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Sentenza

Sentenza del 26/10/2016 n. 1876 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana

Riscossione - Pignoramento verso terzi - Necessità della previa comunicazione al contribuente, pena la nullità dell'iscrizione ipotecaria - Sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il contribuente ha contestato la validità dell'iscrizione ipotecaria eseguita senza una preventiva comunicazione dell'Amministrazione. Secondo il ricorrente, prima dell'iscrizione avrebbe dovuto essere instaurato un contraddittorio endoprocedimentale, mediante un avviso contenente l'intenzione di iscrivere l'ipoteca e la concessione di un termine per presentare osservazioni o pagare il tributo. La questione riguardava anche il periodo anteriore all'introduzione del comma 2-bis dell'art. 77 del D.P.R. n. 602/1973.

La decisione

La contestazione è stata accolta: l'iscrizione ipotecaria non preceduta dalla preventiva comunicazione al contribuente deve considerarsi nulla. L'Amministrazione, anche prima dell'entrata in vigore del comma 2-bis dell'art. 77 del D.P.R. n. 602/1973, era tenuta ad avvisare il contribuente e a consentirgli di esercitare il diritto di difesa. Il termine per le osservazioni o per il pagamento può essere individuato, in via coerente con altre disposizioni, in trenta giorni.

Norme richiamate

  • Art. 77 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602

    Disciplina l'iscrizione di ipoteca da parte dell'agente della riscossione sui beni immobili del debitore. La norma deve essere applicata nel rispetto del diritto del contribuente al previo contraddittorio.

  • Art. 77, comma 2-bis, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602

    Prevede espressamente la preventiva comunicazione al contribuente prima dell'iscrizione ipotecaria, ma l'obbligo di comunicazione è stato riconosciuto dalla giurisprudenza anche per il periodo precedente alla sua entrata in vigore.

  • Art. 7, comma 2, lett. u-bis), del D.L. 13 maggio 2011, n. 70

    Ha introdotto il comma 2-bis dell'art. 77 del D.P.R. n. 602/1973, rendendo legislativamente esplicito l'obbligo di preventiva comunicazione dell'iscrizione ipotecaria.

  • Cassazione civile, Sezioni Unite, sentenza 18 settembre 2014, n. 19667

    Ha affermato che l'Amministrazione deve instaurare il contraddittorio endoprocedimentale prima di adottare un atto capace di incidere negativamente sui diritti o sugli interessi del contribuente. L'omessa comunicazione preventiva comporta la nullità dell'iscrizione ipotecaria.

Massime di principio

  • Quando un atto dell'Amministrazione finanziaria incide negativamente sui diritti o sul patrimonio del contribuente, deve essere verificato se sussista un obbligo di preventiva comunicazione e di instaurazione del contraddittorio.
  • L'iscrizione ipotecaria non può essere eseguita validamente senza un previo avviso che informi il contribuente e gli consenta di pagare il debito o presentare osservazioni.
  • L'assenza di una previsione legislativa espressa, per il periodo considerato, non esclude necessariamente l'obbligo di contraddittorio quando esso deriva dai principi generali di tutela del diritto di difesa e di buon andamento dell'azione amministrativa.
  • In caso di iscrizione ipotecaria non preceduta dalla comunicazione preventiva, il contribuente può contestare l'atto chiedendone la declaratoria di nullità, fermo restando l'esame delle circostanze concrete e della disciplina applicabile.

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