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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 39118/2022 del 17/10/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorso impugnava la sentenza della Corte d'Appello di Messina che aveva confermato la condanna di Giuseppe Pulella per i reati ascritti ai sensi dell'art. 495 c.p. (falsa attestazione o dichiarazione a pubblico ufficiale) per avere fornito generalità false agli agenti della Polizia Stradale in occasione di accertamenti sul codice della strada. Il ricorrente proponeva tre motivi: 1) vizio di motivazione e travisamento della prova contestando la ricostruzione della firma apposta sul verbale e sostenendo che la sottoscrizione corrispondesse a quella del denunciante; 2) errata qualificazione del fatto: avrebbe dovuto essere applicato l'art. 496 c.p. (false dichiarazioni sulla propria identità), non l'art. 495, perché l'iniziativa era stata dell'agente e si tratterebbe di mero rilascio di generalità; 3) vizio nel computo della prescrizione: la difesa sosteneva che la sospensione per adesione all'astensione dell'Avvocatura doveva essere computata in 60 giorni (art. 159 c.p.), non 105, e che quindi i reati erano prescritti al momento della sentenza impugnata.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo ha ritenuto che si trattasse di una censura meramente direttiva del merito e della valutazione probatoria (confronto grafico della firma), materia riservata al giudice di merito; la motivazione della Corte di appello è stata ritenuta logica e coerente e non affetta dai vizi rilevanti ai sensi dell'art. 606, lett. e), c.p.p. Sul secondo motivo la Cassazione ha confermato l'interpretazione consolidata secondo cui l'art. 495 c.p. si applica quando la dichiarazione falsa è destinata a incidere sulla formazione di un atto pubblico (qui: il verbale di accertamento), soprattutto in assenza di documenti d'identità; l'art. 496 c.p. è norma residuale. Sul terzo motivo la Corte ha ritenuto infondata la doglianza sul computo della sospensione della prescrizione: l'adesione del difensore all'astensione proclamata dalle Camere penali può legittimamente determinare una sospensione superiore a 60 giorni in ragione delle esigenze organizzative dell'Ufficio, e il calcolo complessivo ha posto il termine prescrizionale oltre la data della sentenza impugnata. Conseguentemente il ricorso è inammissibile e il ricorrente è condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 495 cod. pen.

    La norma è stata interpretata nella sua versione successiva alla L. n. 125/2008 come rivolta alle false "attestazioni" o dichiarazioni rese al pubblico ufficiale e destinate a essere riprodotte in un atto fidefaciente; si applica quando la dichiarazione falsa incide sulla formazione dell'atto pubblico (es. verbale di accertamento) soprattutto se il soggetto è privo di documenti d'identità.

  • art. 496 cod. pen.

    Considerata norma residuale rispetto all'art. 495: si applica alle false dichiarazioni sulla identità o qualità personali quando tali dichiarazioni non assumono il carattere di "attestazione" destinata a essere riprodotta in atto pubblico.

  • art. 157 cod. pen.

    Citato nella doglianza sulla prescrizione; nel contesto la Cassazione richiama la disciplina sulla sospensione e sul computo dei termini ma rigetta la censura perché la giurisprudenza consente sospensioni superiori a 60 giorni per adesione del difensore a scioperi/astensioni

  • art. 159 cod. pen.

    Riferimento al limite dei 60 giorni di sospensione; la Corte richiama la giurisprudenza che ammette comunque sospensioni superiori quando il differimento è determinato dall'adesione del difensore a manifestazioni di protesta e ciò si giustifica per esigenze organizzative dell'Ufficio.

  • art. 606, lett. e) c.p.p.

    Richiamato per delimitare il controllo di legittimità: la Corte di Cassazione valuta i vizi della motivazione nei termini strettamente previsti dall'art. 606, lett. e) c.p.p.; non può rimettere in discussione la valutazione probatoria del giudice di merito salvo che questa comporti motivazione assente, contraddittoria o manifestamente illogica.

  • art. 616 c.p.p.

    Applicato di ordine pubblico: a seguito dell'inammissibilità del ricorso la Corte impone il pagamento delle spese processuali e, dato il carattere colposo del ricorso, il versamento di una somma alla cassa delle ammende.

  • L. n. 125/2008

    Richiamata per le modifiche interpretative all'art. 495 c.p.; la giurisprudenza successiva alla riforma conferma l'applicabilità dell'art. 495 quando si tratta di dichiarazioni "attestanti" destinate a essere riprodotte in atto fidefaciente.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione non è lo strumento per rinnovare la valutazione delle prove o per contestare la scelta valutativa del giudice di merito (es. identificazione grafica della firma): tali censure, se non corredate da un vizio della motivazione nei termini dell'art. 606 c.p.p., sono inammissibili.
  • Per distinguere tra art. 495 c.p. e art. 496 c.p. bisogna verificare se la dichiarazione falsa è destinata a incidere sulla formazione di un atto pubblico o di un atto fidefaciente (verbale): se sì, prevale l'art. 495; l'art. 496 resta norma residuale.
  • La determinazione della sospensione della prescrizione per adesione del difensore a scioperi/astensioni può superare il limite teorico di 60 giorni quando il differimento è giustificato da esigenze organizzative dell'Ufficio; pertanto la deduzione automatica della prescrizione per ragione del computo temporale va verificata con attenzione alla giurisprudenza consolidata.
  • La richiesta di diversa qualificazione del reato perde rilevanza pratica quando la pena inflitta è al minimo edittale comune a entrambe le fattispecie, riducendo l'interesse processuale alla riformulazione della querela giuridica.
  • Quando si impugna una sentenza per vizi di motivazione occorre individuare e censurare vizi specifici previsti dalla legge (mancanza, contraddizione o manifesta illogicità) e non limitarsi a una generica richiesta di riesame del materiale probatorio.

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