Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 26223/2022 del 06/09/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di contestazione collegato a un avviso di accertamento per l’anno d’imposta 2007, fondato sulla qualificazione della società come società "di comodo" ai sensi dell’art. 30 della L. n. 724 del 1994. La società aveva impugnato l’atto sostenendo di non rientrare nella disciplina delle società non operative, perché nel 2007 la situazione economica era rimasta immutata rispetto all’anno precedente e l’impresa era inattiva in quanto impegnata nella realizzazione di un capannone industriale per la lavorazione di agrumi e derivati. La CTR aveva accolto la tesi della società e rigettato l’appello dell’Ufficio. In Cassazione l’Agenzia delle Entrate ha proposto due motivi: con il primo ha denunciato violazione dell’art. 112 c.p.c. e vizio di ultrapetizione, sostenendo che la CTR avesse fondato la decisione su elementi non dedotti nel ricorso introduttivo; con il secondo ha dedotto violazione e falsa applicazione dell’art. 30 L. 724/1994, difetto di motivazione e motivazione apparente, assumendo che il giudice d’appello non avesse verificato in concreto l’esistenza di obiettive situazioni idonee a giustificare il mancato conseguimento dei ricavi minimi e che la motivazione fosse del tutto insufficiente.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la CTR aveva deciso entro i limiti delle domande e difese formulate dalla società, avendo risposto alla contestazione sulla qualificazione come società di comodo. Ha dichiarato inammissibile, per la parte in cui sollecitava un nuovo esame del merito, il secondo motivo, osservando che il giudice di merito aveva correttamente posto a carico del contribuente l’onere di provare l’insussistenza dei requisiti di cui all’art. 30 della L. n. 724 del 1994 e aveva accertato in fatto l’assolvimento di tale onere, valutazione non censurabile in sede di legittimità. Ha inoltre respinto la censura di motivazione apparente, affermando che la motivazione della CTR, pur sintetica, era idonea a rendere intellegibile la ratio decidendi e rispettava il minimo costituzionale. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico dell’Agenzia delle Entrate; è stata esclusa l’applicazione dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 per la parte soccombente ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    Il giudice di merito non incorre in ultrapetizione se decide sulla contestazione effettivamente proposta dalla parte, restando nei limiti della domanda e delle difese svolte.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    La censura per nullità della sentenza o motivazione apparente non può essere utilizzata per ottenere una rivalutazione del merito quando la decisione sia comunque intellegibile.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    La deduzione di violazione di legge non può mascherare una richiesta di riesame del giudizio di fatto compiuto dal giudice di merito.

  • art. 30 L. n. 724 del 1994

    Spetta al contribuente fornire la prova della sussistenza di obiettive situazioni che impediscano il conseguimento dei ricavi minimi presunti dalla disciplina sulle società di comodo.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Non si applica il contributo unificato დამატivo quando la parte soccombente è un'amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito.

Massime di principio

  • Nel giudizio relativo alla contestazione della qualifica di società di comodo, il contribuente ha l’onere di provare specifiche circostanze obiettive che impediscano il raggiungimento dei ricavi minimi presunti dalla legge.
  • La censura di ultrapetizione è infondata se il giudice decide sulla questione effettivamente devoluta dalle difese delle parti, anche quando la motivazione valorizzi elementi di fatto già emersi nel processo.
  • In cassazione non è consentito trasformare la denuncia di violazione di legge o di difetto di motivazione in una richiesta di rivalutazione del merito e delle prove già apprezzate dal giudice di appello.
  • La motivazione è sufficiente quando, anche se sintetica, consente di comprendere la ratio decidendi; non occorre un’esposizione analitica se il nucleo argomentativo è chiaro e intellegibile.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.