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Cassazione Penale, Ordinanza n. 13826/2026 del 16/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi confermato la condanna pronunciata nei gradi di merito e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della parte indicata nel dispositivo (testo troncato nel testo fornito).

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Milano che, in parziale riforma della decisione del Tribunale di Pavia, lo aveva condannato alla pena di anni quattro, mesi cinque e giorni cinque di reclusione ed euro 20.300 di multa per fatti qualificati come falsità materiale, truffa aggravata e detenzione di sostanze stupefacenti a fini di spaccio. L'unico motivo di ricorso riguardava il trattamento sanzionatorio: il ricorrente contestava la determinazione della pena, ma la Corte di cassazione ha ritenuto la doglianza del tutto generica e quindi inammissibile, osservando che la sentenza impugnata aveva già fornito una motivazione analitica sulla pena base, sul modesto distanziamento dal minimo edittale, sulla gravità delle modalità della condotta e sulla specifica giustificazione degli aumenti per la continuazione.

Norme richiamate

  • art. 81 c.p.

    richiamato implicitamente in relazione agli aumenti di pena per la continuazione, che la Corte d'appello aveva motivato in modo analitico

  • art. 591 c.p.p.

    il ricorso è stato dichiarato inammissibile per aspecificità del motivo

  • art. 620 c.p.p.

    non citato espressamente, ma la decisione finale comporta condanna alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria prevista per l'inammissibilità

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione contro la determinazione della pena, il motivo deve essere specifico e confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata; una censura generica è inammissibile.
  • È legittima una motivazione sul trattamento sanzionatorio che dia conto della posizione della pena base rispetto ai limiti edittali, della gravità concreta della condotta e delle ragioni degli aumenti per continuazione.
  • Quando la Corte di merito motiva in modo puntuale su pena base, modalità esecutive e aumenti ex continuazione, la Cassazione non può accogliere una doglianza meramente assertiva sulla sproporzione della pena.
  • La reiterazione della condotta e la particolare insidiosità del fatto possono costituire ragione sufficiente per giustificare un trattamento sanzionatorio più severo, se adeguatamente spiegate dal giudice di merito.

Come è indicizzato

MaterieCircostanze del reatoPena e commisurazioneTruffaFatture falseSpaccio
RamiParte generaleDelitti contro il patrimonioReati tributariStupefacenti
SottomaterieLieve entità
IstitutiContinuazione

Testo integrale

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