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Sentenza

Sentenza del 27/10/2022 n. 4676 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio

Processo tributario - Cartella di pagamento invalidamente notificata conosciuta solo attraverso estratto di ruolo - Ius superveniens - Art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602 del 1973 - Giudizi pendenti - Applicabilità - Fondamento.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

si contestava la validità della notifica della cartella di pagamento (o la mancanza di notifica), la cartella essendo stata conosciuta dal ricorrente soltanto tramite estratto di ruolo; la questione giuridica era se la disposizione sopravvenuta (art. 3-bis del d.l. 146/2021, inserita come art. 12, comma 4-bis, del DPR 602/1973) potesse applicarsi ai giudizi già pendenti, riconoscendo al contribuente un interesse alla tutela immediata rispetto al ruolo/cartella non notificata o invalidamente notificata

La decisione

la Corte ha ritenuto che l'art. 3-bis del d.l. 146/2021 (art. 12, co. 4-bis, DPR 602/1973) si applica ai processi pendenti: la norma sopravvenuta specifica e concretizza l'interesse del soggetto ad ottenere una tutela immediata nei confronti di ruolo o cartella non notificati o invalidamente notificati. Pertanto il giudice del merito può valorizzare l'assenza o invalidità della notifica anche nei giudizi iniziati prima dell'entrata in vigore della novella e adottare le misure di tutela consequenziali (esame della nullità/invalidità, misure cautelari/sospensive o annullamento degli atti impugnati ove del caso). La decisione si richiama e conferma l'orientamento delle SS.UU. nella pronuncia n. 26283/22

Norme richiamate

  • decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, art. 3-bis

    introduce, in sede di conversione, una modifica all'art. 12 del DPR 602/1973 (comma 4-bis) che disciplina l'interesse alla tutela immediata contro ruolo/cartella non notificati o invalidamente notificati; la Corte interpreta la norma come applicabile ai giudizi pendenti (ius superveniens)

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 12, comma 4-bis

    la formulazione del comma 4-bis, come novellata, concretizza il diritto del contribuente a una protezione immediata nei confronti della riscossione per ruolo/cartella che non sono stati validamente notificati; la norma è ritenuta operativa anche per i processi pendenti

  • Cass. SS.UU. 26283/2022

    giurisprudenza di legittimità che ha già affermato principi analoghi e viene richiamata per confermare l'applicabilità della novella ai giudizi pendenti

Massime di principio

  • La norma sopravvenuta che riconosce tutela immediata contro ruolo/cartella non notificati o invalidamente notificati si applica anche ai giudizi già pendenti (ius superveniens): non è necessario che il processo sia iniziato dopo l'entrata in vigore della modifica
  • Se la cartella è conosciuta solo tramite estratto di ruolo, il contribuente deve tempestivamente eccepire la mancanza o invalidità della notifica e chiedere le misure di tutela (sospensione dell'esecuzione, declaratoria di nullità/annullamento) sulla base dell'art. 12, co. 4-bis
  • Il giudice può e deve valutare la regolarità della notifica anche nei procedimenti iniziati anteriormente alla novella normativa e, se accerta l'irritualità, adottare i provvedimenti conseguenti a tutela del contribuente
  • L'onere della prova sulla effettiva notifica grava generalmente sull'amministrazione/ente della riscossione; il contribuente può chiedere produzione di documenti postali, ricevute di notifica, estratti di ruolo e ogni elemento probatorio rilevante
  • Riferirsi e richiamare la pronuncia della Corte di Cassazione, SS.UU. n. 26283/22, rafforza l'argomentazione sull'applicabilità della novella ai processi pendenti
  • In pratica, in situazioni analoghe è opportuno: 1) proporre tempestiva impugnazione; 2) eccepire formalmente la mancata/invalidità della notifica; 3) chiedere misure cautelari ove sussistano i presupposti; 4) raccogliere e produrre le prove rilevanti sulla notifica/assenza di essa

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