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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 40615/2024 del 05/11/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorso contestava l'applicazione, in sede cautelare, dell'aggravante dell'"ingente quantità" ex art. 80, comma 2, d.P.R. n. 309/1990 con riferimento ai 7.800 grammi lordi di hashish sequestrati. Il difensore ha sostenuto che la massa ponderale lorda non legittima, in sede cautelare, la conclusione che sia superata la soglia di principio attivo prevista dalla giurisprudenza (2 kg di principio attivo per l'hashish), e che il Tribunale del riesame ha formulato una «prematura congettura» basata su una mera compatibilità astratta tra peso lordo e principio attivo senza attendere la consulenza tossicologica. La controversia verte quindi sul quantum di prova necessario per ritenere sussistente, in sede cautelare, l'aggravante basata su soglie quantitative.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso nei limiti indicati, ritenendo che il Tribunale del riesame abbia applicato l'aggravante sulla base di un giudizio di mera "potenziale compatibilità" tra peso lordo e principio attivo, scendendo al di sotto dello standard indiziario richiesto in sede cautelare (la qualificata probabilità di colpevolezza ai sensi dell'art. 273 c.p.p.). La sentenza ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato per nuovo giudizio al Tribunale di Torino, competente ai sensi dell'art. 309, comma 7, c.p.p., sul punto relativo all'aggravante dell'ingente quantità.

Norme richiamate

  • d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 80, comma 2

    Disciplina l'aggravante dell'"ingente quantità" per i delitti di cui alla normativa sugli stupefacenti; la Corte ricorda che l'accertamento di tale circostanza richiede, anche in sede cautelare, elementi indiziari che raggiungano la qualificata probabilità di cui all'art. 273 c.p.p., e non può fondarsi su una mera compatibilità astratta tra peso lordo e principio attivo.

  • art. 273 cod. proc. pen.

    Stabilisce il criterio del "gravi indizi di colpevolezza" richiesto per le misure cautelari personali; la Corte applica questo parametro anche all'accertamento cautelare delle circostanze aggravanti, richiedendo una consistenza indiziaria idonea a fondare una qualificata probabilità di colpevolezza.

  • Sez. U, n. 36258 del 24/05/2012 (Biondi)

    Giurisprudenza di legittimità che ha fissato i criteri per valutare l'aggravante dell'ingente quantità in relazione al principio attivo, indicando parametri basati sul rapporto tra quantità di principio attivo e valori-tabella (e riconoscendo un valore-soglia, operativamente traducibile in 2 kg di principio attivo per l'hashish nelle valutazioni di massima). La Corte richiama questo orientamento ma sottolinea che l'applicazione cautelare richiede prove o indizi solidi della presenza di tale principio attivo.

  • d.m. 11 aprile 2006 (tabella dei valori soglia)

    Fornisce i valori massimi tabellari di riferimento per le diverse sostanze, utilizzati insieme ai criteri delle Sezioni Unite per determinare le soglie di "ingente quantità"; la Corte richiama l'uso di tali tabelle ma richiede evidenze probatorie adeguate per la applicazione cautelare dell'aggravante.

  • d.l. 20 marzo 2014, n. 36, conv. con legge 16 maggio 2014, n. 79

    Riforma richiamata a prospetto delle modifiche normative successive alle sentenze citate; la Corte precisa che i criteri delle Sezioni Unite restano validi anche dopo tale riforma, ma sempre soggetti alla verifica indiziaria cautelare.

  • art. 309, comma 7, cod. proc. pen.

    Indica la competenza per il nuovo giudizio a seguito di annullamento di un provvedimento cautelare; la Corte ha rinviato il caso al Tribunale di Torino ai sensi di questa norma.

Massime di principio

  • In sede cautelare l'accertamento di circostanze aggravanti basate su soglie quantitative richiede, oltre alla mera rilevazione del peso lordo, indizi concreti e una qualificata probabilità che la sostanza contenga il principio attivo in misura sufficiente a superare la soglia; non è sufficiente una valutazione di semplice "compatibilità".
  • La massa ponderale lorda comprende confezionamento e componenti non attive: senza consulenza tossicologica o altri elementi probatori affidabili (analisi di purezza, provenienza, modalità di conservazione/confezionamento, dichiarazioni, dati comparativi recenti) il giudice non può automaticamente estendere l'aggravante.
  • La giurisprudenza delle Sezioni Unite (es. Biondi) fornisce parametri di riferimento (rapporto tra principio attivo e valori-tabella), ma il loro impiego in sede cautelare deve essere mediato da indici fattuali concreti e aggiornati; il ricorso a dati statistici datati o non probanti non sostituisce la prova specifica del caso.
  • Per il difensore, contestare l'applicazione cautelare dell'aggravante è strategico anche se altre imputazioni restano pendenti, perché la rimozione dell'aggravante può rendere meno gravosa la posizione cautelare e influire sulla durata o natura della misura.
  • Se il giudice dispone accertamenti tecnici (consulenza tossicologica) ma decide anticipatamente l'esistenza dell'aggravante solo sulla base del peso lordo, la decisione è esposta a annullamento: è preferibile, in assenza di elementi certi, attendere l'esito tecnico prima di applicare aggravanti rilevanti ai fini cautelari.

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