Cassazione Civile, Ordinanza n. 23682/2023 del 03/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (banca)
La controversia
Nel fallimento di una società in liquidazione, una società terza aveva presentato proposta di concordato fallimentare, approvata dal curatore e dalla maggioranza dei creditori. Un istituto di credito, creditore chirografario ammesso al passivo, aveva depositato entro il termine assegnato un atto formalmente intitolato come reclamo contro il decreto del giudice delegato, chiedendo la revoca del decreto di avvio della procedura di omologa; nel contenuto, però, contestava la sussistenza dei presupposti per l'omologazione della proposta, sostenendo che non vi fosse certezza di adempimento e che la fideiussione prospettata fosse priva di fondamento. Il tribunale ha qualificato l'atto come reclamo ex art. 26 l. fall. e non come opposizione all'omologa ex art. 129 l. fall., dichiarandolo tardivo. Con il ricorso per cassazione la banca ha dedotto: 1) violazione degli artt. 26 e 129 l. fall., 113 c.p.c. e 24 Cost., per erronea qualificazione dell'atto e lesione del diritto di difesa; 2) nullità del decreto per motivazione contraddittoria e violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., per erronea applicazione dei principi sull'interpretazione degli atti processuali.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondati congiuntamente i due motivi. Ha respinto l'eccezione di inammissibilità del ricorso per asserita mancanza di decisorietà e definitività, osservando che il decreto impugnato incideva in modo definitivo sul diritto del creditore di opporsi all'omologazione e, secondo il principio dell'apparenza, non era altrimenti impugnabile. Ha quindi affermato che il giudice di merito avrebbe dovuto interpretare l'atto in base al suo contenuto sostanziale e non alla sola intestazione, riconoscendovi un'opposizione all'omologa. Il decreto del tribunale è stato cassato e la causa rinviata al Tribunale di Crotone, che dovrà riesaminare la vicenda attenendosi ai principi enunciati e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità. La cassazione ha esteso i propri effetti anche al provvedimento di omologa pronunciato senza considerare l'opposizione.
Norme richiamate
Il reclamo ordinario è soggetto al relativo termine e non può essere confuso con l'opposizione all'omologazione del concordato fallimentare quando il contenuto dell'atto mira in realtà a contestare la proposta concordataria.
Il termine assegnato dal giudice delegato serve per la presentazione delle opposizioni all'omologazione; il giudice deve valutare il contenuto sostanziale dell'atto per verificare se esso costituisca opposizione.
In assenza di opposizioni, l'omologazione segue una procedura semplificata e non contenziosa, che non è soggetta a gravame né a ricorso immediato per cassazione secondo la logica richiamata dalla Corte.
Se vi è opposizione, il tribunale deve provvedere secondo la procedura prevista per l'esame delle contestazioni all'omologa.
Il concordato fallimentare omologato diviene obbligatorio per i debitori anteriori all'apertura del fallimento, incluso il creditore opponente.
art. 111 Cost.
È ricorribile per cassazione il provvedimento con carattere decisorio e definitivo che incide su diritti soggettivi e non è altrimenti modificabile.
Il provvedimento di omologa emesso in assenza di opposizioni, per la sua natura non contenziosa, non acquista autorità di giudicato nel senso ostativo richiamato dalla Corte.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
La censura mirava alla nullità della motivazione per contraddittorietà, ma la Corte ha risolto la questione sul diverso piano dell'erronea qualificazione dell'atto processuale.
L'interpretazione delle domande e degli atti processuali può essere sindacata in cassazione quando si deduca un error in procedendo e un'omessa pronuncia conseguente alla loro erronea qualificazione.
art. 24 Cost.
L'erronea qualificazione dell'atto processuale non può comprimere il diritto di difesa della parte che abbia sostanzialmente proposto opposizione.
La cassazione del decreto che ha escluso l'opposizione travolge, per effetto espansivo interno, anche il provvedimento di omologa adottato senza considerare tale opposizione.
Massime di principio
- Nell'interpretazione degli atti processuali rileva il contenuto sostanziale della domanda o dell'istanza, non la sola intestazione o formula conclusiva, dovendo il giudice valorizzare l'intero contesto dell'atto e la finalità effettivamente perseguita dalla parte.
- Se l'erronea qualificazione di un atto processuale determina l'omessa pronuncia su un'opposizione o su una domanda tempestivamente proposta, la questione è sindacabile in cassazione come error in procedendo, con potere-dovere della Corte di esaminare direttamente l'atto.
- Un provvedimento, anche se formalmente emesso come ordinanza o decreto, è ricorribile per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost. quando incide con efficacia decisoria e definitiva su diritti soggettivi e non è ulteriormente modificabile.
- Nel procedimento di omologazione del concordato fallimentare, in assenza di opposizioni il tribunale decide con rito semplificato e non contenzioso; se invece l'atto depositato integra sostanzialmente un'opposizione, il giudice deve trattarlo come tale e applicare la disciplina corrispondente.
- L'effetto espansivo interno della cassazione può travolgere anche il provvedimento consequenziale emesso senza considerare l'atto erroneamente qualificato, quando quest'ultimo era in realtà idoneo a incidere sul presupposto decisionale del provvedimento successivo.
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