025 del 25/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (cessionaria crediti)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo ottenuto da una società creditrice per un debito derivante da rapporti bancari e da fideiussioni, seguito da esecuzione immobiliare sul bene di una fideiussore. Dopo l’opposizione al decreto ingiuntivo, la pretesa creditoria è stata in parte rideterminata in appello e già in un precedente ricorso per cassazione la sentenza d’appello era stata confermata. Successivamente, all’esito dei conteggi sugli importi ancora dovuti, i debitori hanno proposto opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c. deducendo, in cassazione contro la sentenza che aveva respinto l’opposizione, cinque motivi: (1) mancata prova della cessione in blocco dei crediti e della legittimazione della cessionaria a procedere esecutivamente, nonché omesso esame dell’atto di cessione; (2) errata individuazione degli interessi convenzionali e uso di atti di un diverso giudizio per ricostruire il titolo esecutivo; (3) omessa o illogica valutazione della prova circa l’applicazione del tasso pattuito sugli interessi di un prestito d’uso d’oro; (4) violazione dell’art. 1284, comma 3, c.c. per riconoscimento di interessi ultra-legali in assenza di prova scritta; (5) applicazione del tasso convenzionale dopo la mora e mancata applicazione del tasso legale in assenza di una specifica pattuizione sugli interessi moratori.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibile, prima ancora che infondata, la doglianza sulla titolarità del credito e sulla legittimazione ad agire in executivis, perché la contestazione della cessione e quindi del diritto di procedere esecutivamente costituiva un nuovo motivo di opposizione ex art. 615 c.p.c., non proponibile per la prima volta in appello nel giudizio di merito dell’opposizione esecutiva; inoltre, la qualità di successore a titolo particolare nel diritto controverso della cessionaria risultava già coperta da giudicato per effetto della precedente decisione di legittimità. Le ulteriori censure sono state dichiarate inammissibili per difetto di specificità e autosufficienza, per carenze nell’esposizione dei fatti di causa e delle deduzioni svolte nei gradi di merito, per improprio uso dei motivi ex artt. 115 e 116 c.p.c., e perché le questioni sulla debenza e misura degli interessi avrebbero dovuto essere fatte valere nel giudizio in cui il titolo esecutivo giudiziale si è formato, non nel successivo giudizio di opposizione all’esecuzione. La sentenza impugnata è stata quindi confermata, con condanna dei ricorrenti alle spese e applicazione dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 24 Cost.
invocato dai ricorrenti a tutela del diritto di difesa, ma la Corte non ha ravvisato alcuna violazione
richiamato dai ricorrenti in relazione alla legittimazione ad agire, senza accoglimento
richiamato per contestare l’efficacia della cessione del credito
richiamato sulla ripartizione dell’onere della prova della cessione e del credito
richiamato in tema di cessione in blocco dei rapporti bancari
la Corte ribadisce che la violazione è deducibile solo se il giudice fonda la decisione su prove non introdotte dalle parti o acquisite d’ufficio fuori dei poteri riconosciuti
la censura è ammissibile solo se si deduce l’erroneo attribuire a una prova un valore diverso da quello legale o il mancato rispetto di una regola legale di valutazione
art. 111 Cost.
richiamato dai ricorrenti per difetto di motivazione, ma le censure sono state dichiarate inammissibili
utilizzato per dedurre violazioni di legge sostanziale e processuale
il vizio motivazionale è ritenuto inammissibile in presenza di doppia conforme e comunque non specificamente articolato
richiamato per censurare la carenza di esposizione sommaria dei fatti e dei passaggi processuali rilevanti
richiamato in tema di titolo esecutivo e interessi dovuti in base al titolo giudiziale
la questione sugli interessi ultra-legali è stata ritenuta inammissibile perché attinente al titolo formatosi nel giudizio presupposto
richiamato per sostenere che, in difetto di pattuizione sugli interessi moratori, dovesse applicarsi il tasso legale
norma che ha regolato l’opposizione al decreto ingiuntivo nel giudizio presupposto
l’opposizione all’esecuzione non può essere ampliata con nuove ragioni non dedotte originariamente
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso
richiamato per il rito camerale e il termine di deposito dell’ordinanza
Massime di principio
- Nel giudizio di opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c., non possono essere esaminate in sede di merito ragioni di opposizione nuove rispetto a quelle già dedotte con il ricorso introduttivo al giudice dell’esecuzione.
- La contestazione della titolarità del credito fondato su cessione in blocco, se proposta per la prima volta in un grado successivo, è inammissibile quando introduce un nuovo motivo di opposizione esecutiva.
- La qualità di successore a titolo particolare nel diritto controverso, se già riconosciuta con decisione passata in giudicato, non può essere nuovamente rimessa in discussione tra le stesse parti o loro aventi causa.
- Le censure di violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. sono ammissibili solo se si deduce un vero errore nell’utilizzo o nel regime legale della prova, non una mera diversa valutazione del materiale probatorio.
- In presenza di "doppia conforme", il vizio di motivazione di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c. non è deducibile nei limiti ordinari consentiti, salvo le condizioni specifiche previste dalla norma processuale.
- Le questioni sulla debenza, validità e misura degli interessi contenuti nel titolo esecutivo giudiziale devono essere fatte valere nel giudizio in cui il titolo si è formato, non nel successivo giudizio esecutivo o di opposizione all’esecuzione.
- Il ricorso per cassazione deve essere specifico, autosufficiente e rispettoso dell’onere di esposizione dei fatti e degli atti rilevanti; rinvii generici a documenti e giudizi precedenti non consentono il controllo di legittimità.
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