Cassazione Penale, Ordinanza n. 30507/2026 del 10/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (parte civile)
La controversia
La Corte di appello di Palermo, in sede di rinvio dopo un precedente annullamento della Cassazione limitato al tema della mancata applicazione delle sanzioni sostitutive, ha confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Marsala nei confronti dell'imputato. Con il ricorso per cassazione si deduceva vizio di motivazione per asserita errata applicazione dei criteri di cui all'art. 133 c.p., contestando la valutazione compiuta dal giudice di rinvio sulle modalità della condotta e sul curriculum criminale dell'imputato, segnato da reati della stessa indole. La parte civile ha depositato conclusioni chiedendo la liquidazione delle spese per la fase di legittimità. La Corte ha ritenuto le censure inammissibili perché dirette, in sostanza, a sollecitare una rivalutazione del merito e comunque manifestamente infondate, osservando che il giudice di rinvio aveva adeguatamente motivato sulla base dei parametri rilevanti e aveva dato esecuzione al dictum rescindente.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che la motivazione della Corte di appello di Palermo, in sede di rinvio, era adeguata e conforme ai criteri indicati nella sentenza rescindente, avendo valorizzato le modalità del fatto e i precedenti specifici dell'imputato; pertanto la decisione non era sindacabile in sede di legittimità. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Ha inoltre rigettato la richiesta della parte civile di liquidazione delle spese per la fase di legittimità, ritenendo che la questione dedotta non incidesse sulla responsabilità civile né sulla quantificazione del danno.
Norme richiamate
richiamato come parametro di commisurazione della valutazione giudiziale; la Corte ritiene che il giudice di rinvio lo abbia correttamente applicato valorizzando modalità della condotta e precedenti dell'imputato.
applicato per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende a seguito della declaratoria di inammissibilità.
Massime di principio
- In sede di rinvio, il giudice di merito è tenuto a conformarsi al dictum rescindente; se dà conto in modo adeguato e coerente dei criteri richiesti dalla Cassazione, la relativa motivazione non è sindacabile in legittimità.
- Le doglianze che, sotto l'apparente denuncia di vizio di motivazione o di violazione dei criteri legali di commisurazione, mirano in realtà a ottenere una diversa valutazione del fatto e delle circostanze concrete sono inammissibili in cassazione.
- Ai fini della conferma del trattamento sanzionatorio, possono essere valorizzate le modalità della condotta e la presenza di precedenti o di un curriculum criminale con reati della stessa indole, purché il giudice espliciti in modo puntuale il percorso argomentativo.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
- Le questioni che non incidono sulla responsabilità civile o sulla quantificazione del danno non giustificano la liquidazione delle spese della parte civile nel giudizio di legittimità.
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