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Sentenza

Sentenza del 17/06/2016 n. 12569 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha impugnato la cartella di pagamento relativa all’IVA 2003, per Euro 14.971,21, sostenendo che l’importo richiesto fosse errato nell’ambito della definizione della lite fiscale pendente prevista dalla L. n. 289/2002, art. 16. Con il primo motivo ha lamentato la mancata comunicazione di un diniego della definizione e l’esistenza di una precedente sentenza che avrebbe dichiarato estinto il giudizio. Con il secondo motivo ha sostenuto che il valore della lite dovesse essere calcolato soltanto sulle somme effettivamente richieste a pagamento dall’Amministrazione, escludendo il credito IVA chiesto a rimborso ma mai ricevuto.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Il primo motivo è stato dichiarato inammissibile per carenza di autosufficienza, genericità delle allegazioni e mancata produzione o trascrizione degli atti e della sentenza richiamata; inoltre, il presunto diniego della definizione non risultava provato. Il secondo motivo è stato ritenuto infondato: ai sensi dell’art. 16, comma 3, lett. c), della L. n. 289/2002, il valore della lite deve essere determinato considerando l’imposta oggetto della contestazione nel ricorso introduttivo, anche se l’Amministrazione non aveva materialmente erogato il rimborso IVA richiesto. La cartella è stata quindi confermata e la società è stata condannata a rimborsare all’Agenzia delle Entrate le spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 3.000, oltre spese prenotate a debito.

Norme richiamate

  • Legge n. 289 del 2002, art. 16, comma 3, lett. c)

    Per valore della lite, da assumere a base del calcolo per la definizione, l'importo dell'imposta che ha formato oggetto di contestazione in primo grado, al netto degli interessi, delle indennità di mora e delle eventuali sanzioni collegate al tributo.

    Il valore della lite ai fini del condono deve essere calcolato in base all’imposta oggetto della contestazione come individuata nell’atto introduttivo del giudizio, non limitandosi alle sole somme che l’Amministrazione abbia concretamente richiesto o riscosso.

  • Legge n. 289 del 2002, art. 16, comma 5

    Le somme rimborsabili a seguito della definizione sono quelle versate per effetto delle disposizioni vigenti in materia di riscossione in pendenza di lite, sempre che sia intervenuta una pronuncia sfavorevole all’Amministrazione finanziaria.

    La definizione della lite non consente di ottenere il rimborso di crediti IVA richiesti in dichiarazione ma mai materialmente erogati dall’Amministrazione.

  • Art. 115 c.p.c.

    Il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti.

    La censura fondata su fatti non contestati deve indicare con precisione dove e come tali fatti siano stati dedotti nel giudizio di merito; allegazioni generiche e non documentate non sono sufficienti in sede di legittimità.

  • Art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3

    Violazione o falsa applicazione di norme di diritto.

    Il ricorso per cassazione deve individuare specificamente l’errore di interpretazione o applicazione della norma, rispettando anche il requisito di autosufficienza mediante la precisa indicazione degli atti e delle circostanze rilevanti.

Massime di principio

  • Nel calcolo del valore di una lite tributaria definibile, rileva l’intero oggetto della contestazione risultante dal ricorso introduttivo, anche quando una parte del credito, come un rimborso IVA, non sia stata materialmente pagata o inclusa nella ripresa fiscale.
  • La definizione agevolata della lite è una scelta del contribuente: l’eventuale assenza di un vantaggio economico concreto non consente di ridurre retroattivamente il valore della lite né di contestare il calcolo dopo l’adesione.
  • In cassazione, le eccezioni basate su mancata notifica, decadenza dell’Amministrazione o precedenti sentenze devono essere documentate e trascritte con precisione; riferimenti vaghi o non verificabili conducono all’inammissibilità del motivo.
  • La mancata comunicazione di un diniego presuppone che un vero provvedimento di diniego sia stato adottato e dimostrato. Una cartella volta a richiedere il pagamento integrale della definizione non equivale, di per sé, a un diniego della definizione.
  • Per valutare correttamente una definizione tributaria occorre esaminare l’atto impugnato e il contenuto effettivo del ricorso originario, non soltanto gli importi indicati nella successiva cartella o quelli concretamente versati dall’Amministrazione.

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