Cassazione Penale, Ordinanza n. 12173/2026 del 31/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso è stato proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma. L'unico motivo censurava in modo generico l'eccessività della pena base e la misura degli aumenti disposti per la continuazione, nonché la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. La Corte di cassazione ha rilevato che la doglianza investiva un profilo rimesso alla discrezionalità del giudice di merito e che il ricorso era aspecifico, perché non confrontato in modo puntuale con la motivazione della sentenza impugnata.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondato il motivo relativo al trattamento sanzionatorio, osservando che la determinazione della pena base e degli aumenti per continuazione, così come il diniego delle attenuanti generiche, rientrano nella discrezionalità del giudice di merito e che, nel caso concreto, la motivazione della sentenza impugnata era congrua e basata su elementi ritenuti rilevanti. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Richiamato insieme all'art. 133 c.p. per affermare che la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, da esercitarsi secondo i criteri legali di commisurazione.
Usato come parametro per la valutazione della pena base, degli aumenti e delle diminuzioni, nonché del diniego delle attenuanti generiche.
La Corte afferma in via generale che il motivo non è consentito dalla legge in sede di legittimità, richiamando il limite del sindacato di cassazione sulla valutazione discrezionale del merito.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito censurare in modo meramente generico la misura della pena base o degli aumenti per continuazione, quando la doglianza si risolve in una richiesta di nuova valutazione del merito.
- La determinazione della pena, inclusa la quantificazione degli aumenti o delle diminuzioni per circostanze e continuazione, è rimessa alla discrezionalità del giudice di merito e deve essere sorretta da motivazione congrua e coerente con i criteri legali di commisurazione.
- Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è censurabile in cassazione solo se la motivazione è mancante, apparente o manifestamente illogica; non è sufficiente una critica assertiva o aspecifica.
- La aspecificità del motivo di ricorso, specie quando non si confronta con gli argomenti decisivi della sentenza impugnata, comporta l'inammissibilità del ricorso.
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