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Cassazione Penale, Ordinanza n. 33472/2026 del 14/09/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la qualificazione del fatto come rapina impropria consumata. Con il primo motivo ha denunciato un vizio di motivazione per il mancato riconoscimento del tentato furto, sostenendo quindi una diversa qualificazione giuridica della condotta. La Corte ha ritenuto il motivo non consentito, richiamando il principio secondo cui i vizi di motivazione di cui all'art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p. non possono essere denunciati in relazione a questioni di diritto, dovendosi eventualmente dedurre la violazione di legge. In ogni caso, ha ritenuto corretta la qualificazione operata dalla Corte d'appello: dopo avere sottratto alcuni articoli esposti in vendita, l'imputato aveva usato violenza contro l'addetto alla sicurezza, spintonandolo e facendolo cadere a terra. Con il secondo motivo ha denunciato un vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento dell'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità prevista dall'art. 62, n. 4, c.p. La Corte ha ritenuto il motivo manifestamente infondato, poiché la sentenza impugnata aveva adeguatamente valorizzato il valore della merce sottratta, pari a 274 euro, e il danneggiamento di un espositore causato dalla violenza esercitata contro l'addetto alla sicurezza.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo non deducibile nella forma del vizio di motivazione e, comunque, infondato nel merito, confermando che la condotta integrava una rapina impropria consumata, per la quale non è necessario l'impossessamento della cosa. Ha inoltre ritenuto manifestamente infondato il secondo motivo, considerando adeguata la motivazione sul diniego dell'attenuante di cui all'art. 62, n. 4, c.p. L'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.

    i vizi di motivazione indicati dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. non sono mai denunciabili con riferimento alle questioni di diritto

    Il vizio di motivazione non è il mezzo deducibile per censurare questioni di diritto; quando si contesta la soluzione giuridica adottata dal giudice, occorre dedurre la violazione di legge.

  • art. 628, comma 2, c.p.

    non è richiesto l'impossessamento della res

    La rapina impropria consumata può configurarsi quando, dopo la sottrazione della cosa, l'agente usa violenza per assicurarsi l'impunità o il possesso della cosa, senza che sia necessario un ulteriore impossessamento.

  • art. 62, n. 4, c.p.

    attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità

    Il riconoscimento dell'attenuante è stato escluso valorizzando congiuntamente il valore della merce sottratta e il danneggiamento dell'espositore conseguente alla violenza.

  • art. 616 c.p.p.

    condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende

    La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e, nel caso concreto, al pagamento della somma indicata in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione, una censura concernente la correttezza della soluzione giuridica adottata dal giudice non può essere formulata come vizio di motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.; deve essere dedotta, ove ne ricorrano i presupposti, come violazione di legge.
  • La rapina impropria consumata può configurarsi quando, dopo la sottrazione di beni, l'agente usa violenza nei confronti di una persona per assicurarsi l'impunità o il possesso della cosa; per la consumazione non è necessario un ulteriore impossessamento della res.
  • Nel valutare l'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità, il giudice può considerare non soltanto il valore dei beni sottratti, ma anche gli ulteriori danni patrimoniali direttamente derivanti dalla condotta violenta, come il danneggiamento di beni presenti sul luogo del fatto.
  • È adeguatamente motivato il diniego dell'attenuante di cui all'art. 62, n. 4, c.p. quando il giudice valorizza specificamente il valore della merce sottratta e gli ulteriori danni patrimoniali prodotti dalla condotta.

Come è indicizzato

MaterieRapinaImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale

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