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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 16516/2023 del 18/04/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente aveva chiesto il risarcimento, ai sensi dell'art. 35-ter Ord. pen., per il periodo di detenzione presso la Casa di reclusione di Padova (28/12/2017 - 12/01/2021). Il magistrato di sorveglianza aveva dichiarato l'istanza inammissibile come reiterativa di altra già esaminata, motivando fra l'altro sul calcolo della superficie utile sottraendo la porzione occupata dal letto del compagno di stanza. Il ricorrente ha impugnato sostenendo che la sentenza delle Sezioni Unite (Sez. U n. 6551) e la giurisprudenza della Corte EDU, nonché l'art. 35-ter Ord. pen., costituiscono un novum idoneo a superare il "giudicato esecutivo" e a giustificare un nuovo esame nel merito; lamentava inoltre violazioni costituzionali e della Convenzione europea (artt. 3 Cost., 125 comma 3 Cost., 117 Cost., 32 CEDU).

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per genericità delle deduzioni, per mancato confronto con le argomentazioni poste a base del provvedimento impugnato e perché la presunta novità giurisprudenziale non è stata ritenuta tale da giustificare il riesame di una richiesta già esaminata. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Norme richiamate

  • art. 35-ter Ord. pen.

    Strumento normativo che veicola il controllo delle condizioni detentive alla luce della giurisprudenza CEDU; il ricorrente lo invoca come elemento novativo, ma la Corte ritiene che la sua mera enunciazione non sia sufficiente senza un concreto e specifico nuovo argomento di diritto o di fatto

  • art. 666, comma 2, cod. proc. pen.

    Norma richiamata dal Tribunale per dichiarare l'inammissibilità dell'istanza risarcitoria reiterata; consente al giudice di non procedere all'esame nel merito se la domanda è manifestamente inammissibile o reiterativa

  • Sezioni Unite, n. 6551 del 24/09/2020 (Rv. 280433)

    La sentenza è stata richiamata dalle parti: il giudice di merito e la Corte osservano che essa chiarisce il criterio di calcolo del "normale movimento" e l'esclusione dal computo degli arredi fissati al suolo (es. letto a castello), ma non introduce un principio uniforme e inequivoco tale da costituire novum per superare il "giudicato esecutivo"; per il letto singolo la valutazione rimane comunque di merito

  • Corte EDU (giurisprudenza)

    Richiamata quale riferimento per la valutazione della condizione detentiva in ordine al divieto di trattamenti inumani o degradanti; la Corte italiana segnala che il richiamo generico alla Corte EDU non sostituisce l'onere di dimostrare in modo specifico l'elemento di novità o i fatti nuovi

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma a favore della Cassa delle ammende per aver proposto un ricorso ritenuto immotivato o colposo

  • artt. 3, 117, 125 comma 3 Cost. e art. 32 CEDU

    Norme e principi costituzionali e convenzionali invocati dal ricorrente (divieto di trattamenti inumani e discriminazione, competenza normativa statale, diritto al ricorso effettivo); la Corte osserva che l'invocazione di questi principi richiede una correlazione puntuale con i fatti e le argomentazioni giuridiche poste a base del ricorso, altrimenti resta generica

Massime di principio

  • Una domanda risarcitoria gia' esaminata può essere dichiarata inammissibile se reiterativa: per farla riesaminare è necessario dimostrare un "novum" concreto, ossia un elemento di diritto o di fatto nuovo e decisivo rispetto a quanto già valutato.
  • Il richiamo generico a una sentenza delle Sezioni Unite o alla giurisprudenza della Corte EDU non è di per sé sufficiente a costituire novum: bisogna spiegare in che modo la nuova pronuncia modifica in maniera univoca e rilevante il precedente giudicato e applicarla ai fatti specifici del caso.
  • La determinazione della sussistenza di condizioni detentive "inique" o "inumane" richiede prove e argomentazioni specifiche (es. misure, computo della superficie, arredi): affermazioni generiche o mancato confronto con la motivazione del giudice di merito portano all'inammissibilità del ricorso.
  • Quando la giurisprudenza chiarisce criteri di calcolo (es. "normale movimento" e scomputo di arredi), occorre verificare se la precisazione sia tale da imporre un diverso esito giurisdizionale; se la pronuncia lascia comunque spazio a valutazioni di merito, non costituisce automaticamente motivo di riesame contro il giudicato.
  • I ricorsi che non confrontano punto per punto le motivazioni del provvedimento impugnato e che formulano deduzioni generiche rischiano la dichiarazione di inammissibilità e la condanna alle spese e sanzioni (art. 616 c.p.p.).

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