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Cassazione Penale, Ordinanza n. 19955/2025 del 28/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Bologna del 19/07/2024. Il ricorso articolava due motivi: con il primo deduceva violazione di legge e vizio di motivazione per il mancato riconoscimento del tentativo in relazione al reato di rapina impropria ex art. 628, comma 2, c.p., sostenendo che il fatto dovesse essere qualificato come tentata e non consumata. Con il secondo motivo censurava violazione di legge e vizio motivazionale in ordine all'art. 81, comma 2, c.p., contestando il mancato riconoscimento della continuazione tra il reato oggetto del giudizio e un precedente reato già definito con sentenza irrevocabile n. 5170/2022 del 21/12/2022. La Corte di cassazione ha ritenuto il primo motivo meramente riproduttivo di censure già esaminate e disattese dai giudici di merito, senza specifica critica delle ragioni della sentenza impugnata; ha ritenuto il secondo motivo inammissibile perché attinente al trattamento punitivo, sorretto comunque da motivazione non illogica e da adeguato esame delle deduzioni difensive.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha rilevato, quanto al primo motivo, che la censura si limitava a riproporre questioni già esaminate e respinte, senza confutare specificamente la motivazione della sentenza di merito sulla corretta qualificazione del fatto come rapina impropria consumata. Quanto al secondo motivo, la Corte ha osservato che il diniego della continuazione tra il reato contestato e quello coperto da precedente sentenza irrevocabile era stato motivato in modo sufficiente e non illogico. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 628, comma 2, c.p.

    Richiamato per la dedotta configurazione della rapina impropria tentata; la Corte conferma la qualificazione del fatto come rapina impropria consumata già operata dai giudici di merito.

  • art. 81, comma 2, c.p.

    Richiamato per la richiesta di applicazione della disciplina della continuazione tra il reato per cui si procede e un precedente reato irrevocabilmente giudicato; la Corte ritiene corretta la mancata applicazione della continuazione sulla base della motivazione di merito.

  • art. 616 c.p.p.

    Applicato per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende a seguito dell'inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità il motivo di ricorso è inammissibile quando si limita a riprodurre censure già esaminate e disattese in appello senza confrontarsi in modo specifico con le argomentazioni della sentenza impugnata.
  • La deduzione del tentativo non può essere accolta in cassazione se la sentenza di merito ha fornito una motivazione coerente sulla consumazione del reato e il ricorso non ne evidenzia specifici vizi logici o giuridici.
  • La richiesta di riconoscimento della continuazione tra reati già oggetto di separati giudizi è scrutinabile in cassazione solo nei limiti del vizio di legge o di motivazione, non potendo fondarsi su una mera diversa lettura del trattamento sanzionatorio.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente è condannato alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniRapinaContinuazione
RamiProcesso penaleDelitti contro il patrimonio
IstitutiContinuazione

Testo integrale

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