Cassazione Penale, Ordinanza n. 00952/2025 del 09/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza della Corte d'appello di Catania che aveva respinto la richiesta di riconoscimento del vincolo della continuazione tra i reati indicati ai numeri 1), 2) e 3) dell'istanza. Ha dedotto, ai sensi dell'art. 671, comma 1, lett. b) ed e), c.p.p., l'erronea applicazione dell'art. 81 c.p. e il vizio di motivazione, sostenendo che le condotte escluse dal medesimo disegno criminoso dovevano invece essere ricondotte a una preordinata programmazione unitaria. Le condotte, pur integrando illeciti di rapina aggravata e associazione mafiosa, presentavano tuttavia, secondo il giudice di merito, modalità esecutive diverse, diversi concorrenti e assenza di elementi univoci di programmazione comune. Il ricorso contestava quindi la valutazione degli elementi già acquisiti e mirava a una rivalutazione di merito della ricostruzione fattuale.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la motivazione dell'ordinanza impugnata avesse già esaminato in modo specifico la distanza temporale tra i fatti esclusi dalla continuazione, le modalità dei fatti e il periodo di militanza nell'associazione mafiosa, escludendo con argomentazione logica la sussistenza di un unico disegno criminoso. Le censure del ricorrente non indicavano ulteriori elementi idonei a dimostrare la previa unica ideazione delle diverse condotte e si risolvevano in una richiesta di nuova valutazione del merito, non consentita in sede di legittimità. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
richiamato come base della richiesta di riconoscimento della continuazione in sede esecutiva
richiamato quale norma sulla continuazione/medesimo disegno criminoso, la cui applicazione è stata contestata dal ricorrente
richiamato implicitamente nella condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentita una mera rivalutazione del merito delle prove e degli elementi fattuali già esaminati dal giudice di merito o dell'esecuzione.
- Ai fini del riconoscimento della continuazione ex art. 81 c.p. occorre allegare elementi concreti e univoci da cui desumere la previa ideazione unitaria delle diverse condotte; la sola appartenenza a un contesto criminoso o la commissione di reati analoghi non è di per sé sufficiente.
- La distanza temporale tra i fatti, la diversità delle modalità esecutive e la diversità dei concorrenti possono legittimamente essere valorizzate per escludere l'unicità del disegno criminoso.
- Quando la motivazione del provvedimento impugnato affronta specificamente i profili decisivi della continuazione, il ricorso che si limiti a contrapporre una lettura alternativa degli stessi elementi è inammissibile.
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