Cassazione Penale, Sentenza n. 38465/2024 del 18/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Bazzan impugnava l'ordinanza del G.E. che aveva negato la restituzione di quattro armi (indicate alle lett. c), d), e) ed f) nella relazione balistica del RIS di Parma) ancora trattenute, nonostante una sentenza irrevocabile del GUP del 20/07/2018 avesse già disposto la restituzione delle armi legittimamente detenute. Denunciava: a) nullità del procedimento di esecuzione per iscrizione d'ufficio senza iniziativa dei soggetti previsti dall'art. 666 c.1 c.p.p.; b) difetto di potere del giudice dell'esecuzione a modificare una statuizione definitiva di restituzione; c) errata valutazione tecnica delle carabine (le armi erano demilitarizzate e acquistate dopo la demilitarizzazione, quindi legittimamente detenute).
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il primo motivo (nullità procedimentale) perché l'ordinanza impugnata era stata emessa in seguito a precedente annullamento con rinvio dalla Corte di cassazione e, per effetto dell'art. 627 c.4 c.p.p., nel nuovo giudizio non potevano essere rilevate nullità già trascorse. Ha invece accolto il secondo motivo (difetto di potere del giudice dell'esecuzione) ritenendo che, quando il giudice della cognizione ha già disposto con sentenza irrevocabile la restituzione di cose, il giudice dell'esecuzione non può revocare tale restituzione nei confronti di chi è stato parte del processo di cognizione. Perciò la Cassazione ha annullato senza rinvio l'ordinanza nella parte in cui aveva negato la restituzione delle armi ancora trattenute e ha ordinato di dare esecuzione alla restituzione già disposta, trasmettendo gli atti al Procuratore della Repubblica per l'esecuzione.
Norme richiamate
Regola l'avvio del procedimento di esecuzione; la Corte segnala che l'iscrizione d'ufficio può essere censurata se violi le norme sul contraddittorio, ma nel caso questo vizio non è stato riesaminabile dopo il rinvio dalla Cassazione per effetto dell'art. 627 c.4.
Limita i poteri del giudice dell'esecuzione: non può revocare il dissequestro già definitivamente disposto dal giudice della cognizione nei confronti di chi fu parte del giudizio di cognizione.
Attribuisce competenze al giudice dell'esecuzione in materia di confisca e restituzione solo nei casi in cui il giudice della cognizione non abbia provveduto o quando la richiesta provenga da un terzo non parte nel giudizio di cognizione.
Ai sensi dell'art. 627 c.4 la sentenza di annullamento con rinvio impedisce che nel nuovo giudizio si deducano nullità ed inammissibilità già verificatesi nei precedenti gradi; la Corte l'ha applicata per escludere la rilevabilità della presunta nullità iniziale.
Criteri di censura per il ricorso per cassazione (violazione di legge, vizio di motivazione, ecc.); sono le norme in base alle quali il ricorrente ha formulato i motivi di cassazione.
Norma richiamata nella discussione sulla demilitarizzazione: consente operazioni di resa del tutto inidonee all'uso militare (demilitarizzazione); la Corte osserva che la demilitarizzazione rileva per stabilire se l'arma sia commerciabile o legittimamente detenuta.
Richiamata nella sentenza come causa della commerciale adattabilità di alcune armi: la trasformazione normativa ha reso commerciabili alcune categorie di armi, rilevanti per la decisione sulla restituzione.
Massime di principio
- Una sentenza definitiva del giudice della cognizione che dispone la restituzione di beni vincola il giudice dell'esecuzione: quest'ultimo non può revocare il dissequestro nei confronti di chi è stato parte nel giudizio di cognizione, salvo che non sussistano nuovi titoli legittimanti il mantenimento del vincolo.
- Il giudice dell'esecuzione interviene sulla restituzione solo quando il giudice della cognizione non abbia provveduto o la richiesta provenga da terzi estranei al giudizio di cognizione (art. 676 c.p.p.).
- I profili di nullità procedurale già decisi o che sono stati oggetto di annullamento con rinvio dalla Cassazione possono essere preclusi nel nuovo giudizio per effetto dell'art. 627 c.4 c.p.p.: attenzione a quando sollevare specifiche nullità e alla loro tempestività.
- La qualificazione tecnica delle armi (ad es. demilitarizzate, arma antica, commercializzabile per modifiche legislative) è determinante per decidere la restituzione: se l'arma è stata trasformata in modo inerente alla condotta contestata, l'autorità può mantenere il vincolo.
- In situazioni analoghe, chi chiede la restituzione deve documentare che le cose erano legittimamente detenute e non oggetto della condotta illecita per la quale è stata disposta confisca; l'Amministrazione giudiziaria può opporre valutazioni tecniche (perizie balistiche) che tuttavia non possono contrastare una decisione irrevocabile del giudice della cognizione senza nuovi titoli.
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