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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34704/2025 del 30/12/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (creditore)

La controversia

La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto per la restituzione di euro 1.900,00, somma corrispondente al deposito cauzionale e a tre mensilità anticipate versate in vista della stipulazione di un contratto di locazione mai concluso. L'ingiunta propose opposizione deducendo, tra l'altro, l'incompetenza del giudice adito. Il giudice di pace, dopo aver assegnato termini ex art. 320, comma 4, c.p.c., dichiarò la propria incompetenza per materia e indicò come competente il Tribunale di Palermo, valorizzando anche il profilo territoriale legato all'immobile. Il tribunale, in sede di appello, confermò la decisione ritenendo la causa inerente a una locazione e quindi soggetta alla competenza inderogabile del giudice del luogo in cui si trova l'immobile. In cassazione la ricorrente ha dedotto quattro motivi: 1) violazione dell'art. 38, comma 3, c.p.c. perché il rilievo d'ufficio dell'incompetenza per materia sarebbe stato tardivo, essendo stato effettuato solo dopo le memorie ex art. 320, comma 4, c.p.c.; 2) violazione dell'art. 38, comma 3, c.p.c. in relazione all'art. 1, ultimo comma, L. n. 431/1998, sostenendo che, mancando un valido contratto di locazione, la pretesa doveva essere qualificata come ripetizione di indebito ex art. 2033 c.c.; 3) violazione dell'art. 38, comma 3, c.p.c. in relazione all'art. 447-bis c.p.c., perché la competenza per materia inderogabile del foro locatizio presupporrebbe un contratto di locazione valido ed efficace; 4) violazione dell'art. 2033 c.c. e dell'art. 1182 c.c., assumendo che, trattandosi di ripetizione di indebito, la competenza dovesse radicarsi presso il domicilio del creditore al tempo della scadenza dell'obbligazione, nel circondario del Tribunale di Agrigento.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo tardivo il rilievo d'ufficio dell'incompetenza per materia da parte del giudice di pace, in quanto effettuato dopo la scadenza del termine processuale previsto dall'art. 38 c.p.c. nel rito applicabile. Ha quindi dichiarato assorbiti gli altri tre motivi, poiché tutti rivolti a contestare la qualificazione della domanda come azione locatizia e la conseguente competenza territoriale inderogabile. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio al Tribunale di Agrigento, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 38, comma 3, c.p.c.

    l’incompetenza per materia, quella per valore e quella per territorio nei casi previsti dall’art. 28 sono rilevate d’ufficio non oltre l’udienza di cui all’articolo 183

    Nel rito davanti al giudice di pace, in mancanza di diversa disciplina, opera il medesimo regime di preclusioni del tribunale; il rilievo officioso dell'incompetenza deve avvenire entro la prima udienza utile, altrimenti è precluso.

  • art. 320, comma 4, c.p.c.

    Il termine concesso alle parti per il deposito delle memorie istruttorie segna, nel caso concreto, il momento oltre il quale il rilievo dell'incompetenza è tardivo.

  • art. 645 c.p.c.

    È il mezzo con cui è stata proposta opposizione al decreto ingiuntivo.

  • art. 2033 c.c.

    La ricorrente ha sostenuto che la domanda dovesse essere qualificata come ripetizione dell'indebito, non come pretesa fondata su contratto di locazione.

  • art. 1, ultimo comma, L. n. 431/1998

    Invocato per escludere l'applicazione della disciplina locatizia alla fattispecie, in assenza di un valido contratto di locazione.

  • art. 447-bis c.p.c.

    Richiamato per la regola di competenza inderogabile in materia locatizia, ritenuta però inconferente dalla ricorrente perché mancherebbe un contratto di locazione valido ed efficace.

  • art. 1182 c.c.

    Invocato quale criterio generale di determinazione della competenza territoriale in caso di obbligazione pecuniaria da ripetizione di indebito.

Massime di principio

  • Nel procedimento davanti al giudice di pace, in assenza di una disciplina speciale diversa, si applica il regime di preclusioni previsto per il rito ordinario: l'incompetenza per materia, per valore e, nei casi di competenza territoriale inderogabile, deve essere rilevata d'ufficio entro il termine processuale stabilito dall'art. 38 c.p.c., altrimenti la questione è preclusa.
  • Quando la questione di competenza è sollevata tardivamente dal giudice, è irrilevante discutere i profili qualificatori della domanda se l'accertamento della competenza è già precluso: i motivi che mirano a riqualificare la causa restano assorbiti dall'accoglimento del vizio processuale preliminare.
  • Il precedente formatosi sotto il regime anteriore alla riforma dell'art. 38 c.p.c. non è utilizzabile per giustificare rilievi officiosi compiuti oltre il termine oggi previsto, poiché la modifica normativa ha anticipato la preclusione anche per il rilievo della competenza territoriale inderogabile.

Come è indicizzato

MaterieCompetenzaContratto preliminareLocazione abitativa
RamiProcesso civileImmobiliareContratti
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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