Cassazione Civile, Sentenza n. 5751/2024 del 04/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della sentenza della Corte d'Appello di Torino (n.1250/2019) che aveva confermato il rigetto delle domande di Oppedisano: il Condominio aveva ottenuto ordinanza cautelare per l'esecuzione di opere di messa in sicurezza di scarpate ritenute pericolose; in sede di merito era stato riconosciuto l'obbligo della proprietaria Oppedisano di eseguire i lavori ai sensi dell'art.2051 c.c. Oppedisano ha proposto sei motivi di ricorso (mutatio libelli e tardività degli atti prodotti dal Condominio; errata applicazione di norme quali artt.840,1069,1172,2043 e 2051 c.c.; carenze di motivazione; errata applicazione dell'art.614-bis c.p.c. e richiamo all'art.669-duodecies c.p.c.; omissione di pronuncia su domande alternative di condanna del Condominio relative a opere di regimentazione e consolidamento).
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato i primi tre motivi (ritenendo corretta la qualificazione della domanda da parte del giudice di merito e non configurandosi mutatio libelli; e ritenendo che le doglianze sulla responsabilità ex art.2051 vs art.2043 costituiscano rimessa in discussione di valutazioni di fatto non sindacabili in questa sede). Ha però accolto il quarto motivo: l'art.614-bis c.p.c., nella versione ratione temporis applicabile, si riferisce alle obbligazioni di fare infungibile e non è applicabile quando l'obbligazione è fungibile e attuabile tramite terzi; di conseguenza la misura sanzionatoria prevista non poteva essere applicata alla condanna ad eseguire opere che risultano fungibili. Ha inoltre accolto i quinti e sesto motivi, constatando omessa pronuncia della Corte d'appello su richieste specifiche di condanna del Condominio (opere di regimentazione delle acque, consolidamento e altro) e su istanza di integrazione di CTU; per questi motivi la sentenza impugnata è stata cassata in parte e la causa rinviata alla Corte d'appello di Torino in diversa composizione per nuovo esame anche delle spese del presente giudizio.
Norme richiamate
La Corte ha ritenuto corretta l'applicazione dell'art.2051 c.c. da parte dei giudici di merito: responsabilità del custode della cosa per danni da essa cagionati, con onere per il proprietario (custode) di fornire prova liberatoria (caso fortuito); nel caso la Oppedisano non ha fornito tale prova
La richiamata norma (responsabilità aquiliana) è stata evocata dalla ricorrente ma la Corte ha ritenuto che la questione sulla titolarità della responsabilità (art.2043 vs art.2051) fosse fondata su elementi di fatto la cui valutazione non è sindacabile in Cassazione
Riferita nelle censure relative a servitù e uso della strada; la Corte ha considerato la rilevanza delle risultanze probatorie (atto di acquisto che attestava la servitù) e ha ritenuto la questione sostanzialmente di fatto
Citate dalla ricorrente in relazione agli obblighi dei condomini di conservazione della servitù; la Corte ha ritenuto che il confronto con tale norma implichi valutazioni di fatto non ricomprensibili in questa sede
Richiamata in relazione alla denuncia di danno temuto; la Corte ha preso atto dell'originaria azione cautelare ma ha confermato che il merito può ricostruire la fattispecie sostanziale
Norma procedurale richiamata in relazione al ricorso per denuncia di danno temuto; la Corte ha ricordato l'autonomia funzionale del procedimento cautelare rispetto al merito
Invocata per denunciare mutatio libelli e omessa pronuncia; la Corte ha escluso mutatio libelli (il giudice può qualificare la domanda secondo il suo contenuto sostanziale) ma ha accolto la censura di omessa pronuncia in relazione a specifiche domande non trattate dalla Corte d'appello
Richiamata dalla ricorrente in tema di motivazione; la Corte ha ritenuto le censure in gran parte infondate o assorbite, salvo i punti esaminati separatamente
La Corte ha affermato che l'art.614-bis, nella versione applicabile ratione temporis, è limitato alle obbligazioni di fare infungibile: non si applica alle obbligazioni di fare fungibile che possono essere eseguite da terzi; pertanto la sanzione pecuniaria coercitiva prevista non poteva essere irrogata per l'obbligo di eseguire opere che risultano fungibili
La Corte ha esaminato il richiamo alla misura coercitiva indiretta ma ha ritenuto che, nel caso concreto, non ricorressero i presupposti per la sua applicazione visto che le opere erano attuabili da soggetti terzi (carattere fungibile)
Massime di principio
- Il giudice di merito è libero di qualificare la domanda in base al suo contenuto sostanziale: mutatio libelli sussiste solo quando la nuova causa petendi è obiettivamente diversa e senza collegamento con la domanda originaria
- L'art.2051 c.c. configura una responsabilità per la custodia della cosa, con onere di prova liberatoria a carico del proprietario/custode; contestazioni sulla causalità e sulle concause sono primariamente questioni di fatto non sindacabili in Cassazione
- Le censure basate su diversa imputazione giuridica (es. art.2043 vs art.2051) possono essere inammissibili in Cassazione se costituiscono in realtà una richiesta di riconsiderazione delle valutazioni di fatto operate dai giudici di merito
- L'art.614-bis c.p.c. (nella versione ratione temporis) è applicabile solo alle obbligazioni di fare infungibile: se l'obbligo può essere adempiuto tramite terzi (è fungibile), la sanzione coercitiva prevista dall'art.614-bis non è appropriata
- L'omessa pronuncia su capi di domanda specifici costituisce vizio rilevante e comporta cassazione e rinvio quando non risulti un assorbimento implicito adeguatamente motivato
- Nel processo cautelare ante causam il merito conserva autonomia: domande nuove possono essere formulate nel merito ma impongono la nuova costituzione e l'apporto probatorio delle parti
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